CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 31 gennaio 2023
Cassazione n. 10405/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del 31 gennaio 2023 dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza dell'8 gennaio 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro trecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625, nn. 2 e 5, cod. pen. (perché, in concorso tra loro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, mediante violenza consi- stita nel forzare la porta finestra all'esterno e la slot machine all'interno, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi del danaro custodito nelle vaschette contenitrici per un valore complessivo di euro duecento circa, di proprietà del bar "Vis a vis" di [OSCURATO:PERSONA]). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'articolo 62 bis cod. pen., contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella parte relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che, contraddittoriamente, la Corte di appello ha dapprima escluso la possibilità di trarre conseguenze pregiudizievoli dalla negazione dell'addebito, salvo poi fondare il proprio diniego sotto il profilo che gli imputati si erano difesi in giudizio, ponendo in dubbio le dichiarazioni del teste Bellissimo. Non è stata valutata, peraltro, la giovane età del Ferrandino. 2.2. Violazione dell'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. e contraddittorietà ed illogicità della statuizione di rigetto della richiesta di concessione dell'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale cagionato alla parte offesa. Si osserva che, dall'esame degli atti del procedimento, non si comprendeva il numero delle macchinette presenti nel locale e che comunque il danno di euro due- cento non poteva essere considerato di entità apprezzabile. Inoltre, l'entità del danno era stata calcolata in base ad una mera ipotesi, non verificabile neanche mediante una prognosi postuma. 2.3. Violazione e falsa applicazione di legge quanto alla conferma della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Si rileva che la Corte milanese ha erroneamente disposto la revoca della sospen- sione condizionale concessa con la condanna emessa in epoca più remota, in quanto il reato oggetto di tale procedimento era stato commesso oltre il quinquennio di cui all'art. 163 cod. pen.. 2.4. Con memoria del 31 gennaio 2023, la difesa del ricorrente insiste nella ri- chiesta di accoglimento del ricorso.In ordine al primo motivo di ricorso, ribadisce la tesi della contraddittorietà della pronunzia impugnata e della rilevanza dell'indicazione nella propria lista testi del Bel- lissimo; quanto al secondo motivo di ricorso, si sottolinea l'irrazionalità della valuta- zione operata dalla Corte di merito circa la previsione dello sviluppo dell'azione; col terzo motivo di ricorso, si sostiene la tesi della maggiore aderenza al dato normativo dell'orientamento giurisprudenziale maggiormente favorevole al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del me- rito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legitti- mità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della con- cessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segna- lato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Petti- nelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi prece- denti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dei seguenti ele- menti: a) i precedenti penali dell'imputato; b) la mancanza di una condotta collabo- rativa o di una iniziativa riparatoria; c) la prospettazione della falsità del teste Bellis- simo Maurizio, forzata ed unicamente strumentale all'affermazione della prescelta linea difensiva; d) l'irrilevanza dell'attività di supplenza delle difese a fronte dell'iner- zia del P.M., trattandosi di iniziativa attivabile dall'organo giudicante ex art. 507 cod. proc. pen.. I rilievi difensivi non integrano precise carenze argomentative, in quanto consi- derano in modo parcellizzato gli elementi ritenuti rilevanti dall'organo giudicante, che invece, ha svolto una valutazione complessiva ed esauriente della vicenda criminosa, descrivendone i connotati di particolare gravità e l'assenza di elementi significativi a favore dell'imputato. Il giudizio negativo della Corte di merito non si è basato esclu- sivamente sull'asserita falsità del teste suindicato né la giovane età dell'imputato - unico aspetto positivo segnalato dalla difesa in modo aspecifico - può determinare di per sé il riconoscimento delle attenuanti generiche. La giovane età dell'imputato, in- fatti, non può giustificare di per sé la concessione delle attenuanti generiche, ma è necessario che il giudice accerti che la condizione giovanile abbia influito sulla perso- nalità del soggetto determinandone una non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento secondo le norme del buon vivere civile (Sez. 2, n. 11985 del 04/02/2020, Gisnnondo, Rv. 278633). 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In linea generale va osservato che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagio- nato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudi- zievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno eco- nomico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241, fat- tispecie in cui, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la configurabilità della predetta circostanza atte- nuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di ottantadue euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato); Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914). Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con cer- tezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez. 5, n. 42819 del 19/06/2014, Lucchesi, Rv. 261044;Sez. 2, n. 22130 del 04/04/2014, Mannan, Rv. 259980; Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni, Rv. 255528). La Corte di appello ha rilevato che la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. non può essere riconosciuta, in quanto la somma di euro duecento, corrispondente alla somma rinvenuta a terra nell'esercizio commerciale, non era in sé irrisoria e l'iter criminis si era arrestato ad una soglia significativamente avanzata del proprio sviluppo che, in caso di consumazione, avrebbe sicuramente comportato quantomeno la sottrazione del danaro custodito nelle ulteriori macchinette del locale. La pronuncia impugnata, quindi, sul punto appare correttamente allineata al co- stante dictum di questa Corte, secondo cui II ricorrente si limita a censurare il logico iter motivazionale della sentenza e a fornire una ricostruzione alternativa della vi- cenda, senza neanche illustrare le ragioni per le quali, nella fattispecie, il danno sa- rebbe di rilevanza economica minima. Peraltro, nel locale erano effettivamente pre- senti più macchinette e, cioè, quantomeno due (vedi la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]- nuela e la sentenza di primo grado), per cui, con valutazione prognostica immune da censure, la Corte distrettuale ha sottolineato l'esistenza di un concreto rischio di sot- trazione del danaro contenuto nelle stesse. Solo la segnalazione della guardia giurata [OSCURATO:PERSONA] e l'intervento dei carabinieri dalla stessa allertati impedivano la riuscita del progetto delittuoso. 3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la re- voca "a catena" della sospensione condizionale è pienamente legittima. Secondo il consolidato e più recente orientamento di questa Corte, una condanna a pena condizionalmente sospesa, infatti, può costituire titolo per la revoca della so- spensione condizionale concessa con una condanna precedente, solo se la seconda sospensione sia anch'essa revocata per effetto di una ulteriore condanna - interve- nuta anche successivamente al quinquennio dall'irrevocabilità della prima condanna - non operando, in siffatta ipotesi, il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - espressamente richiamato dal primo comma dell'art. 168 stesso codice - dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due sole condanne a pena sospesa (Sez. 1, n. 45202 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cristiano, non massi- mata; Sez. 6, n. 21412 del 13/04/2022, Baù, non massimata; Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, dep. 2020, Petrucci, Rv. 278980). La giurisprudenza di questa Corte ha altresì chiarito che il principio secondo cui una condanna a pena condizionalmente sospesa non può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale disposta con una condanna precedente, presuppone che la seconda sospensione non sia anch'essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva, non potendosi, in siffatta ipotesi, neppure invocare il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - espressamente fatto salvo dal primo comma dell'art. 168 stesso codice - dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due condanne entrambe a pena sospesa (Sez. 1, n. 21300 del 13/07/2016, dep. 2017, Lopalco, Rv. 270576, relativa a fattispecie in cui la terza condanna era intervenuta entro i cinque anni dalla seconda, ma oltre i cinque anni dalla prima condanna). La Corte milanese, pertanto, ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi formulati dalla giurisprudenza di legittimità, osservando che la revoca della sospen- sione condizionale della pena riconosciuta dalla sentenza del Tribunale per i Minorenni di Milano del 18 maggio 2010 (irrevocabile il 5 giugno 2014), conseguente ex lege, ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. alla condanna oggetto del pre- sente procedimento, implicava anche la revocabilità del beneficio in relazione alla pregressa sentenza pronunciata oltre i cinque anni dalla presente. Il ricorrente invoca l'applicazione dell'opposto principio, ormai ampiamente su- perato, affermato dalla remota giurisprudenza di questa Corte. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle