Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32321/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to il 02/04/2002 avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato in materia di stupefacenti di cui all'imputazione, è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in punto di responsabilità, avendo compiutamente riscontrato il significativo dato ponderale della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell'imputato (gr. 150 circa di marijuana), la suddivisione in dosi dello stupefacente trovato addosso al medesimo sulla pubblica via e il suo tentativo di fuga alla vista degli agenti di p.g., tutti elementi con cui è stato plausibilmente escluso l'uso esclusivamente personale dello stupefacente sequestrato.

Anche sul diniego dell'art. 131-bis cod. pen. i giudicanti hanno adeguatamente motivato, riscontrando come le concrete modalità del fatto-reato fossero incompatibili con una valutazione di particolare tenuità dello stesso.

Parimenti, è stato motivatamente escluso che dal quantitativo di stupefacente in questione potesse conseguire un lucro di speciale tenuità, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in questa sede.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to il 02/04/2002 avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato in materia di stupefacenti di cui all'imputazione, è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in punto di responsabilità, avendo compiutamente riscontrato il significativo dato ponderale della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell'imputato (gr. 150 circa di marijuana), la suddivisione in dosi dello stupefacente trovato addosso al medesimo sulla pubblica via e il suo tentativo di fuga alla vista degli agenti di p.g., tutti elementi con cui è stato plausibilmente escluso l'uso esclusivamente personale dello stupefacente sequestrato. Anche sul diniego dell'art. 131-bis cod. pen. i giudicanti hanno adeguatamente motivato, riscontrando come le concrete modalità del fatto-reato fossero incompatibili con una valutazione di particolare tenuità dello stesso. Parimenti, è stato motivatamente escluso che dal quantitativo di stupefacente in questione potesse conseguire un lucro di speciale tenuità, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in questa sede. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32321/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris