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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 marzo 1986

Cassazione n. 16093/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 01/03/1986 a Caltagirone avverso la sentenza in data 04/07/2023 del Tribunale di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 04/07/2023 il Tribunale di Catania ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], applicando la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di calunnia e diffamazione.

In pari data, preso atto della richiesta dell'imputato volta ad ottenere l'applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, il Giudice ha disposto l'acquisizione del certificato del casellario aggiornato, disponendo rinvio al 03/10/2023, respingendo a tale udienza la richiesta di applicazione di pena sostitutiva.

2. Ha proposto ricorso Marchese tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo denuncia difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza. [OSCURATO:PERSONA] aveva solo in parte accolto la richiesta, avendo respinto l'applicazione di pena sostitutiva cui era subordinata la richiesta di patteggiamento.

Su tali basi il Giudice avrebbe dovuto accogliere o rigettare in toto detta richiesta.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 20- bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto la richiesta sulla base della pericolosità sociale del ricorrente, quando l'applicazione di pena sostitutiva si fonda sulla prognosi circa il rispetto delle prescrizioni e circa la possibilità di commissione di nuovi reati.

In concreto tale valutazione non era stata effettuata e sulla base degli elementi rilevabili non avrebbe potuto condurre ad un giudizio negativo, tanto meno considerando la natura del reato addebitato.

3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per difetto di correlazione tra la sentenza e la richiesta di patteggiamento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve preliminarmente chiarirsi che l'originaria istanza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. era incentrata sulla determinazione della pena della reclusione da irrogare ed era subordinata all'applicazione di una pena sostitutiva.

Il P.m. aveva espresso parere favorevole.

Nel corso dell'udienza il Giudice aveva rappresentato alle parti che non avrebbe potuto subordinarsi la richiesta all'applicazione di pena sostitutiva, ma avrebbe potuto se del caso procedersi ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen. Ed in effetti il Giudice, una volta pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., aveva dato corso alla fase di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen.connotata dalla richiesta dell'imputato di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità o della detenzione domiciliare.

All'esito il Giudice, dopo aver acquisito ulteriore documentazione, aveva respinto la richiesta.

3. Su tali basi deve ritenersi che la definitiva richiesta fosse incentrata sull'applicazione della pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen., essendo stata rimessa al Giudice l'applicazione di una pena sostitutiva.

Correlativamente deve escludersi che sia ravvisabile un difetto di correlazione tra l'accordo intercorso e la sentenza poi pronunciata.

4. Ma, una volta chiarito tale aspetto, deve rilevarsi come nella procedura che conduce all'applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non vi sia alcuno spazio per la fase di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 50010 del 20/10/2023, Melluso, Rv. 285690; Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023, D'Ambrosio, Rv. 284925).

Risulta infatti dall'art. 444, comma 1, cod. proc. pen. che l'accordo delle parti deve concernere l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostituiva o di una pena pecuniaria o di una pena detentiva: ciò significa che, senza alcun margine per l'eventuale subordinazione della richiesta, quest'ultima deve già prendere direttamente in considerazione l'applicazione di una pena sostitutiva, definita nella specie e nella quantità, e che su tale richiesta deve formarsi il consenso dell'altra parte.

Da ciò discende che nel caso di specie l'unica richiesta validamente formulata e rispondente ai canoni previsti dall'art. 444 cod. proc. pen. era quella concernente la pena poi effettivamente applicata, risultando inammissibile l'ulteriore fase.

Risulta dunque inammissibile il duplice motivo di ricorso, non essendo prospettabile un vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della pena sostitutiva, che non formava ritualmente oggetto dell'accordo, senza che peraltro siano stati formulati motivi ammissibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. 5.

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 01/03/1986 a Caltagirone avverso la sentenza in data 04/07/2023 del Tribunale di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 04/07/2023 il Tribunale di Catania ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], applicando la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di calunnia e diffamazione. In pari data, preso atto della richiesta dell'imputato volta ad ottenere l'applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, il Giudice ha disposto l'acquisizione del certificato del casellario aggiornato, disponendo rinvio al 03/10/2023, respingendo a tale udienza la richiesta di applicazione di pena sostitutiva. 2. Ha proposto ricorso Marchese tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza. [OSCURATO:PERSONA] aveva solo in parte accolto la richiesta, avendo respinto l'applicazione di pena sostitutiva cui era subordinata la richiesta di patteggiamento. Su tali basi il Giudice avrebbe dovuto accogliere o rigettare in toto detta richiesta. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 20- bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto la richiesta sulla base della pericolosità sociale del ricorrente, quando l'applicazione di pena sostitutiva si fonda sulla prognosi circa il rispetto delle prescrizioni e circa la possibilità di commissione di nuovi reati. In concreto tale valutazione non era stata effettuata e sulla base degli elementi rilevabili non avrebbe potuto condurre ad un giudizio negativo, tanto meno considerando la natura del reato addebitato. 3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per difetto di correlazione tra la sentenza e la richiesta di patteggiamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve preliminarmente chiarirsi che l'originaria istanza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. era incentrata sulla determinazione della pena della reclusione da irrogare ed era subordinata all'applicazione di una pena sostitutiva. Il P.m. aveva espresso parere favorevole. Nel corso dell'udienza il Giudice aveva rappresentato alle parti che non avrebbe potuto subordinarsi la richiesta all'applicazione di pena sostitutiva, ma avrebbe potuto se del caso procedersi ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen. Ed in effetti il Giudice, una volta pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., aveva dato corso alla fase di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen.connotata dalla richiesta dell'imputato di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità o della detenzione domiciliare. All'esito il Giudice, dopo aver acquisito ulteriore documentazione, aveva respinto la richiesta. 3. Su tali basi deve ritenersi che la definitiva richiesta fosse incentrata sull'applicazione della pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen., essendo stata rimessa al Giudice l'applicazione di una pena sostitutiva. Correlativamente deve escludersi che sia ravvisabile un difetto di correlazione tra l'accordo intercorso e la sentenza poi pronunciata. 4. Ma, una volta chiarito tale aspetto, deve rilevarsi come nella procedura che conduce all'applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non vi sia alcuno spazio per la fase di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 50010 del 20/10/2023, Melluso, Rv. 285690; Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023, D'Ambrosio, Rv. 284925). Risulta infatti dall'art. 444, comma 1, cod. proc. pen. che l'accordo delle parti deve concernere l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostituiva o di una pena pecuniaria o di una pena detentiva: ciò significa che, senza alcun margine per l'eventuale subordinazione della richiesta, quest'ultima deve già prendere direttamente in considerazione l'applicazione di una pena sostitutiva, definita nella specie e nella quantità, e che su tale richiesta deve formarsi il consenso dell'altra parte. Da ciò discende che nel caso di specie l'unica richiesta validamente formulata e rispondente ai canoni previsti dall'art. 444 cod. proc. pen. era quella concernente la pena poi effettivamente applicata, risultando inammissibile l'ulteriore fase. Risulta dunque inammissibile il duplice motivo di ricorso, non essendo prospettabile un vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della pena sostitutiva, che non formava ritualmente oggetto dell'accordo, senza che peraltro siano stati formulati motivi ammissibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil
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