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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 33711/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 16 settembre 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Marsala il 10 luglio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 e mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019; fatto commesso in Marsala il 23 novembre 2020.

Rilevato che il primo e l'ultimo motivo di ricorso, con cui si censura il rigetto della richiesta difensiva di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale riferita alla domanda di rateizzazione per la restituzione delle somme indebitamente percepite, è manifestamente infondato, dovendosi al riguardo richiamare il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820), secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti.

Alla luce di tale premessa, la doglianza difensiva non può essere accolta, in quanto generica, non essendo stata illustrata né in sede di merito né nel ricorso la decisività della sollecitazione probatoria invocata, ritenuta non indispensabile dalla Corte territoriale con valutazione non manifestamente illogica.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è parimenti manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, in termini non adeguatamente specifici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ricostruire i fatti di causa, hanno ragionevolmente escluso (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata) che il ricorrente non fosse consapevole della falsità delle dichiarazione circa l'epoca di residenza in Italia, funzionale al conseguimento del reddito di cittadinanza.

Osservato che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pagina 3), nella quale, in modo pertinente, è stato rimarcato, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., l'ammontare del reddito indebitamente percepito dal ricorrente, pari a 6.411 euro.

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché Oen° del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.MIl C igliere estensore Il Presidente abio [OSCURATO:PERSONA] A drea DEPO iN CA C E 17 SET 11 [OSCURATO:PERSONA] V D n9, idrei 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 16 settembre 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Marsala il 10 luglio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 e mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019; fatto commesso in Marsala il 23 novembre 2020. Rilevato che il primo e l'ultimo motivo di ricorso, con cui si censura il rigetto della richiesta difensiva di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale riferita alla domanda di rateizzazione per la restituzione delle somme indebitamente percepite, è manifestamente infondato, dovendosi al riguardo richiamare il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820), secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. Alla luce di tale premessa, la doglianza difensiva non può essere accolta, in quanto generica, non essendo stata illustrata né in sede di merito né nel ricorso la decisività della sollecitazione probatoria invocata, ritenuta non indispensabile dalla Corte territoriale con valutazione non manifestamente illogica. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è parimenti manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, in termini non adeguatamente specifici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ricostruire i fatti di causa, hanno ragionevolmente escluso (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata) che il ricorrente non fosse consapevole della falsità delle dichiarazione circa l'epoca di residenza in Italia, funzionale al conseguimento del reddito di cittadinanza. Osservato che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pagina 3), nella quale, in modo pertinente, è stato rimarcato, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., l'ammontare del reddito indebitamente percepito dal ricorrente, pari a 6.411 euro. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché Oen° del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.MIl C igliere estensore Il Presidente abio [OSCURATO:PERSONA] A drea DEPO iN CA C E 17 SET 11 [OSCURATO:PERSONA] V D n9, idrei 2
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