CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31170/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];1 3929/26 OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è genericamente proposto in fatto, rispetto alla convergente fonte testimoniale e all'esclusione di qualsiasi riscontro alla pretesa acredine nutrita nei confronti del ricorrente da parte del Marinaccio; Ritenuto che il secondo motivo, sulla determinazione della pena, è genericamente proposto, tenuto anche conto del minimo edittale adottato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la