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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06498/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 31371/22 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per reati di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, chiedendo una pronuncia assolutoria nel merito, a fronte di declaratoria di prescrizione con cui la Corte ha altresì rappresentato l'insussistenza di motivi di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. pen con argomentazioni lineari e prive di fratture logiche; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla subordinazione della pena sospesa alla pubblicazione dell'intera sentenza sulla "Gazzetta del Mezzogiorno" è inammissibile per carenza di interesse essendo stato dichiarato il reato estinto per intervenuta prescrizione; Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 31371/22 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per reati di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, chiedendo una pronuncia assolutoria nel merito, a fronte di declaratoria di prescrizione con cui la Corte ha altresì rappresentato l'insussistenza di motivi di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. pen con argomentazioni lineari e prive di fratture logiche; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla subordinazione della pena sospesa alla pubblicazione dell'intera sentenza sulla "Gazzetta del Mezzogiorno" è inammissibile per carenza di interesse essendo stato dichiarato il reato estinto per intervenuta prescrizione; Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 06498/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris