CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 dicembre 2021
Cassazione n. 03098/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4826/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, L.go Pannonia 1 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che Io rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Roma, via G. G.Belli 27 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza n. 146/65/1.3 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il . 7/11/2013; udita.la relazione della causa svolta alla udienza del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].sa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dell'Ordline dei Carmelitani ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'ICI degli anni dal 2004 al 2009 che è stato respinto in primo grado. La contribuente ha proposto appello, respinto dalla CTR della Lombardia. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente. Si è costituito il Comune con controricorso. La causa è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 25 gennaio 2019 su istanza della ricorrente, che ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 119 del 2018. Con atto del 15 maggio 2019 l'Ordine ha presentato istanza di trattazione del giudizio poiché il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non ha adottato nessun atto per l'applicazione della definizione agevolata di cui all'articolo 6. Analoga istanza ha presentato il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Con atto del 13 gennaio 2020 la parte ricorrente ha quindi depositato atto di rinuncia al ricorso in Cassazione dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio in quanto le parti hanno transatto la causa con compensazione delle spese; l'atto è stato regolarmente notificato al Comune che ha depositato in data 14 gennaio 2021 dichiarazione di accettazione della rinuncia al ricorso con compensazione delle spese. In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c. con compensazione delle spese, come da accordo tra le parti. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Roma, Sezione Quinta civile, camera di consiglio del 14 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] 102 FEB, 2022