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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025

Cassazione n. 21932/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il giudice territoriale ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 5, del d.P.R. 309/1990, lamentando il vizio il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ritenuto, con motivazione congrua ed esente da vizi, insussistenti i presupposti applicativi della causa di non punibilità invocata dal ricorrente, avendo evidenziato il rinvenimento di una significativa somma di denaro in contanti, di un manoscritto indicante nomi e tariffario quali elementi da cui ha desunto lo svolgimento dell'attività di spaccio in modo professionale ed organizzato, da non qualificarsi come di minima offensività.

Anche le determinazioni concernenti il trattamento sanzionatorio sono insindacabili in sede di legittimità ove supportate da motivazione congrua ed esente da vizi.

Nel caso in disamina la Corte territoriale negato le circostanze attenuanti generiche non avendo rinvenuto alcuno elemento positivo suscettibile di essere valorizzato in tal senso e richiamando i precedenti penali da cui aggravato il ricorrente.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle 'ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28/03/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il giudice territoriale ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 5, del d.P.R. 309/1990, lamentando il vizio il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ritenuto, con motivazione congrua ed esente da vizi, insussistenti i presupposti applicativi della causa di non punibilità invocata dal ricorrente, avendo evidenziato il rinvenimento di una significativa somma di denaro in contanti, di un manoscritto indicante nomi e tariffario quali elementi da cui ha desunto lo svolgimento dell'attività di spaccio in modo professionale ed organizzato, da non qualificarsi come di minima offensività. Anche le determinazioni concernenti il trattamento sanzionatorio sono insindacabili in sede di legittimità ove supportate da motivazione congrua ed esente da vizi. Nel caso in disamina la Corte territoriale negato le circostanze attenuanti generiche non avendo rinvenuto alcuno elemento positivo suscettibile di essere valorizzato in tal senso e richiamando i precedenti penali da cui aggravato il ricorrente. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle 'ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28/03/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]