CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 00785/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7234-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato – avverso la sentenza n.546/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 125/2021; [OSCURATO:PERSONA] agevolata ex l. n. 197 2022 -art. 12-bis del d.l. n. 84/2025conv. L. n. 108/2025 R.G.N.7234/2022 Cron. Rep. Ud19/12/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 546/2021, pronunciata e depositata il 28/10/2021, la Corte d’Appello dell’Aquila, in accoglimento delgravame proposto dall’I. N . P . S ., avverso la sentenza n. 209/2020 del Tribunale di Chieti, ha ritenuto validamente interrotto, da parte di quest’ultimo, il termine quinquennale di prescrizione del credito vantato nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] per contributi previdenziali relativi alla Gestione separata Lavoratori autonomiper l’anno 2012, richiesti dall’Istituto con avviso di addebito del 30.7.2018. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il signor Storchi, formulando quattro motivi. 3. L’I.N.P.S. ha rilasciato procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso. Il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380-bis c.p.c. 4.Al termine della camera di consiglio, il C ollegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art. 380-bis,ultimo comma, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva preliminarmente il Collegio, che, come risulta dagli atti di causa, in data 13 febbraio 2023, il ricorrente ha ritualmente presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) del carico dedotto nel presente giudizio, ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022.In data 22 ottobre 2023 il ricorrente ha provveduto alpagamento della prima rata dell’importo complessivamente dovuto, come da piano di rateizzazione prodotto unitamente alla contabile del pagamento effettuato ed ha successivamente versato leulteriori rate venute a scadenza . 2. Tanto premesso, alla fattispecie deve trovare applicazione l’art. 12 - bis del d.l. n. 84/2025 (recante: «Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata»), introdotto dalla legge di conversione 30 luglio 2025, n. 108 (in G.U. 01/08/2025, n.177), che recita: «Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza conil versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241 , della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata». Il comma 2 dell’art. 12-bis dispone inoltre che «L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili». 3.Deve ritenersi, alla luce della documentazione prodotta, la sussistenza di tutti i presupposti per la declaratoria di estinzione d’ufficio del giudizio ex art.12 bis cit. (cfr. Cass.nn.25163/2025; 33883/2025). 4.In particolare, la parte ricorrente ha prodotto: a) la determinazione delle somme dovute da parte della Agenzia delle entratenell’ambito del piano di rateazione; b) la prova del pagamento della prima rata nei termini di legge; c) la prova del pagamento delle rate successivealla primavenute a scadenza. 5.Per quanto concerne la disciplina delle spese di lite,in assenza di norme specifiche,deve trovare applicazione la regola generale stabilita dall’art. 310 , ultimo comma , c.p.c., secondo la quale «Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate». 6.Non vi è dunque luogo a pronunciare sulle spese processuali. 7.La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13 comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018