CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 dicembre 1990
Cassazione n. 05477/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/12/1990 avverso la sentenza del 08/05/2025 del G1P TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b) e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285. Il 9 ottobre 2025, è pervenuta memoria difensiva a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il ricorso è costituito da un unico motivo (violazione di legge), con cui si prospettano deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (art. 581 cod. proc. pen.); e che l'anzidetta memoria appare parimenti aspecifica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] denter