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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15325/2026

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tia, giusta procura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale protempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (giàEquitalia [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del Direttoregenerale pro tempore, entrambe rappresentate e difese ex legedall’Avvocatura generale dello Stato- controricorrenti –REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente p.t.- intimata -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCalabria n. 787/1/2018, depositata il 27.4.2018, non notificata;Numero registro generale 34433/2018Numero sezionale 3881/2026Numero di raccolta generale 15325/2026Data pubblicazione 20/05/2026udita la relazione svolta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI;1. [OSCURATO:PERSONA] impugna, con ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi, la sentenza della Commissione TributariaRegionale della Calabria indicata in epigrafe, con la quale è statorigettato l’appello proposto avverso la sentenza della C.T.P diVibo Valentia n. 459/1/2017, che, a sua volta, aveva respinto ilricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria n. 13976201600000015000.2.

L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossioneresistono con controricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.4.

E’ stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], inprossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria, con laquale chiede dichiararsi l’estinzione del giudizio.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Va in primo luogo rilevato che, con memoria depositata indata 17.4.2026, il difensore del ricorrente chiede che la sentenzaimpugnata “venga cassata, con interruzione del giudizio e concompensazione delle spese di lite, in quanto il ricorrente haaderito alla definizione agevolata (rottamazione ter), all’internodella quale sono ricompresi i crediti sottesi alla comunicazionepreventiva di fermo amministrativo impugnata”, nonché diprendersi atto della rinuncia agli atti del giudizio.2.

La rinuncia agli atti del giudizio non è firmata dalla partepersonalmente e nella procura speciale alle liti non èNumero registro generale 34433/2018Numero sezionale 3881/2026Numero di raccolta generale 15325/2026Data pubblicazione 20/05/2026contemplata la facoltà di rinunciare agli atti del giudizio, sicchènon può essere pronunciata l’estinzione ai sensi dell’art. 391c.p.c..3.

Inoltre, dalla documentazione prodotta in allegato allamemoria ( domande di rottamazione ter e di “saldo e stralcio”),non si evince che i carichi oggetto definizione agevolata sianoricompresi nel preavviso di iscrizione ipotecaria oggetto diimpugnazione, né ciò si desume dall’odierno ricorso (ove nonsono indicati gli atti prodromici dell’atto impugnato) e neppuredalla sentenza impugnata, nella quale, parimenti, si fariferimento alle prodromiche cartelle di pagamento, senzaspecificazione dei relativi numeri identificativi.4.

Va pertanto esaminato il merito del ricorso.5.

Con il primo motivo, rubricato «violazione degli artt. 32, 57 e58 del decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3, c.p.c.», il ricorrente lamenta che i giudici diappello non abbiano accolto l’eccezione di nullità dell’intimazionedi pagamento per vizio di motivazione relativamente al dettagliodei debiti iscritti a ruolo.

La motivazione sul punto sarebbe deltutto mancante.5.1.

Il motivo è inammissibile.5.2.

La questione non risulta trattata nella sentenza impugnata ela parte non trascrive il contenuto dell’atto di appello, al fine didimostrare che la contestazione era stata tempestivamenteriproposta con motivo di gravame, in ossequio all’onere diautosufficienza ex art. 366 c.p.c..5.3.

Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che ladeduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112Numero registro generale 34433/2018Numero sezionale 3881/2026Numero di raccolta generale 15325/2026Data pubblicazione 20/05/2026c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia statoinvestito di una domanda o eccezione autonomamenteapprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, peraltro verso, che tali istanze siano state puntualmente riportatenel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e nongenericamente o per riassunto del relativo contenuto, conl’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbaledi udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, ondeconsentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e dellatempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabiled’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del “fattoprocessuale”, intanto può esaminare direttamente gli attiprocessuali in quanto, in ottemperanza al principio diautosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena diinammissibilità, adempiuto all’onere di indicarli precisamente,non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonomaricerca, ma solo alla verifica degli stessi. ( da ultimo, Cass. n.12695/2025).6.

Con il secondo motivo si lamenta «omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione su un punto decisivo dellacontroversia», per non avere la C.T.R. pronunciato sull’eccezionedi prescrizione, in considerazione del fatto che le cartelleavevano ad oggetto tributi periodici.6.1.

Il motivo è inammissibile.6.2.

La censura difetta infatti di autosufficienza, in quanto ilricorrente non identifica le cartelle di pagamento sottese all’attoimpugnato ( comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria),non specifica a quali tributi si riferiscano le iscrizioni a ruolo, alNumero registro generale 34433/2018Numero sezionale 3881/2026Numero di raccolta generale 15325/2026Data pubblicazione 20/05/2026fine di individuare, in astratto, il relativo termine di prescrizione(decennale per i tributi erariali, quinquennale per i tributi locali,triennale per la tassa auto), né riproduce il contenuto degliallegati alla comunicazione preventiva di ipoteca.6.3.

In ogni caso, la censura, integra questione non dedotta neigradi di merito.

Lo stesso ricorrente, infatti, a pagina 2dell’odierno ricorso, afferma di aver impugnato la comunicazionepreventiva di iscrizione ipotecaria per i seguenti motivi: 1) nullitàdell’atto impugnato per inesistenza della notifica degli attipresupposti; 2) mancanza di motivazione dell’atto; 3) violazionedell’art. 50 del d.p.r. n. 602/1973.

Tra i motivi di impugnazionenon era dunque ricompresa l’eccezione di prescrizione.7.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce «violazione dell’art.112 c.p.c. per aver la C.T.R. omesso di pronunciarsi sullaeccepita violazione della legge n. 212/2000 e dell’art. 42 deld.P.R n. 600/73, non essendo stato rispettato l’obbligo di7.1.

Il motivo è inammissibile.7.2.

Anche in questo caso non può che rilevarsi la novità dellacensura, non trattata nella sentenza impugnata e non ricompresatra i motivi formulati nel ricorso di primo grado, per comeelencati a pagina 2 dell’odierno ricorso.8.

Con il quarto ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta l’erratavalutazione dei fatti e la nullità della notifica delle cartelle dipagamento, osservando che, in caso di notifica a mezzo posta, ilplico, in assenza del destinatario, deve essere consegnato afamiliare convivente, come previsto dall’art. 7 della legge n.890/1982, mentre esso ricorrente, secondo la documentazioneprodotta dalla parte resistente, si era probabilmente trasferito “inNumero registro generale 34433/2018Numero sezionale 3881/2026Numero di raccolta generale 15325/2026Data pubblicazione 20/05/2026altro luogo”, ma il notificante, che aveva seguito il rito di cuiall’art. 140 c.p.c., aveva depositato l’atto nella casa comunale espedito la raccomandata informativa che era stata consegnata atale [OSCURATO:PERSONA], che non era con lui convivente.8.1.

La doglianza è inammissibile per violazione del canonedell’autosufficienza, prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6,c.p.c., non essendo stato riprodotto in ricorso il testo delle relatedi notifica delle cartelle di pagamento, di cui non viene neppurespecificato il numero identificativo.8.2.

E’ consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui,ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio diautosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale diquest'ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità delmotivo, perchè la trascrizione integrale della medesima si rendenecessaria, in quanto strettamente funzionale alla comprensionedel motivo (cfr., ex multis, Cass. n. 21112/2022, Cass. n.34946/2024, Cass. n. 5185 del 28/02/2017; Cass. n. 31038 del30/11/2018, Cass. n. 1150 del 17/01/2019).8.3.

Peraltro, il ricorrente neppure si confronta con lamotivazione della sentenza impugnata, nella quale si legge che lenotifiche erano avvenute presso il domicilio fiscale delcontribuente a mani del coniuge, riferendosi pertanto unamodalità di notifica (art. 139 c.p.c.) diversa da quella di cuiall’art. 140 c.p.c., invocato dalla difesa del ricorrente, nonessendovi alcun cenno in sentenza al deposito presso la casacomunale, né alla raccomandata informativa.9.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.10.

Spese secondo soccombenza.Numero registro generale 34433/2018Numero sezionale 3881/2026Numero di raccolta generale 15325/2026Data pubblicazione 20/05/202611.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile;condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, cheliquida in complessivi euro 2.300,00, oltre spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.5.2026.Il PresidenteValentino Lenoci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tia, giusta procura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale protempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (giàEquitalia [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del Direttoregenerale pro tempore, entrambe rappresentate e difese ex legedall’Avvocatura generale dello Stato- controricorrenti –REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente p.t.- intimata -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCalabria n. 787/1/2018, depositata il 27.4.2018, non notificata;Numero registro generale 34433/2018Numero sezionale 3881/2026Numero di raccolta generale 15325/2026Data pubblicazione 20/05/2026udita la relazione svolta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI;1. [OSCURATO:PERSONA] impugna, con ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi, la sentenza della Commissione TributariaRegionale della Calabria indicata in epigrafe, con la quale è statorigettato l’appello proposto avverso la sentenza della C.T.P diVibo Valentia n. 459/1/2017, che, a sua volta, aveva respinto ilricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria n. 13976201600000015000.2. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossioneresistono con controricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.4. E’ stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], inprossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria, con laquale chiede dichiararsi l’estinzione del giudizio.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Va in primo luogo rilevato che, con memoria depositata indata 17.4.2026, il difensore del ricorrente chiede che la sentenzaimpugnata “venga cassata, con interruzione del giudizio e concompensazione delle spese di lite, in quanto il ricorrente haaderito alla definizione agevolata (rottamazione ter), all’internodella quale sono ricompresi i crediti sottesi alla comunicazionepreventiva di fermo amministrativo impugnata”, nonché diprendersi atto della rinuncia agli atti del giudizio.2. La rinuncia agli atti del giudizio non è firmata dalla partepersonalmente e nella procura speciale alle liti non èNumero registro generale 34433/2018Numero sezionale 3881/2026Numero di raccolta generale 15325/2026Data pubblicazione 20/05/2026contemplata la facoltà di rinunciare agli atti del giudizio, sicchènon può essere pronunciata l’estinzione ai sensi dell’art. 391c.p.c..3. Inoltre, dalla documentazione prodotta in allegato allamemoria ( domande di rottamazione ter e di “saldo e stralcio”),non si evince che i carichi oggetto definizione agevolata sianoricompresi nel preavviso di iscrizione ipotecaria oggetto diimpugnazione, né ciò si desume dall’odierno ricorso (ove nonsono indicati gli atti prodromici dell’atto impugnato) e neppuredalla sentenza impugnata, nella quale, parimenti, si fariferimento alle prodromiche cartelle di pagamento, senzaspecificazione dei relativi numeri identificativi.4. Va pertanto esaminato il merito del ricorso.5. Con il primo motivo, rubricato «violazione degli artt. 32, 57 e58 del decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3, c.p.c.», il ricorrente lamenta che i giudici diappello non abbiano accolto l’eccezione di nullità dell’intimazionedi pagamento per vizio di motivazione relativamente al dettagliodei debiti iscritti a ruolo. La motivazione sul punto sarebbe deltutto mancante.5.1. Il motivo è inammissibile.5.2. La questione non risulta trattata nella sentenza impugnata ela parte non trascrive il contenuto dell’atto di appello, al fine didimostrare che la contestazione era stata tempestivamenteriproposta con motivo di gravame, in ossequio all’onere diautosufficienza ex art. 366 c.p.c..5.3. Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che ladeduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112Numero registro generale 34433/2018Numero sezionale 3881/2026Numero di raccolta generale 15325/2026Data pubblicazione 20/05/2026c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia statoinvestito di una domanda o eccezione autonomamenteapprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, peraltro verso, che tali istanze siano state puntualmente riportatenel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e nongenericamente o per riassunto del relativo contenuto, conl’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbaledi udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, ondeconsentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e dellatempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabiled’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del “fattoprocessuale”, intanto può esaminare direttamente gli attiprocessuali in quanto, in ottemperanza al principio diautosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena diinammissibilità, adempiuto all’onere di indicarli precisamente,non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonomaricerca, ma solo alla verifica degli stessi. ( da ultimo, Cass. n.12695/2025).6. Con il secondo motivo si lamenta «omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione su un punto decisivo dellacontroversia», per non avere la C.T.R. pronunciato sull’eccezionedi prescrizione, in considerazione del fatto che le cartelleavevano ad oggetto tributi periodici.6.1. Il motivo è inammissibile.6.2. La censura difetta infatti di autosufficienza, in quanto ilricorrente non identifica le cartelle di pagamento sottese all’attoimpugnato ( comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria),non specifica a quali tributi si riferiscano le iscrizioni a ruolo, alNumero registro generale 34433/2018Numero sezionale 3881/2026Numero di raccolta generale 15325/2026Data pubblicazione 20/05/2026fine di individuare, in astratto, il relativo termine di prescrizione(decennale per i tributi erariali, quinquennale per i tributi locali,triennale per la tassa auto), né riproduce il contenuto degliallegati alla comunicazione preventiva di ipoteca.6.3. In ogni caso, la censura, integra questione non dedotta neigradi di merito. Lo stesso ricorrente, infatti, a pagina 2dell’odierno ricorso, afferma di aver impugnato la comunicazionepreventiva di iscrizione ipotecaria per i seguenti motivi: 1) nullitàdell’atto impugnato per inesistenza della notifica degli attipresupposti; 2) mancanza di motivazione dell’atto; 3) violazionedell’art. 50 del d.p.r. n. 602/1973. Tra i motivi di impugnazionenon era dunque ricompresa l’eccezione di prescrizione.7. Con il terzo motivo il ricorrente deduce «violazione dell’art.112 c.p.c. per aver la C.T.R. omesso di pronunciarsi sullaeccepita violazione della legge n. 212/2000 e dell’art. 42 deld.P.R n. 600/73, non essendo stato rispettato l’obbligo di7.1. Il motivo è inammissibile.7.2. Anche in questo caso non può che rilevarsi la novità dellacensura, non trattata nella sentenza impugnata e non ricompresatra i motivi formulati nel ricorso di primo grado, per comeelencati a pagina 2 dell’odierno ricorso.8. Con il quarto ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta l’erratavalutazione dei fatti e la nullità della notifica delle cartelle dipagamento, osservando che, in caso di notifica a mezzo posta, ilplico, in assenza del destinatario, deve essere consegnato afamiliare convivente, come previsto dall’art. 7 della legge n.890/1982, mentre esso ricorrente, secondo la documentazioneprodotta dalla parte resistente, si era probabilmente trasferito “inNumero registro generale 34433/2018Numero sezionale 3881/2026Numero di raccolta generale 15325/2026Data pubblicazione 20/05/2026altro luogo”, ma il notificante, che aveva seguito il rito di cuiall’art. 140 c.p.c., aveva depositato l’atto nella casa comunale espedito la raccomandata informativa che era stata consegnata atale [OSCURATO:PERSONA], che non era con lui convivente.8.1. La doglianza è inammissibile per violazione del canonedell’autosufficienza, prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6,c.p.c., non essendo stato riprodotto in ricorso il testo delle relatedi notifica delle cartelle di pagamento, di cui non viene neppurespecificato il numero identificativo.8.2. E’ consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui,ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio diautosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale diquest'ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità delmotivo, perchè la trascrizione integrale della medesima si rendenecessaria, in quanto strettamente funzionale alla comprensionedel motivo (cfr., ex multis, Cass. n. 21112/2022, Cass. n.34946/2024, Cass. n. 5185 del 28/02/2017; Cass. n. 31038 del30/11/2018, Cass. n. 1150 del 17/01/2019).8.3. Peraltro, il ricorrente neppure si confronta con lamotivazione della sentenza impugnata, nella quale si legge che lenotifiche erano avvenute presso il domicilio fiscale delcontribuente a mani del coniuge, riferendosi pertanto unamodalità di notifica (art. 139 c.p.c.) diversa da quella di cuiall’art. 140 c.p.c., invocato dalla difesa del ricorrente, nonessendovi alcun cenno in sentenza al deposito presso la casacomunale, né alla raccomandata informativa.9. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.10. Spese secondo soccombenza.Numero registro generale 34433/2018Numero sezionale 3881/2026Numero di raccolta generale 15325/2026Data pubblicazione 20/05/202611. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile;condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, cheliquida in complessivi euro 2.300,00, oltre spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.5.2026.Il PresidenteValentino Lenoci