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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 luglio 2017

Cassazione n. 11961/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5655/2018 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.L., con sede in Cartagena (Spagna) c/[OSCURATO:PERSONA] 2/5C, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Francisco lavier [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via A. Baiamonti n. 2. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] FOOTRA1 ! [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Genova, alla via Ronchi n. 67, in persona dell'amministratore delegato dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 39. - controricorrente - LI zoz,i avverso la sentenza, n. 922/2017, della [OSCURATO:PERSONA] GENOVAdepositata il giorno 11/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10/11/2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.l. (società spagnola) chiese ed ottenne dal Tribunale di Genova un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo e con dispensa dall'osservanza del termine di cui all'art. 482 cod. proc. civ., nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per l'importo di C 1.200.000,00 in relazione ad una scrittura privata avente ad oggetto la cessione, in favore di quest'ultima, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Pronunciandosi sull'opposizione promossa, ex art. 645 cod. proc. civ., dalla società ingiunta, il medesimo tribunale dichiarò "il difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] a favore dell'Organismo Internazionale della FIFA" e revocò il decreto opposto, statuendo sulle spese di lite in base al principio di soccombenza.

2. Il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.l. contro questa decisione è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Genova con sentenza del 13 aprile/11 luglio 2017, n. 922,

2.1. Quel giudice, dopo aver premesso che, nel proprio gravame notificato il 14 febbraio 2014, «l'appellante ha richiesto esclusivamente di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario e di rimandare le parti innanzi al Tribunale di Genova, giudice di primo grado», evidentemente sul presupposto dell'applicabilità, nella specie, dell'art. 353 cod. proc. civ., ha osservato, poi, che: i) la decisione impugnata ha rilevato «il presunto "difetto di giurisdizione" [...] sulla base dell'art. 23 del "Regolamento FIFA sullo status e i trasferimenti internazionali dei calciatori", nonché dell'art. 30 del "Regolamento FIFA sugli Agenti dei Calciatori", ritenendo che l'art. 23 citato "prevede la competenza di detto Organo per tutte le controversie relative a società appartenenti a Federazioni differenti che non rientrano tra quelle indicate alle lettere a), d) ed e)" (dell'art. 22, in effetti), mentre "l'art. 30 ... prevede la devoluzione di qualsiasi controversia interna relativa all'attività degli agenti di calciatori ed al relativo regolamento ad un Collegio arbitrale"»; ii) il tribunale, «nel dichiarare il difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] a favore dell'Organo Internazionale della FIFA, ha richiamato a fondamento della propria decisione le norme regolamentari interne dell'associazione medesima che prevedevano, nell'ambito di essa, l'istituzione di organismi arbitrali, in modo tale che l'adesione ad essa comportava l'accettazione dei Regolamenti che prevedevano una clausola compromissoria per la risoluzione di controversie tra gli aderenti all'Associazione medesima»; III) la giurisprudenza di legittimità «ha da tempo specificato che siffatte norme dei regolamenti interni, con particolare riferimento alle Federazioni sportive, costituiscono clausole compromissorie per arbitrato irrituale»; iv) «la disciplina della legge n. 280/2003, invocata da parte appellante, non si oppone in alcun modo alle citate clausole compromissorie, ma, anzi, ne ribadisce la legittimità»; v) «al di là di ciò, che attiene già al merito delle questioni sollevate con l'appello, preme sottolineare che la qualificazione delle clausole, in relazione alle quali è stato dichiarato il presunto "difetto di giurisdizione", come clausole compromissorie per arbitrato irrituale, comporta che, nel caso specifico, non siamo effettivamente di fronte ad un difetto di giurisdizione, come ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza...», ma determina soltanto l'improponibilità della domanda per rinuncia convenzionale all'azione; vi) «da un siffatto inquadramento della questione, consegue, altresì, l'inapplicabilità dell'art. 353 cod. proc. civ., ragion per cui non sarebbe obbligatorio il rinvio degli atti al giudice di primo grado e il giudice d'appello, qualora ritenesse la non operatività della clausola arbitrale, sarebbe chiamato a pronunciarsi, in ogni caso, nel merito».

Nella specie, però, nelle conclusioni formulate in appello, «non vi è alcuna traccia di domanda nel merito e, all'udienza del 14.7.2016, allorché la causa veniva per la prima volta trattenuta in decisione, parte appellante si richiamava alle conclusioni dell'atto di appello»; vii) non può tenersi conto delle richieste di merito rinvenibili nelle conclusioni precisate nel foglio depositato il 12.9.2016 e nella comparsa conclusionale depositata il successivo 12 settembre 2016 «sia perché irritualmente introdotte in conclusionale, sia perché nuove e diverse rispetto a quelle formulate nell'atto di appello...»; vili) pertanto, «alla fine, l'appello deve essere dichiarato inammissibile, in quanto l'appellante che contesti la clausola arbitrale non può limitarsi a censurare la sentenza appellata per averne fatto applicazione, ma deve formulare anche le proprie conclusioni di merito», altrimenti la corte di appello, anche se ritenesse fondate le doglianze relative alla clausola arbitrale, non potendo rimettere la causa al giudice di primo grado, stante l'inapplicabilità degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., non potrebbe pronunciarsi nel merito in assenza delle relative domande.

3. Contro la descritta statuizione ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.l., affidandosi a cinque motivi.

Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

Risultano depositate memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. di entrambe le parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente: I) «Violazione e falsa interpretazione degli arti. 1362 e 1363 del codice civile nella interpretazione della scrittura del 14.1.2008 in relazione all'art. 360, primo comma, numeri 1, 3, 4 e 5, c.p.c.».

Si assume che «a sostegno della declaratoria di inammissibilità della domanda della [OSCURATO:PERSONA] decisa in Tribunale e confermata in Corte di Appello, sta la errata interpretazione della scrittura per cui l'atto avrebbe come parte venditrice [OSCURATO:PERSONA] in quanto qualificato agente FIFA mentre tale qualifica impedisce che sia titolare dei diritti ceduti, contestando o ignorando la frase per cui il predetto era qualificato principalmente "rappresentante legale della Asprosport" come risulta dalla identificazione in calce al contratto, ove come parte venditrice è indicata la "[OSCURATO:PERSONA]" con sopra le parole [OSCURATO:PERSONA] n.q. (nella qualità) evidentemente di legale rappresentante della stessa senza più alcun riferimento a [OSCURATO:PERSONA] quale [OSCURATO:PERSONA]»; II) «Violazione della legge n. 280/2003 nel ritenere applicabili a società commerciali norme e competenze di organismi di conciliazione e arbitrato di federazioni sportive o FIFA competenti a risolvere vertenze tra atleti e società sportive affiliate nonché tra società sportive e agenti per attività istituzionale degli stessi.

Inapplicabilità dell'art. 23 del Regolamento FIFA sullo status e i trasferimenti internazionali dei calciatori e dell'art. 30 del Regolamento FIFA sugli agenti di calciatori al contratto de quo, in relazione all'art. 360, numeri 1, 2, 3, 4, 5, c.p.c.».

Si sostiene che «all'[OSCURATO:PERSONA] non si applicano norme e competenze arbitrali previste per l'Ordinamento sportivo», né sussiste, nei confronti della stessa, la pregiudiziale sportiva; III) «Legittimità della titolarità dei diritti di prestazioni sportive in capo alla [OSCURATO:PERSONA] fondo di investimento non iscritto a federazioni sportive, denominato dalla FIFA [OSCURATO:PERSONA] ownership of players (T.P.O.).

Non applicabilità alle T.P.O. della legge n. 280/2003 e degli obblighi previsti in tale legge per associati e/o affiliati a federazioni sportive, in relazione all'art. 360 nn. 1, 3, 4, 5, c.p.c.».

Si argomentano le ragioni per cui, nella specie, si verte su una questione di giurisdizione, e non di competenza, con conseguente piena applicazione dell'art. 353 cod. proc. civ.; IV) «Violazione e falsa interpretazione dell'art. 3 della Legge n. 280/2003 per generale legittimità ricorso alla autorità giudiziaria ordinaria per decidere di questioni rilevanti e per i rapporti patrimoniali anche per i soggetti iscritti a federazioni.

Violazione degli art. 24 e 101 e seguenti della Costituzione per l'ipotesi contraria, in relaziona all'art. 360 nn. 1, 2, 3, 4, e 5 c.p.c.».

Si sostiene che le questioni di carattere patrimoniale tra pari ordinati (ovvero quelle relative alle controversie patrimoniali tra tesserati in ambito sportivo) non rientrano nell'ambito della materia riservata all'ordinamento sportivo; V) «Violazione e falsa applicazione dell'art. 353 c.p.c., ammissibilità dell'appello ex art. 353 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 1, 2, 3, 4, 5 c.p.c.».

Si deduce che «sia per la mancata iscrizione della [OSCURATO:PERSONA] ad ogni [OSCURATO:PERSONA] ... che per il principio di altematività della devoluzione della vertenza di carattere economico al [OSCURATO:PERSONA] o a quello Federale ... la lite in esame non è relativa a questione di competenza ma di giurisdizione con piena ammissibilità ricorso ex art. 353 c.p.c..

Pertanto, la impugnata sentenza, basata sulla unica motivazione che la questione de qua, è di competenza e non di giurisdizione, è illegittima e va cassata con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Genova per esame del merito della causa».

2. Ritiene il Collegio che, in accoglimento della specifica, dettagliata e motivata eccezione della controricorrente, l'odierno ricorso deve essere dichiarato complessivamente inammissibile per plurime ragioni.

Tra queste, in primo luogo, per la sua evidente violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., non assolvendo, in modo idoneo, al raggiungimento dello scopo che detto requisito di contenuto-forma deve soddisfare.

2.1. Esso, invero, è totalmente privo di una qualsivoglia descrizione, benché sintetica, riguardante la concreta vicenda processuale, i fatti giuridici costitutivi della domanda proposta innanzi al giudice di prime cure e l'effettivo contenuto della decisione adottata dal tribunale genovese, nulla spiegando, anche solo sommariamente, quanto alle ragioni di quest'ultima statuizione (certo non bastando le generiche argomentazioni riportate quali contenuto delle prospettate doglianze, rendendo alla Corte ardua e ben poco chiara la ricostruzione dei fatti medesimi).

La costante giurisprudenza di legittimità, invece, ha chiarito che l'esposizione sommaria dei fatti prescritta, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall'art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., essendo considerata dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso stesso, deve consistere in una esposizione che garantisca alla Suprema Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa decisione impugnata (cfr. Cass., SU, n. 11653 del 2006; Cass. n. 5640 del 2018, Cass. n. 23015 del 2019; Cass. n. 24432 del 2020; Cass. n. 3172 del 2021; Cass. n. 7743 del 2021, nelle rispettive motivazioni).

La prescrizione del requisito risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (cfr. Cass., SU., n. 2602 del 2003).

2.1.1. Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario, come statuisce la prima delle decisioni evocate, che il ricorso per cassazione contenga, sebbene in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la decisione impugnata (cfr. Cass. n. 7743 del 2021, in motivazione) - non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equivarrebbe a devolvere alla Suprema Corte un'attività di estrapolazione della materia del contendere, che, invece, è riservata al ricorrente - così da offrire alla Corte di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 cod. proc. civ..

L'inosservanza di tale dovere pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU).

Va ricordato, peraltro, che, secondo la Corte EDU, il diritto di accedere al giudice di ultima istanza non è assoluto e, sulle condizioni di ricevibilità dei ricorsi, gli Stati hanno un sicuro margine di apprezzamento, potendo prevedere restrizioni a seconda del ruolo svolto dai vari organi giurisdizionali e dell'insieme delle regole che governano il processo (cfr.

Corte EDU, 15/09/2016, Trevisanato c.

Italia; Cass., SU. n. 30996 del 2017, §

2.3. In senso sostanzialmente conforme, si veda pure Cass. n. 8425 del 2020).

2.2. Merita di essere rimarcato, poi, che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (cfr. Cass., SU, n. 17931 del 2013; Cass. n. 26790 del 2018, in motivazione).

2.2.1. Posto, dunque, che quello di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito, il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità, nonché esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie previste, sicché sono inammissibili critiche generiche della sentenza impugnata.

2.2.2. Nel caso di specie, invece, tutti i formulati motivi veicolano, genericamente e confusamente, vizi eterogenei, in contrasto col descritto principio di tassatività dei mezzi di ricorso per cassazione e con l'orientamento di questa Corte per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (cfr., ex plurimis, Cass. n. 23917 del 2021; Cass. n. 26790 del 2018; Cass. n. 11222/2018; Cass.n. 2954 del 2018; Cass. n. 27458 del 2017; Cass. n. 16657 del 2017; Cass. n. 19133 del 2016).

Si è al cospetto, infatti, di una indistinta elencazione di vizi, non riconducibili con chiarezza ad alcuna specifica parte degli argomenti successivamente enunciati, noto essendo, invece, che l'esposizione cumulativa delle questioni non è consentita in quanto mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 primo comma cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità .il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse; essendo viceversa statuito che la formulazione debba permettere di cogliere con chiarezza le doglianze cumulate, se prospettate in maniera tale da consentirne l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi (cfr. Cass. n. 26790 del 2018, in motivazione; Cass., SU, n. 9100 del 2015; Cass. n. 19443 del 2011).

2.3. Con specifico riguardo, inoltre, ai singoli motivi, deve osservarsi che: i) l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (pure formalmente invocato dalla società ricorrente in tutte le proprie doqlianze), nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa l'11 luglio 2017), riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico (da rappresentarsi, peraltro, con il rispetto dei corrispondenti oneri di allegazione sanciti da Cass., SU, n. 8053 del 2014, qui, invece, rimasti assolutamente inosservati), come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 395 del 2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 4477 del 2021, in motivazione; Cass. n. 395 del 2021, in motivazione, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); i primi quattro di essi recano talvolta il rinvio a documenti soprattutto (la "scrittura privata" del 14 gennaio 2008) di cui non è riprodotto il contenuto, né è puntualmente indicata la sede processuale della loro avvenuta produzione.

La giurisprudenza di legittimità, invece, ha già insegnato che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019).

La più recente Cass. n. 28184 del 2020, inoltre, ha precisato, affatto opportunamente, «il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata "localizzazione" del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del [motivo di] ricorso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante "contenutistico"»; iii) gli stessi (primi) quattro motivi di ricorso contengono argomentazioni riferite a questioni non esaminate nella sentenza oggi impugnata, bensì, probabilmente, in quella del tribunale, sulla base del presupposto che la corte distrettuale le avrebbe fatte proprie.

In realtà, la corte genovese si è limitata, esclusivamente, ad accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'unico motivo di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] si. avverso la decisione di primo grado, senza esaminarne, pertanto, il merito (proprio perché ritenuto inammissibile), né, tantomeno, le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, asseritamente "confermate" (secondo l'odierna ricorrente) da quella della corte suddetta.

Al più, infatti, una tale "conferma" della decisione di primo grado sarebbe solo la conseguenza, immediata e diretta, del passaggio in giudicato di quest'ultima per effetto dell'inammissibilità dell'unico motivo di gravame proposto dall'appellante.

In un siffatto contesto, dunque, l'inammissibilità dei motivi de quibus deriva dal fatto che i motivi di ricorso debbano investire il thema decidendum del giudizio di secondo grado, non potendo rimettere in discussione in sede di legittimità questioni trattate nel giudizio di primo grado, se su di esse non sia stato preventivamente proposto appello e non vi sia stata pronuncia da parte del giudice di secondo grado.

In altri termini, la correttezza/congruità della motivazione adottata dal giudice del gravame deve essere verificata con esclusivo riguardo alle questioni sottoposte al suo esame, e dallo stesso risolte per decidere la controversia, risultando ad essa del tutto estranea la decisione eventualmente diversa del giudice di primo grado, la quale è destinata a rimanere interamente travolta ed assorbita da quella emessa, in sua sostituzione, dal giudice di appello, che, dunque, può limitarsi ad una valutazione diretta del materiale probatorio messo a disposizione dalle parti, nell'ambito delle questioni sollevate con i motivi di impugnazione, senza essere tenuto ad una puntuale confutazione dei singoli punti della decisione impugnata (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass.n. 395 del 2021; Cass. n. 15038 del 2018; Cass., n. 28487 del 2005; Cass. n. 9670 del 2003; Cass. n. 2078 del 1998);iv) il quinto motivo di ricorso (ivi recante, peraltro, il numero romano "VI") contesta la pronuncia di inammissibilità (unica effettivamente contenuta nel provvedimento oggi impugnato) del solo motivo di appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.l. contro la sentenza del tribunale, omettendo, tuttavia, di censurare adeguatamente la ratio decidendi su cui la suddetta pronuncia si fonda.

L'odierna ricorrente, infatti, assume che «...la lite in esame non è relativa a questione di competenza ma di giurisdizione con piena ammissibilità ricorso ex art. 353 c.p.c..

Pertanto, la impugnata sentenza, basata sulla unica motivazione che la questione de qua è di competenza e non di giurisdizione, è illegittima e va cassata con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Genova per esame del merito della causa» (cfr. pag. 16 del ricorso).

In realtà, invece, la corte genovese ha escluso l'applicabilità dell'art. 353 cod. proc. civ., nel caso di specie, perché ha opinato che la devoluzione in arbitrato irrituale delle domande svolte da [OSCURATO:PERSONA] s.l. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. determinasse l'improponibilità delle stesse per rinuncia all'azione e non già una questione di giurisdizione o di competenza.

Dunque, la ratio decidendi che ha giustificato la ivi ritenuta inutilizzabilità dell'art. 353 cod. proc. civ. e la conseguente inammissibilità dell'unico motivo di appello della [OSCURATO:PERSONA] s.l. va individuata nell'improponibilità delle domande svolte da quest'ultima nei confronti della convenuta controparte per rinuncia all'azione, a causa della devoluzione in arbitrato irrituale di dette domande.

Ratio decidendi, questa, che, però, non è stata adeguatamente contestata, avendo la ricorrente concentrato le proprie censure sulla questione - evidentemente diversa - se la devoluzione in arbitrato irrituale della presente controversia ponga un tema di difetto di giurisdizione o di difetto di competenza del giudice adito. v) l'inammissibilità del quinto motivo di ricorso, per quanto si è appena detto, determina, altresì, un'analoga conseguenza per tutti gli altri motivi di censura formulati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.l., atteso che l'inadeguata impugnazione dell'unica ratio decidendi (improponibilità dell'azione) che effettivamente fonda la pronuncia di ritenuta inapplicabilità dell'art. 353 cod. proc. civ. all'appello dell'appena menzionata società comporta il consolidamento della predetta ratio con il conseguente passaggio in cosa giudicata della stessa.Il tutto senza dimenticare, peraltro, che manca, con riferimento a tale quinto motivo di ricorso, qualsivoglia enunciazione delle ragioni/argomentazioni poste a fondamento dello stesso e, segnatamente, del perché, nella prospettazione della ricorrente, la devoluzione in arbitrato irrituale della presente controversia determinerebbe una questione di giurisdizione, da ciò derivandone la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4 cod. proc. civ..

Invero, la denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., ivi formalmente proposta, deve essere dedotta, a pena di inammissibilità del motivo giusta la citata disposizione dell'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020.

Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, «in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa»).

Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 24298 del 2016; Cass. n. 5353 del 2007). vi) sempre con riferimento al quinto motivo di ricorso, infine, è pure doveroso precisare che la riportata ratio decidendi della corte distrettuale è pienamente conforme alla giurisprudenza di legittimità, dovendosi ricordare che: vi-a) costituisce insegnamento pacifico che la deduzione dell'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale comporti, non già una questione di difetto di giurisdizione e/o di competenza del giudice ordinario adito, ma, esclusivamente, di improponibilità delle domande proposte per rinuncia all'azione devoluta alla cognizione degli arbitri irrituali (cfr. Cass., SU, n. 6423 del 2008; Cass., SU, n. 16044 del 2002; Cass. n. 5964 del 2002; Cass.n. 9537 del 1996.

In senso sostanzialmente conforme si veda pure, in motivazione, Cass. n. 10332 del 2016); vi-b) le ipotesi di remissione al giudice di primo grado di cui agli artt. 353-354 cod. proc. civ. sono tassative, sicché, ove esse non ricorrano, il giudice di appello, ove ritenga di accogliere il gravame, deve decidere la causa nel merito.

In questi termini, è costante l'insegnamento - risalente, ma insuperato - di questa Corte Suprema anche con riferimento specifico al giudizio di impugnazione avente ad oggetto la decisione assunta dal giudice di prime cure sull'eccezione di compromesso per arbitrato irrituale (cfr. Cass. n. 10396 del 1994; Cass. n. 5037 del 1987).

Ne consegue, quindi, che colui che intenda impugnare la sentenza contenente l'accertamento della devoluzione in arbitrato irrituale della controversia non può limitarsi a svolgere eccezioni di rito, ma deve anche concludere nel merito.

Nella specie ciò non è avvenuto (né è stata oggi impugnata la statuizione della corte distrettuale circa la impossibilità di tener conto di conclusioni di merito asseritamente formulate solo nel foglio di precisazione delle conclusioni del 12 settembre 2016 e nella comparsa conclusionale dell'appellante in pari data), posto che la [OSCURATO:PERSONA] s.l. non formulò conclusioni di merito innanzi alla corte distrettuale (come la stessa sentenza dà ampiamente conto) sicché quest'ultima non poteva che dichiarare l'appello inammissibile non essendole possibile pronunciarsi nel merito, atteso che, nelle ipotesi in cui il vizio denunciato non rientri in uno dei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., è necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tali ipotesi, l'appello fondato esclusivamente su vizi di rito, senza contestuale gravame contro l'ingiustizia della sentenza di primo grado dovrà ritenersi inammissibile, oltre che per il difetto di interesse anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione (cfr. Cass. n. 402 del 2019; Cass. n. 2566 del 2017; Cass. n. 24612 del 2015; Cass. n. 2053 del 2010; Cass. n. 6031 del 2007; Cass., SU., 12541 del 1998).

Ne deriva, pertanto, in relazione alla doglianza di cui al motivo de quo, l'ulteriore ipotesi di sua inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ..

3. Il ricorso, in definitiva, va dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da CaSS., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.l. al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano in C 17.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in C 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5655/2018 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.L., con sede in Cartagena (Spagna) c/[OSCURATO:PERSONA] 2/5C, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Francisco lavier [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via A. Baiamonti n. 2. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] FOOTRA1 ! [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Genova, alla via Ronchi n. 67, in persona dell'amministratore delegato dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 39. - controricorrente - LI zoz,i avverso la sentenza, n. 922/2017, della [OSCURATO:PERSONA] GENOVAdepositata il giorno 11/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10/11/2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.l. (società spagnola) chiese ed ottenne dal Tribunale di Genova un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo e con dispensa dall'osservanza del termine di cui all'art. 482 cod. proc. civ., nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per l'importo di C 1.200.000,00 in relazione ad una scrittura privata avente ad oggetto la cessione, in favore di quest'ultima, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Pronunciandosi sull'opposizione promossa, ex art. 645 cod. proc. civ., dalla società ingiunta, il medesimo tribunale dichiarò "il difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] a favore dell'Organismo Internazionale della FIFA" e revocò il decreto opposto, statuendo sulle spese di lite in base al principio di soccombenza. 2. Il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.l. contro questa decisione è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Genova con sentenza del 13 aprile/11 luglio 2017, n. 922, 2.1. Quel giudice, dopo aver premesso che, nel proprio gravame notificato il 14 febbraio 2014, «l'appellante ha richiesto esclusivamente di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario e di rimandare le parti innanzi al Tribunale di Genova, giudice di primo grado», evidentemente sul presupposto dell'applicabilità, nella specie, dell'art. 353 cod. proc. civ., ha osservato, poi, che: i) la decisione impugnata ha rilevato «il presunto "difetto di giurisdizione" [...] sulla base dell'art. 23 del "Regolamento FIFA sullo status e i trasferimenti internazionali dei calciatori", nonché dell'art. 30 del "Regolamento FIFA sugli Agenti dei Calciatori", ritenendo che l'art. 23 citato "prevede la competenza di detto Organo per tutte le controversie relative a società appartenenti a Federazioni differenti che non rientrano tra quelle indicate alle lettere a), d) ed e)" (dell'art. 22, in effetti), mentre "l'art. 30 ... prevede la devoluzione di qualsiasi controversia interna relativa all'attività degli agenti di calciatori ed al relativo regolamento ad un Collegio arbitrale"»; ii) il tribunale, «nel dichiarare il difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] a favore dell'Organo Internazionale della FIFA, ha richiamato a fondamento della propria decisione le norme regolamentari interne dell'associazione medesima che prevedevano, nell'ambito di essa, l'istituzione di organismi arbitrali, in modo tale che l'adesione ad essa comportava l'accettazione dei Regolamenti che prevedevano una clausola compromissoria per la risoluzione di controversie tra gli aderenti all'Associazione medesima»; III) la giurisprudenza di legittimità «ha da tempo specificato che siffatte norme dei regolamenti interni, con particolare riferimento alle Federazioni sportive, costituiscono clausole compromissorie per arbitrato irrituale»; iv) «la disciplina della legge n. 280/2003, invocata da parte appellante, non si oppone in alcun modo alle citate clausole compromissorie, ma, anzi, ne ribadisce la legittimità»; v) «al di là di ciò, che attiene già al merito delle questioni sollevate con l'appello, preme sottolineare che la qualificazione delle clausole, in relazione alle quali è stato dichiarato il presunto "difetto di giurisdizione", come clausole compromissorie per arbitrato irrituale, comporta che, nel caso specifico, non siamo effettivamente di fronte ad un difetto di giurisdizione, come ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza...», ma determina soltanto l'improponibilità della domanda per rinuncia convenzionale all'azione; vi) «da un siffatto inquadramento della questione, consegue, altresì, l'inapplicabilità dell'art. 353 cod. proc. civ., ragion per cui non sarebbe obbligatorio il rinvio degli atti al giudice di primo grado e il giudice d'appello, qualora ritenesse la non operatività della clausola arbitrale, sarebbe chiamato a pronunciarsi, in ogni caso, nel merito». Nella specie, però, nelle conclusioni formulate in appello, «non vi è alcuna traccia di domanda nel merito e, all'udienza del 14.7.2016, allorché la causa veniva per la prima volta trattenuta in decisione, parte appellante si richiamava alle conclusioni dell'atto di appello»; vii) non può tenersi conto delle richieste di merito rinvenibili nelle conclusioni precisate nel foglio depositato il 12.9.2016 e nella comparsa conclusionale depositata il successivo 12 settembre 2016 «sia perché irritualmente introdotte in conclusionale, sia perché nuove e diverse rispetto a quelle formulate nell'atto di appello...»; vili) pertanto, «alla fine, l'appello deve essere dichiarato inammissibile, in quanto l'appellante che contesti la clausola arbitrale non può limitarsi a censurare la sentenza appellata per averne fatto applicazione, ma deve formulare anche le proprie conclusioni di merito», altrimenti la corte di appello, anche se ritenesse fondate le doglianze relative alla clausola arbitrale, non potendo rimettere la causa al giudice di primo grado, stante l'inapplicabilità degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., non potrebbe pronunciarsi nel merito in assenza delle relative domande. 3. Contro la descritta statuizione ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.l., affidandosi a cinque motivi. Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Risultano depositate memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. di entrambe le parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente: I) «Violazione e falsa interpretazione degli arti. 1362 e 1363 del codice civile nella interpretazione della scrittura del 14.1.2008 in relazione all'art. 360, primo comma, numeri 1, 3, 4 e 5, c.p.c.». Si assume che «a sostegno della declaratoria di inammissibilità della domanda della [OSCURATO:PERSONA] decisa in Tribunale e confermata in Corte di Appello, sta la errata interpretazione della scrittura per cui l'atto avrebbe come parte venditrice [OSCURATO:PERSONA] in quanto qualificato agente FIFA mentre tale qualifica impedisce che sia titolare dei diritti ceduti, contestando o ignorando la frase per cui il predetto era qualificato principalmente "rappresentante legale della Asprosport" come risulta dalla identificazione in calce al contratto, ove come parte venditrice è indicata la "[OSCURATO:PERSONA]" con sopra le parole [OSCURATO:PERSONA] n.q. (nella qualità) evidentemente di legale rappresentante della stessa senza più alcun riferimento a [OSCURATO:PERSONA] quale [OSCURATO:PERSONA]»; II) «Violazione della legge n. 280/2003 nel ritenere applicabili a società commerciali norme e competenze di organismi di conciliazione e arbitrato di federazioni sportive o FIFA competenti a risolvere vertenze tra atleti e società sportive affiliate nonché tra società sportive e agenti per attività istituzionale degli stessi. Inapplicabilità dell'art. 23 del Regolamento FIFA sullo status e i trasferimenti internazionali dei calciatori e dell'art. 30 del Regolamento FIFA sugli agenti di calciatori al contratto de quo, in relazione all'art. 360, numeri 1, 2, 3, 4, 5, c.p.c.». Si sostiene che «all'[OSCURATO:PERSONA] non si applicano norme e competenze arbitrali previste per l'Ordinamento sportivo», né sussiste, nei confronti della stessa, la pregiudiziale sportiva; III) «Legittimità della titolarità dei diritti di prestazioni sportive in capo alla [OSCURATO:PERSONA] fondo di investimento non iscritto a federazioni sportive, denominato dalla FIFA [OSCURATO:PERSONA] ownership of players (T.P.O.). Non applicabilità alle T.P.O. della legge n. 280/2003 e degli obblighi previsti in tale legge per associati e/o affiliati a federazioni sportive, in relazione all'art. 360 nn. 1, 3, 4, 5, c.p.c.». Si argomentano le ragioni per cui, nella specie, si verte su una questione di giurisdizione, e non di competenza, con conseguente piena applicazione dell'art. 353 cod. proc. civ.; IV) «Violazione e falsa interpretazione dell'art. 3 della Legge n. 280/2003 per generale legittimità ricorso alla autorità giudiziaria ordinaria per decidere di questioni rilevanti e per i rapporti patrimoniali anche per i soggetti iscritti a federazioni. Violazione degli art. 24 e 101 e seguenti della Costituzione per l'ipotesi contraria, in relaziona all'art. 360 nn. 1, 2, 3, 4, e 5 c.p.c.». Si sostiene che le questioni di carattere patrimoniale tra pari ordinati (ovvero quelle relative alle controversie patrimoniali tra tesserati in ambito sportivo) non rientrano nell'ambito della materia riservata all'ordinamento sportivo; V) «Violazione e falsa applicazione dell'art. 353 c.p.c., ammissibilità dell'appello ex art. 353 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 1, 2, 3, 4, 5 c.p.c.». Si deduce che «sia per la mancata iscrizione della [OSCURATO:PERSONA] ad ogni [OSCURATO:PERSONA] ... che per il principio di altematività della devoluzione della vertenza di carattere economico al [OSCURATO:PERSONA] o a quello Federale ... la lite in esame non è relativa a questione di competenza ma di giurisdizione con piena ammissibilità ricorso ex art. 353 c.p.c.. Pertanto, la impugnata sentenza, basata sulla unica motivazione che la questione de qua, è di competenza e non di giurisdizione, è illegittima e va cassata con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Genova per esame del merito della causa». 2. Ritiene il Collegio che, in accoglimento della specifica, dettagliata e motivata eccezione della controricorrente, l'odierno ricorso deve essere dichiarato complessivamente inammissibile per plurime ragioni. Tra queste, in primo luogo, per la sua evidente violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., non assolvendo, in modo idoneo, al raggiungimento dello scopo che detto requisito di contenuto-forma deve soddisfare. 2.1. Esso, invero, è totalmente privo di una qualsivoglia descrizione, benché sintetica, riguardante la concreta vicenda processuale, i fatti giuridici costitutivi della domanda proposta innanzi al giudice di prime cure e l'effettivo contenuto della decisione adottata dal tribunale genovese, nulla spiegando, anche solo sommariamente, quanto alle ragioni di quest'ultima statuizione (certo non bastando le generiche argomentazioni riportate quali contenuto delle prospettate doglianze, rendendo alla Corte ardua e ben poco chiara la ricostruzione dei fatti medesimi). La costante giurisprudenza di legittimità, invece, ha chiarito che l'esposizione sommaria dei fatti prescritta, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall'art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., essendo considerata dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso stesso, deve consistere in una esposizione che garantisca alla Suprema Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa decisione impugnata (cfr. Cass., SU, n. 11653 del 2006; Cass. n. 5640 del 2018, Cass. n. 23015 del 2019; Cass. n. 24432 del 2020; Cass. n. 3172 del 2021; Cass. n. 7743 del 2021, nelle rispettive motivazioni). La prescrizione del requisito risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (cfr. Cass., SU., n. 2602 del 2003). 2.1.1. Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario, come statuisce la prima delle decisioni evocate, che il ricorso per cassazione contenga, sebbene in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la decisione impugnata (cfr. Cass. n. 7743 del 2021, in motivazione) - non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equivarrebbe a devolvere alla Suprema Corte un'attività di estrapolazione della materia del contendere, che, invece, è riservata al ricorrente - così da offrire alla Corte di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 cod. proc. civ.. L'inosservanza di tale dovere pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU). Va ricordato, peraltro, che, secondo la Corte EDU, il diritto di accedere al giudice di ultima istanza non è assoluto e, sulle condizioni di ricevibilità dei ricorsi, gli Stati hanno un sicuro margine di apprezzamento, potendo prevedere restrizioni a seconda del ruolo svolto dai vari organi giurisdizionali e dell'insieme delle regole che governano il processo (cfr. Corte EDU, 15/09/2016, Trevisanato c. Italia; Cass., SU. n. 30996 del 2017, § 2.3. In senso sostanzialmente conforme, si veda pure Cass. n. 8425 del 2020). 2.2. Merita di essere rimarcato, poi, che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (cfr. Cass., SU, n. 17931 del 2013; Cass. n. 26790 del 2018, in motivazione). 2.2.1. Posto, dunque, che quello di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito, il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità, nonché esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie previste, sicché sono inammissibili critiche generiche della sentenza impugnata. 2.2.2. Nel caso di specie, invece, tutti i formulati motivi veicolano, genericamente e confusamente, vizi eterogenei, in contrasto col descritto principio di tassatività dei mezzi di ricorso per cassazione e con l'orientamento di questa Corte per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (cfr., ex plurimis, Cass. n. 23917 del 2021; Cass. n. 26790 del 2018; Cass. n. 11222/2018; Cass.n. 2954 del 2018; Cass. n. 27458 del 2017; Cass. n. 16657 del 2017; Cass. n. 19133 del 2016). Si è al cospetto, infatti, di una indistinta elencazione di vizi, non riconducibili con chiarezza ad alcuna specifica parte degli argomenti successivamente enunciati, noto essendo, invece, che l'esposizione cumulativa delle questioni non è consentita in quanto mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 primo comma cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità .il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse; essendo viceversa statuito che la formulazione debba permettere di cogliere con chiarezza le doglianze cumulate, se prospettate in maniera tale da consentirne l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi (cfr. Cass. n. 26790 del 2018, in motivazione; Cass., SU, n. 9100 del 2015; Cass. n. 19443 del 2011). 2.3. Con specifico riguardo, inoltre, ai singoli motivi, deve osservarsi che: i) l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (pure formalmente invocato dalla società ricorrente in tutte le proprie doqlianze), nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa l'11 luglio 2017), riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico (da rappresentarsi, peraltro, con il rispetto dei corrispondenti oneri di allegazione sanciti da Cass., SU, n. 8053 del 2014, qui, invece, rimasti assolutamente inosservati), come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 395 del 2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 4477 del 2021, in motivazione; Cass. n. 395 del 2021, in motivazione, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); i primi quattro di essi recano talvolta il rinvio a documenti soprattutto (la "scrittura privata" del 14 gennaio 2008) di cui non è riprodotto il contenuto, né è puntualmente indicata la sede processuale della loro avvenuta produzione. La giurisprudenza di legittimità, invece, ha già insegnato che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019). La più recente Cass. n. 28184 del 2020, inoltre, ha precisato, affatto opportunamente, «il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata "localizzazione" del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del [motivo di] ricorso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante "contenutistico"»; iii) gli stessi (primi) quattro motivi di ricorso contengono argomentazioni riferite a questioni non esaminate nella sentenza oggi impugnata, bensì, probabilmente, in quella del tribunale, sulla base del presupposto che la corte distrettuale le avrebbe fatte proprie. In realtà, la corte genovese si è limitata, esclusivamente, ad accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'unico motivo di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] si. avverso la decisione di primo grado, senza esaminarne, pertanto, il merito (proprio perché ritenuto inammissibile), né, tantomeno, le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, asseritamente "confermate" (secondo l'odierna ricorrente) da quella della corte suddetta. Al più, infatti, una tale "conferma" della decisione di primo grado sarebbe solo la conseguenza, immediata e diretta, del passaggio in giudicato di quest'ultima per effetto dell'inammissibilità dell'unico motivo di gravame proposto dall'appellante. In un siffatto contesto, dunque, l'inammissibilità dei motivi de quibus deriva dal fatto che i motivi di ricorso debbano investire il thema decidendum del giudizio di secondo grado, non potendo rimettere in discussione in sede di legittimità questioni trattate nel giudizio di primo grado, se su di esse non sia stato preventivamente proposto appello e non vi sia stata pronuncia da parte del giudice di secondo grado. In altri termini, la correttezza/congruità della motivazione adottata dal giudice del gravame deve essere verificata con esclusivo riguardo alle questioni sottoposte al suo esame, e dallo stesso risolte per decidere la controversia, risultando ad essa del tutto estranea la decisione eventualmente diversa del giudice di primo grado, la quale è destinata a rimanere interamente travolta ed assorbita da quella emessa, in sua sostituzione, dal giudice di appello, che, dunque, può limitarsi ad una valutazione diretta del materiale probatorio messo a disposizione dalle parti, nell'ambito delle questioni sollevate con i motivi di impugnazione, senza essere tenuto ad una puntuale confutazione dei singoli punti della decisione impugnata (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass.n. 395 del 2021; Cass. n. 15038 del 2018; Cass., n. 28487 del 2005; Cass. n. 9670 del 2003; Cass. n. 2078 del 1998);iv) il quinto motivo di ricorso (ivi recante, peraltro, il numero romano "VI") contesta la pronuncia di inammissibilità (unica effettivamente contenuta nel provvedimento oggi impugnato) del solo motivo di appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.l. contro la sentenza del tribunale, omettendo, tuttavia, di censurare adeguatamente la ratio decidendi su cui la suddetta pronuncia si fonda. L'odierna ricorrente, infatti, assume che «...la lite in esame non è relativa a questione di competenza ma di giurisdizione con piena ammissibilità ricorso ex art. 353 c.p.c.. Pertanto, la impugnata sentenza, basata sulla unica motivazione che la questione de qua è di competenza e non di giurisdizione, è illegittima e va cassata con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Genova per esame del merito della causa» (cfr. pag. 16 del ricorso). In realtà, invece, la corte genovese ha escluso l'applicabilità dell'art. 353 cod. proc. civ., nel caso di specie, perché ha opinato che la devoluzione in arbitrato irrituale delle domande svolte da [OSCURATO:PERSONA] s.l. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. determinasse l'improponibilità delle stesse per rinuncia all'azione e non già una questione di giurisdizione o di competenza. Dunque, la ratio decidendi che ha giustificato la ivi ritenuta inutilizzabilità dell'art. 353 cod. proc. civ. e la conseguente inammissibilità dell'unico motivo di appello della [OSCURATO:PERSONA] s.l. va individuata nell'improponibilità delle domande svolte da quest'ultima nei confronti della convenuta controparte per rinuncia all'azione, a causa della devoluzione in arbitrato irrituale di dette domande. Ratio decidendi, questa, che, però, non è stata adeguatamente contestata, avendo la ricorrente concentrato le proprie censure sulla questione - evidentemente diversa - se la devoluzione in arbitrato irrituale della presente controversia ponga un tema di difetto di giurisdizione o di difetto di competenza del giudice adito. v) l'inammissibilità del quinto motivo di ricorso, per quanto si è appena detto, determina, altresì, un'analoga conseguenza per tutti gli altri motivi di censura formulati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.l., atteso che l'inadeguata impugnazione dell'unica ratio decidendi (improponibilità dell'azione) che effettivamente fonda la pronuncia di ritenuta inapplicabilità dell'art. 353 cod. proc. civ. all'appello dell'appena menzionata società comporta il consolidamento della predetta ratio con il conseguente passaggio in cosa giudicata della stessa.Il tutto senza dimenticare, peraltro, che manca, con riferimento a tale quinto motivo di ricorso, qualsivoglia enunciazione delle ragioni/argomentazioni poste a fondamento dello stesso e, segnatamente, del perché, nella prospettazione della ricorrente, la devoluzione in arbitrato irrituale della presente controversia determinerebbe una questione di giurisdizione, da ciò derivandone la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.. Invero, la denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., ivi formalmente proposta, deve essere dedotta, a pena di inammissibilità del motivo giusta la citata disposizione dell'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, «in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa»). Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 24298 del 2016; Cass. n. 5353 del 2007). vi) sempre con riferimento al quinto motivo di ricorso, infine, è pure doveroso precisare che la riportata ratio decidendi della corte distrettuale è pienamente conforme alla giurisprudenza di legittimità, dovendosi ricordare che: vi-a) costituisce insegnamento pacifico che la deduzione dell'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale comporti, non già una questione di difetto di giurisdizione e/o di competenza del giudice ordinario adito, ma, esclusivamente, di improponibilità delle domande proposte per rinuncia all'azione devoluta alla cognizione degli arbitri irrituali (cfr. Cass., SU, n. 6423 del 2008; Cass., SU, n. 16044 del 2002; Cass. n. 5964 del 2002; Cass.n. 9537 del 1996. In senso sostanzialmente conforme si veda pure, in motivazione, Cass. n. 10332 del 2016); vi-b) le ipotesi di remissione al giudice di primo grado di cui agli artt. 353-354 cod. proc. civ. sono tassative, sicché, ove esse non ricorrano, il giudice di appello, ove ritenga di accogliere il gravame, deve decidere la causa nel merito. In questi termini, è costante l'insegnamento - risalente, ma insuperato - di questa Corte Suprema anche con riferimento specifico al giudizio di impugnazione avente ad oggetto la decisione assunta dal giudice di prime cure sull'eccezione di compromesso per arbitrato irrituale (cfr. Cass. n. 10396 del 1994; Cass. n. 5037 del 1987). Ne consegue, quindi, che colui che intenda impugnare la sentenza contenente l'accertamento della devoluzione in arbitrato irrituale della controversia non può limitarsi a svolgere eccezioni di rito, ma deve anche concludere nel merito. Nella specie ciò non è avvenuto (né è stata oggi impugnata la statuizione della corte distrettuale circa la impossibilità di tener conto di conclusioni di merito asseritamente formulate solo nel foglio di precisazione delle conclusioni del 12 settembre 2016 e nella comparsa conclusionale dell'appellante in pari data), posto che la [OSCURATO:PERSONA] s.l. non formulò conclusioni di merito innanzi alla corte distrettuale (come la stessa sentenza dà ampiamente conto) sicché quest'ultima non poteva che dichiarare l'appello inammissibile non essendole possibile pronunciarsi nel merito, atteso che, nelle ipotesi in cui il vizio denunciato non rientri in uno dei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., è necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tali ipotesi, l'appello fondato esclusivamente su vizi di rito, senza contestuale gravame contro l'ingiustizia della sentenza di primo grado dovrà ritenersi inammissibile, oltre che per il difetto di interesse anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione (cfr. Cass. n. 402 del 2019; Cass. n. 2566 del 2017; Cass. n. 24612 del 2015; Cass. n. 2053 del 2010; Cass. n. 6031 del 2007; Cass., SU., 12541 del 1998). Ne deriva, pertanto, in relazione alla doglianza di cui al motivo de quo, l'ulteriore ipotesi di sua inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.. 3. Il ricorso, in definitiva, va dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da CaSS., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.l. al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano in C 17.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in C 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della s
Decreto Cassazione n. 11961/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris