CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 34633/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 -12 -1945, avverso l'ordinanza del 18 -03 -2022 del Tribunale di Pordenone; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, unitamente al provvedimento avente ad oggetto la convalida del sequestro probatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dei 18 marzo 2022, il ,Tribunale del Riesame di Pordenone confermava il decreto dei 23 febbraio 2022, con il quale il P.M del Tribunale di Pordenone aveva convalidato il sequestro di un'area di circa 330 mq. operato il giorno prima dalla Guardia costiera di Caorle, area sulla quale risultavano depositati in maniera incontrollata dei rifiuti provenienti dall'attività di demolizione di un casone in fase di ricostruzione; il sequestro veniva disposto, in particolare, in relazione al reato di cui agli art. 192 commi 1 e 2 e 256,comma 2 dei d. igs. n. 152 del 2006, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] e Buoso s.r.I., ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione del casone. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale friulano, Doretto, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa. deduce la violazione degli art. 125 comma 3 e 355 comma 2 cod. proc. pen., osservando che il P.M. aveva convalidato il sequestro con una formula di stile, senza motivare circa la necessità probatoria perseguita, onere motivazionale che peraltro era stato prima ancora eluso anche dalla P.G. Con il secondo motivo, la difesa eccepisce la nullità del decreto di convalida del sequestro per assenza del requisito del fumus commisi delicti; stante ia non configurabilità dei reati contestati, essendosi gli operanti limitati a constatare la presenza di un deposito incontrollato di rifiuti, senza alcuna previa verifica della riferibilità del fatto all'impresa appaltatrice dei - lavori; i rifiuti erano, infatti, riconducibili ai proprietari del casone, cui incombeva l'onere di provvedere al suo svuotamento per dare modo all'impresa di eseguire i lavori previsti nel contratto di appalto, ovvero solò la pavimentazione con getto in cemento e , l'installazione dei pali di legni a Sostegno del rivestimento in canna palustre. Né le dichiarazioni di Doretto potevano essere qualificate come parzialmente confessorie, avendo questi affermato soltanto che, tra i materiali eterogenei rinvenuti in locc, erano riconducibili alla sua ditta solo i pali e i teli di plastica che ii proteggevano, pali e teli che infatti non erano abbandonati, ma erano riposti in un angolo per essere portati via, una volta completata l'esecuzione dell'opera. Del resto, conclude la difesa, le opere commiSsionate nel contratto di appalto erano circostanziate e minimali, tali da non rendere necessaria l'occupazione di tutta l'area, che continuava a restare nella disponibilità dei loro proprietari. [OSCURATO:PERSONA] È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso.Occorre premettere che la questione dell'onere motivazionale del decreto di sequestro probatorio è stata approfondita dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548, nel dirimere il contrasto delineatosi sul punto nella giurisprudenza di legittimità, hanno affermato il principio secondo cui il decreto di sequestro probatorio, così come il decreto di convalida, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo dì reato, deve contenere Una motivazione che; per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. Nella sentenza appena richiamata è stato in particolare evidenziato che una corretta lettura dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen. non può consentire, nell'ambito dell'onere motivazionale espresso dalla norma, differenziazioni di sorta tra corpo del reato da una parte e cose pertinenti al reato dall'altra, indicando la norma che il decreto di sequestro debba essere "motivato", essendo tale connotato, la cui necessità si collega alla previsione generale di cui all'art. 125, comma 1, cod. proc. pen., espresso in termini assoluti nell'incipit della disposizione e, dunque, indipendentemente dalla natura delle cose da apprendere a fini di prova, solo successivamente indicate dalla disposizione. La motivazione del provvedimento deve essere inoltre funzionale a garantire che le esigenze di accertamento del fatto non possano essere perseguite in altro modo, non limitativO del diritto di disporre del bene ed eventualmente idoneo financo ad esonerare dalla necessità di procedere al sequestro. Le Sezioni Unite, nel ribadire l'obbligo di motivazione del decreto, hanno tuttavia precisato come sia impossibile stabilire in astratto il grado o il "quantum" del compendio argomentativo del provvedimento idoneo a far ritenere adempiuto un siffatto obbligo, limitandosi a ricordare tuttavia come sia il legislatore a stabilire come idonea a integrare il requisito una "concisa" esposizione dei motivi. 2. Orbene, in applicazione 'di tali premesse interpretative, deve rilevarsi come il decreto di sequestro probatorio emesso del P.M. presso la Procura della Repubblica di Pordenone presenti evidenti lacune motivazionali, tali da imporre l'annullamento della cautela reale, dovendosi evidenziare che il provvedimento si è esaurito nella frase "visto, si convalida il sequestro". Né è possibile desumere per relationem la motivazione delle finalità probatorie dal contenuto del verbale di sequestro, in calce al quale compare la laconica frase prima richiamata, atteso che il verbale dell'[OSCURATO:PERSONA] di Caorle, a sua volta, si limita a dare atto che si è proceduto al sequestro del terreno sul quale sono stati depositati in modo incontroliato i rifiuti provenienti dall'attività di demolizione di un casone, "costituente corpo del reato . ejo cose pertinenti al reato". Dunque, neanche dal provvedimento implicitamente richiamato nella convalida del P.M. è possibile ricavare le finalità probatorie sottese all'imposizione del vincolo cautelare, non essendo sufficiente il richiamo al solo titolo di reato.Cid) posto, occorre evidenziare che il Tribunale del Riesame, a fronte della censura sollevata sul punto, ha ritenuto assolto l'onere motivazionale del decreto di sequestro, stante l'inserimento della convalida nel corpo del verbale di sequestro, nei quale era indicati il fatto storico accertato (330 mq. di terreno su cui erano stati depositati in maniera incontrollata i rifiuti), la fattispecie ipotizzata (art, 2_92 commi 2. e 2 e 256 comma 2 del d. Igs. n. 152 del 2006) e la qualifica di quanto sottoposto a sequestro come corpo del reato o cose ad esso pertinenti. Tuttavia, come detto, i dati presenti nel verbale di sequestro, per quanto utili a un inquadramento generale della vicenda, non consentono tuttavia di ritenere compiuto il passaggio successivo, ovvero l'indicazione delle concrete esigenze probatorie sottese alla imposizione del vincolo, né del resto il Tribunale avrebbe potuto illustrarle autonomamente, dovendosi al riguardo richiamare il principio di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Rv. 277989), secondo cui il Tribunale del Riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di una prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale. 3. Alia stregua di tali considerazioni e in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, si impone l'annullaménto senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nonché del decreto di convalida del sequestro reso in data 23/02/2022, dovendosi per l'effetto disporre la restituzione all'avente diritto dell'area oggetto del decreto di sequestro già annullato, restituzione che dovrà avvenire previo smaltimento dei rifiuti da parte del titolare dell'area medesima. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché il decreto di convalida del sequestro in data 23/02/2022,