CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 novembre 2024
Cassazione n. 31301/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13788/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 1621/2019 depositata il 27/11/2019. Ric. 2020n. 13788sez. S2 - ud. 13 / 11 /202 4 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al tribunale di Salerno di accertare il suolegittimo recesso dal contratto preliminare di vendita del 20 marzo 2009 ed il suo diritto a trattenere la caparra confirmatoria versata daMonica Maria de [OSCURATO:PERSONA] , di dichiarare l’intervenuta risoluzione del mandato a vendere conferito con la medesima scrittura alla propria sorella e di dichiarare quest’ultima tenuto alla restituzione in suo favore della somma di euro 200.000 incassataquale sua mandataria per la vendita del 23 giugno 2009 e,operata la compensazione di detta somma con il controcredito della resistente,condannarla al pagamento in suo favore della somma di euro 55.000 oltre interessi e spese. 2. La convenuta rimaneva comune contumace. 3. Il T ribunale dichiarava risolto il contratto preliminare intervenuto tra le parti il 20 marzo 2009 ritenendo provato l’inadempimento della promissaria acquirente nella corresponsione del prezzodi vendita e legittimo il recesso comunicato dalla promettente venditrice ex articolo 1385 c.c. Dichiarava quindi il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a trattenere la caparra confirmatoria di euro 70.000 e dichiaravainefficace il collegato mandato a vendere rilasciato dalla ricorrente alla resistente in forza del detto preliminare, accertava il diritto della ricorrente a ricevere la somma di euro 200.000 quale mandataria della resistente per la vendita del bene descritto in atti detratta la somma di euro 145.000 che la ricorrente sarebbe stata tenuta a restituire alla resistente per intervenuta risoluzione del preliminare, e condannava [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] a pagare in favore della ricorrente la somma di euro 55.000. Ric. 2020n. 13788sez. S2 - ud. 13 / 11 /202 4 3. Avverso la suddetta decisione [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] in Martelli proponeva appello. 4. [OSCURATO:PERSONA] resisteva algravame. 5. La C orte d’ A ppello di Salerno accoglieva il gravam e , in particolare quanto alla nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado,e rimetteva le parti innanzi al T ribunale di Salerno per la riassunzione del giudizio nel termine di perentorio di tre mesi dallanotifica della sentenza. 6. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. 7. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso 4. La trattazione del ricorso è stata fissata all’udienza del 13 novembre 2024. 5. In prossimità dell’udienza la difesa della parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal difensore munito di procura speciale con richiesta di compensazione delle spese di lite. 6. La difesa della parte controricorrente ha depositato atto di accettazione della rinuncia con salvezza delle spese di lite. 7. L’accettazione della rinuncia non è rituale in quanto firmata dal solo difensore senza procura speciale a rinunciare agli atti. 8. Ciò premesso d eve in ogni caso dichiararsi l’estinzione del giudizio mentre non può applicarsi il quarto comma dell’art. 391 c.c. e devono liquidarsi le spese del giudizio in favore della controparte. 8. Infatti, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante Ric. 2020n. 13788sez. S2 - ud. 13 / 11 /202 4 alle spese del giudizio (ex plurimusSez. 5 - , Ordinanza n. 10140 del 28/05/2020, Rv. 657723 -01). 9. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro1500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di l