CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 giugno 1972
Cassazione n. 01358/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. 020XQUB nato il 18/06/1972 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata con riduzione del trattamento sanzionatorio la pronuncia emessa il 25 settembre 2020 all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Genova, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Genova il 10 gennaio 2020; considerato che i motivi di censura (vizio di motivazione su accertamento di responsabilità per spaccio di cocaina-crack e su trattamento sanzionatorio nonché su omessa applicazione dell'art.131 bis cod. pen.) non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); ritenuto che la censura concernente l'affermazione di responsabilità non si confronta con la pacifica prova della cessione accertata dalle conformi sentenze di merito; rilevato che la pena irrogata è comunque inferiore alla misura media edittale (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243) e che la censura inerente all'omessa applicazione dell'art.131 bis cod. pen. difetta di specificità con riguardo all'allegazione in appello; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 novembre 2023