CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 46204/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della Corte di Appello di Palermo letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 11 giugno 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di calunnia ascrittogli per avere accusato ingiustamente [OSCURATO:PERSONA] del reato di furto, pur sapendolo innocente, avendolo denunciato di essersi impossessato furtivamente della sua motosega benchè fosse stato lui a consegnargliela in prestito. La Corte di appello, dopo aver vagliato i motivi dell'appello proposto dall'imputato, ha confermato la sua responsabilità per il reato ascritto evidenziando in particolare la piena utilizzabilità della registrazione della conversazione intercorsa tra l'imputato e la persona offesa, da questi registrata di nascosto, in cui esplicitamente il Maniaci ammette di averlo denunciato solo perché il Ferrara non gli aveva più restituito la motosega. 2. Con atto a firma del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, per il seguente unico motivo: violazione di legge processuale ex art. 606, co.1, lett. b), cod. proc. pen. rilevandosi l'inutilizzabilità della registrazione della conversazione tra presenti operata dal Ferrara perché eseguita nella privata dimora del soggetto registrato quindi con condotta integrante il reato di interferenza nella vita privata altrui ex art. 616-bis cod. pen., nonché per l'omesso sequestro del dispositivi di registrazione e la conseguente impossibilità di un'analisi del contenuto della registrazione riportata su CD audio il cui contenuto è stato trascritto dalla polizia giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della questione in diritto dedottagià respinta dalla Corte di merito in applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di registrazione privata eseguita da uno dei partecipi alla conversazione registrata e senza intervento o impulso da parte di organi della [OSCURATO:PERSONA],come verificatosi nella fattispecie, non essendovi prova che l'iniziativa assunta dal privato fosse stata in qualche modo sollecitata o indotta dalla polizia giudiziaria (vedi, Sezioni U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225466-01; Sez. 2, n. 19158 del 20/03/2015, Pitzulu, Rv. 263526). Altrettanto pacifico e consolidato è il principio secondo cui l'acquisizione al processo della documentazione fonica del colloquio può avvenire attraverso il meccanismo di cui all'art. 234 cod.proc.pen., comma 1, che qualifica documento tutto ciò che rappresenta fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo (Sez. 2, n. 7035 del 29\01\2014, Polito, Rv. 258551; Sez. 5, n. 4287 del 29/09/2015, Pepi, Rv. 265624). Con riguardo al mancato sequestro dello strumento con cui è stata eseguita la registrazione, è del tutto evidente che la necessità di acquisire il supporto telematico contenente la relativa registrazione deve essere valutata in concreto, tenendo conto della credibilità della persona offesa e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie non potendosi tale atto considerarsi un requisito di forma che possa condizionare l'utilizzabilità del documento legittimamente acquisito agli atti del procedimento, essendo solo doverosa la verifica dell'attendibilità della registrazione, anche nel senso dell'assenza di manipolazioni che devono essere specificamente dedotte e non solo astrattamente ipotizzate. La Corte territoriale ha fatto precisa applicazione dei principi di diritto di cui sopra che non possono che essere ulteriormente ribaditi. 2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo