CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 gennaio 2025
Cassazione n. 23638/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 527/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 6076/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell’accogliento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Milano, all’esito di trattazione orale, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - che l’aveva dichiarato colpevole, in sede di giudizio abbreviato, del reato di bancarotta impropria per operazioni dolose (capo A), di bancarotta preferenziale limitatamente alla somma di euro 64.650,00 in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., e di bancarotta semplice, così qualificati i fatti di bancarotta fraudolenta distrattiva e di bancarotta fraudolenta documentale di cui ai CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23638/2025 Roma, lì, 24/06/2025 capi B e C, ascritti al predetto in qualità di amministratore unico dal 1.10.2018 al fallimento, e in precedenza di amministratore di fatto, della società [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita in data 16.7.2020, nonché di socio unico e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. - ha rideterminato la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione, con le pene accessorie per il tempo corrispondente, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce l’erronea applicazione degli articoli 110 cod. pen., 223, comma 2, n.2, L.F., 111 Cost. nonché degli articoli 192, 546, 533 del codice di rito, e vizi di motivazione per mancanza, contraddittorietà e travisamento della prova, anche in relazione alla attribuzione di attendibilità alle dichiarazioni dei coimputati concorrenti nel reato, giudicati separatamente con sentenza di applicazione della pena, sul punto decisivo della vicenda, ovvero sulla ravvisata qualifica di amministratore di fatto della società fallita in capo all’imputato prima che ne divenisse amministratore formale nel periodo immediatamente precedente la dichiarazione di fallimento. Si passano in rassegna gli elementi posti a base della conferma della decisione sul punto – costituiti dalle dichiarazioni dei coimputati in particolare quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], precedenti amministratrici della società fallita - criticandosene la valenza. In particolare, si evidenzia come tali coimputate, contraddittoriamente con quanto dichiarato, hanno patteggiato la pena laddove le loro dichiarazioni, ove veritiere, avrebbero dovuto condurre all’assoluzione. In ogni caso si mette in evidenza come gli elementi valorizzati dai giudici di merito (assunzione inconsapevole della carica di amministratore da parte della Airoldi, peraltro in concomitanza con la cessione dell’attività della fallita, sovrapposizione tra la BDC e la ‘bad company’ OEM) non consentano di delineare quegli indici sintomatici che secondo la giurisprudenza di questa Corte dovrebbero sussistere affinché possa ravvisarsi in capo ad un soggetto la qualifica di amministratore di fatto. A ciò si aggiunga il contrasto esistente tra quanto dichiarato dalla [OSCURATO:PERSONA], che descrive Locatelli e l’[OSCURATO:PERSONA] come affiatati, e le dichiarazioni rese dall’ [OSCURATO:PERSONA] che invece ha escluso una sua partecipazione effettiva alla conduzione della società. Col primo motivo si lamenta poi la mancata risposta ad argomenti rilevanti esposti con l’atto di appello. In particolare, nonostante si fosse posta in evidenza la contraddittorietà della circostanza che il Locatelli assunse la carica di amministratore della società proprio nella fase finale che si concluse con la dichiarazione di fallimento della società con quanto si attribuisce allo stesso nel periodo antecedente, che l’avrebbe visto essere, invece, il dominus della società, senza assunzione del ruolo formale, avvalendosi di amministratori compiacenti, nulla si osserva al riguardo nella sentenza impugnata. Né si fornisce una risposta in ordine al fatto che gli [OSCURATO:PERSONA] assumevano decisioni rilevanti e furono essi a concludere i contratti con il cliente ‘[OSCURATO:PERSONA]’ e a decidere l’acquisto di un capannone con la formula del ‘rent to buy’, ed ancora a decidere nel 2016 di non pagare l’iva e i contributi dei lavoratori per far fronte alla crisi di liquidità in cui versava la società, e di utilizzare lavoratori di cooperative terze. D’altra parte anche dai verbali delle assemblee ordinarie risultano sempre e solo [OSCURATO:PERSONA] come segretaria e [OSCURATO:PERSONA] come Presidente, giammai Locatelli. Errato è inoltre l’aver definito la OEM, nella quale l’imputato avrebbe avuto la qualità di responsabile della produzione, quale unico cliente della BDC, poi fallita. Si contesta infine la sussistenza in capo all’imputato dell’elemento soggettivo in relazione al reato di bancarotta impropria per operazioni dolose per il mancato pagamento dell’iva e dei contributi previdenziali, la cui valutazione implica di considerare, con giudizio ex ante, la prevedibilità del fallimento o del suo aggravamento, prevedibilità che nel caso di specie non è ritagliabile in capo all’imputato essendo la società rimasta attiva per oltre sei anni con un fatturato davvero notevole per una società da poco sul mercato della cosmetica, caratterizzata da una gestione impegnata negli investimenti e nei numerosi sforzi profusi. E ciò di là del fatto che quella di non pagare i debiti fiscali fu una decisione a cui Locatelli rimase estraneo non avendola condivisa, come dal medesimo affermato. 2.2.Col secondo motivo si ripropongono le medesime censure di erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione per contraddittorietà, illogicità e travisamento della prova in ordine all’ipotesi di bancarotta preferenziale. In particolare, si deduce che mancherebbero alcune motivazioni in ordine alla consapevolezza dello stato di insolvenza e al dolo specifico proprio della fattispecie incriminatrice in argomento. E ciò sarebbe tra l’altro dimostrato dal fatto che la somma di euro 64.650,00 da ultimo erogata in favore della OEM in liquidazione è stata tratta dal mutuo che la BCC di Treviglio aveva erogato, in data 9.2.2018, in favore della BDC evidentemente sul presupposto della sua solvibilità e solidità. Tale circostanza cozza quindi col l’assunta consapevolezza del dissesto da parte dell’imputato, posta a base della condotta preferenziale de qua. Di ciò non ha tenuto conto la Corte di appello. Né essa ha considerato che il pagamento della somma in argomento era essenziale per la BDC che intanto ha potuto proseguire l’attività di impresa in quanto la OEM le aveva ceduto l’utilizzo del locale e dei macchinari per lavorare. Si lamenta poi il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 131-bis cod. pen., negato sulla base di un’errata interpretazione di tale norma, erroneamente assimilata all’attenuante del danno di particolare tenuità di cui all’art. 219, comma 3, l.f. Non si è considerato che è intervenuto un accordo transattivo tra l’imputato e la curatela del fallimento, che elide la pericolosità della condotta, che andava valutato quale comportamento susseguente al reato rilevante ai sensi dell’art. 131-bis. 2.3.Col terzo motivo deduce, con riguardo all’imputazione di cui al capo c), riqualificata come bancarotta documentale semplice in relazione all’omessa tenuta del libro degli inventari, le medesime censure in ordine alla non attribuibilità del fatto all’imputato, in quanto erroneamente qualificato amministratore di fatto. Si assume poi sussistente un evidente errore di diritto, in cui sarebbero incorsi i giudici di merito, nel non considerare che il reato in questione è stato contestato in concorso con altre persone ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che hanno patteggiato la pena in relazione alla diversa fattispecie originariamente ascritta di bancarotta fraudolenta documentale (tenuta irregolare al fine di non consentire la ricostruzione del patrimonio) laddove la medesima condotta è stata invece ascritta al ricorrente a titolo di colpa. E’ evidente che una medesima condotta non può essere ascritta a più persone in termini così differenti tra loro soprattutto sotto il profilo soggettivo. Se si fosse considerata tale dirimente circostanza si sarebbe dovuto addivenire all’assoluzione dell’imputato quanto meno con riferimento alla omessa tenuta relativa agli anni antecedenti all’ottobre del 2018 (data di assunzione della carica da parte del Locatelli) per essere essa stata già ravvisata in relazione alle coimputate come bancarotta fraudolenta documentale (occultamento/distruzione) a dolo specifico. Si ribadiscono gli argomenti spesi in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 131-bis cod. pen. evidenziando come tra l’altro la condotta di bancarotta semplice alla luce di quanto esposto dovese circoscriversi a “solo qualche mese”. Si lamenta infine il mancato riconoscimento dell’attenuante dell’avvenuto risarcimento del danno, evidenziando come esso – transatto per la somma di euro 12.000 - a differenza di quanto assume la Corte di merito, sia avvenuto prima dell’apertura del dibattimento e sia stato ritenuto del tutto satisfattivo delle richieste del fallimento della BDC tant’è che il curatore rinunciava ad ogni pretesa. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è, nel suo complesso, infondato, pur presentando censure con tratti di inammissibilità. 1.1. Verranno innanzitutto affrontate le doglianze poste con riferimento alla qualifica di amministratore di fatto attribuita al ricorrente. Tali censure sono nel loro complesso infondate, ma presentano tratti di inammissibilità nella misura in cui finiscono col promuovere una questione squisitamente di merito. Attraverso i vizi denunciati si finisce infatti col mettere in discussione non già la logica argomentativa e la coerenza della motivazione, quanto piuttosto la stessa attribuzione di valore di prova alle emergenze processuali del giudizio di merito, con particolare riferimento alle convergenti dichiarazioni accusatorie rese dalle coimputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], amministratrici nel tempo della società, che vengono criticate quanto a valutazione del loro contenuto ed attendibilità nell’ottica di offrire una diversa ricostruzione della vicenda. Laddove è pacifico che anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217 - 01). Eccede, infatti, dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (cfr. tra tante, Sez. 3 n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556 – 01). In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede invero circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 – 01). Per altro verso, si deve ricordare – avendo il ricorso articolato i motivi in argomento anche sotto il profilo della violazione delle speculari disposizioni del codice di rito – che le Sezioni Unite hanno chiarito come in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U n. 29541 del 16/07/2020 Rv. 280027). Ciò posto, si osserva che i motivi si risolvono in una rilettura, peraltro parziale, dell’accertamento dell’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto all’imputato in relazione al periodo antecedente all’assunzione formale da parte dello stesso di tale carica, e, per altro verso, si fondano su argomenti di tipo logico non dirimenti, risultando in definitiva infondati. Così, ad esempio, riguardo alla circostanza secondo cui non vi sarebbe stata ragione di assumere la carica formale proprio in prossimità della prevedibile sentenza di fallimento, la cui allegazione tuttavia non considera che la gran parte degli illeciti sono stati commessi nel periodo in cui il Locatelli, reale dominus della società secondo la prospettazione accusatoria, formalmente non ricopriva incarichi che avrebbero potuto essere fonte di responsabilità per lui, e non nella fase finale, in cui egli assunse anche formalmente la carica di amministratore per ragioni che evidentemente attengono ai rapporti sottostanti tra le parti variamente coinvolte nella vicenda, che in quanto tali non potrebbero assumere alcun rilievo ai fini che occupano. Da questo punto di vista quindi l’assunzione diretta del ruolo di amministratore nell’ultimo periodo di vita della società è circostanza del tutto neutra ed anzi – come sottolinea il Procuratore Generale nella requisitoria scritta - può avere una lettura diametralmente opposta a quella offerta dal ricorrente nel senso che essa ben potrebbe essere, piuttosto, dipesa dall’esigenza di sottrarsi al sospetto di essere stato il regista occulto di operazioni dolose. L’investitura formale da una certa data diventa argomento da invocare per sostenere la propria buona fede o estraneità ai fatti pregressi, come in effetti gli argomenti difensivi tendono a sostenere. Nel resto le deduzioni difensive si basano prevalentemente su considerazioni meramente rivalutative del materiale probatorio, a loro volta, peraltro, non decisive. La Corte d’Appello ha invero rilevato, con autonoma e pienamente convincente argomentazione, che la prova a carico è rappresentata da un convergente compendio indiziario costituito soprattutto dalle dichiarazioni etero accusatorie delle coimputate, amministratrici formali della società, la cui attendibilità è stata vagliata e valutata dai giudici di merito alla luce degli altri elementi probatori di tipo documentale e fattuale acquisiti ed in assenza di manifestate ragioni di astio verso l’imputato o dell’esigenza da parte delle stesse di tirarsi fuori dalla vicenda. Proprio la circostanza evidenziata dalla difesa, secondo cui esse ebbero a definire la loro posizione col patteggiamento per tali fatti (anzi, per l’esattezza, anche per il più grave reato di bancarotta fraudolenta documentale riqualificato invece per il ricorrente in bancarotta semplice), lungi dal porsi come un fattore in contrasto col contenuto di tipo accusatorio delle loro dichiarazioni, evidenzia piuttosto il loro disinteresse ad accusare ingiustamente un terzo (accuse che peraltro non escludono del tutto il loro coinvolgimento avendo soprattutto l’[OSCURATO:PERSONA] ammesso di avere consapevolmente assunto la carica sia pure solo formalmente). In punto di credibilità delle propalazioni delle coimputate, le censure svolte sono sotto certi aspetti anche generiche, non consentendo di apprezzare se e quali circostanze decisive sarebbero state omesse o travisate da entrambi i giudici di merito nell’attribuire la patente di attendibilità alla versione dei fatti resa dalle coimputate. Non risulta invero evidenziata alcuna ragionevole o plausibile spiegazione alternativa, posto che un interesse a estraniarsi dal processo è smentito dalla scelta processuale di patteggiare, né risulta allegato che vi fossero ragioni di rancore verso l’imputato che potessero spiegare in termini di strumentalità o di calunniosità il contenuto del loro narrato. Così anche su tale decisivo punto alla Corte territoriale non è stato, in definitiva, offerto alcun elemento significativo per valutare in senso contrario la attendibilità delle dichiaranti. Ciò nonostante, la Corte di appello non ha mancato di evidenziare, nel rispondere alla censura in quella sede già svolta in ordine alla qualifica di amministratore di fatto attribuita al Locatelli, che le dichiarazioni delle coimputate fossero da ritenere attendibili sulla base di una pluralità di elementi, coi quali il ricorso in scrutinio non ha operato un effettivo confronto. Così, ad esempio, riguardo alla circostanza, riportata nella sentenza impugnata come riferita da [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la stessa avrebbe assunto la carica di amministratore della neo costituita BDC perché il Locatelli aveva problemi con le banche e perché ella aveva interesse a far proseguire l’attività della OEM – il cui amministratore e socio unico era l’imputato – , oramai in crisi per i debiti accumulati, attraverso la nuova società BDC, per salvare il suo posto di lavoro ed evitare anche il licenziamento degli altri dipendenti. D’altra parte, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse stata la segretaria amministrativa presso la OEM, prima di diventare amministratrice formale della BDC, e che Locatelli aveva perseguito lo scopo di acquistare tutte le risorse di OEM, oramai in crisi, per ottenere liquidità dalla BDC e sanare i debiti della prima, sempre secondo quanto si riporta nella sentenza impugnata e non è oggetto di specifica contestazione, sarebbe stato ammesso dallo stesso imputato. E sempre secondo la stessa ricostruzione difensiva, come riportata dalla Corte di appello, la BDC pagava a OEM, oltre il costo del materiale e delle macchine acquistate, anche il canone di locazione per l’utilizzo dei locali, utilizzava cioè macchine, attrezzature di OEM, operava nei medesimi locali ed era sostanzialmente destinata a sostituirla. Il disegno dell'imputato è stato esposto esplicitamente ed era chiaro: sostituire alla vecchia società OEM, ormai in crisi, il cui dominus anche formale era Locatelli, un nuovo soggetto di cui era formalmente dipendente come ‘responsabile della produzione’ lo stesso Locatelli, che, di fatto, ricopriva tuttavia il ruolo di amministratore di fatto e in tali vesti promuoveva i rapporti tra le due società che fruttavano denaro alla OEM. Il dato di stretta correlazione tra le due società, emergente dagli atti, viene recuperato in sentenza, come elemento indiziario, logicamente ineccepibile, per riscontrare le dichiarazioni delle coimputate in ordine al ruolo ricoperto dal ricorrente di amministratore di fatto, quale regista di tutte le operazioni (conclusione in definitiva raggiunta dai giudici di merito non solo sulla base dell’intervenuto rilascio in favore del predetto, nel 2016, di una procura speciale, che pure si risolve in un fattore valutabile, ma anche di tutti gli altri elementi emersi). In particolare, nella sentenza impugnata, tracciato il contesto nei termini suindicati, si espone che la qualifica di amministratore di fatto dell’imputato è stata tratta dalle seguenti circostanze: innanzitutto dalla figura meramente esecutrice ricoperta nel tempo dalle amministratrici formali, che avevano sempre svolto in azienda il ruolo di segretarie prive di capacità ed esperienza gestionale e imprenditoriale (così anche la [OSCURATO:PERSONA] che, secondo quanto si riporta in sentenza, aveva a sua volta dichiarato di avere firmato delle “carte” per essere assunta come segretaria senza rendersi conto che era stata nominata amministratrice di una società); dalla sovrapposizione e coincidenza dei mezzi di produzione della società fallita con l’altra società dell’imputato; dal ruolo ricoperto dall’imputato nella BDC quale responsabile della produzione e al contempo amministratore della società che condivideva i mezzi di produzione e riceveva numerosi trasferimenti di denaro dalla prima; oltre che dalle dichiarazioni rese dalla coimputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che chiaramente hanno indicato nel Locatelli il reale dominus e gestore della BDC, consentendo ai giudici di chiudere il cerchio sul punto. D’altra parte, come giustamente sottolinea il Procuratore Generale nella requisitoria scritta, l’eventuale concorso effettivo di altri – che a tratti lo stesso ricorso sembra accreditare sottolineando la riconducibilità di determinate scelte agli [OSCURATO:PERSONA], sia pure per escludere il ruolo preminente dell’imputato - non fa di per sé venir meno il ruolo concorsuale del ricorrente – d’altronde le condotte sono tutte ascritte, in concorso tra loro, al Locatelli e ad [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo antecedente all’assunzione della carica, anche sotto il profilo formale, da parte dell’imputato. Rimane pertanto privo di pregio anche l’argomento speso – al fine di escludere un coinvolgimento dell’imputato nella bancarotta per operazioni dolose per mancato pagamento dei debiti erariali e previdenziali – che si fonda sulle sole affermazioni dell’imputato secondo cui le scelte gestionali causative del fallimento sarebbero attribuibili a decisioni prese dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] nella persona della amministratrice di diritto, laddove è al Locatelli, come detto, che è stato attribuito il ruolo di vero dominus della gestione societaria. Né potrebbe infine assumere rilievo il fatto che i verbali di assemblea della società non riportano il nome del ricorrente quale soggetto partecipe alle deliberazioni decisionali trattandosi di argomento che in realtà si fonda su una prospettazione formale dei ruoli societari e che in quanto tale non è idonea a smentire il quadro motivazionale in ordine al ruolo di fatto ricoperto dall’imputato. Non si vede infatti - come sottolinea anche il P.G. nella requisitoria scritta - come avrebbe potuto essere adottata una delibera della società con il voto o la partecipazione di un soggetto formalmente non legittimato. Alla luce di tutto quanto sopra esposto devono ritenersi nel loro complesso infondate le diverse doglianze svolte col primo motivo di ricorso. 1.2. Parimenti infondato è il secondo motivo - articolato con riferimento alla bancarotta preferenziale ravvisata dai giudici di merito in relazione al pagamento, in data 9.2.2018 (ossia prima dell’assunzione formale della carica di amministratore nella BDC), del credito di euro 64.650,00 che la OEM, ossia la società amministrata dal Locatelli di cui si è sopra detto, avrebbe vantato nei confronti della BDC. Esso parte dalla premessa in fatto che l’imputato non sarebbe stato amministratore di fatto e che non avrebbe assunto le decisioni in ordine alle operazioni dolose produttive di un insanabile indebitamento della società verso gli enti pubblici riscossori. Si tratta quindi di censura che perde di ogni pregio nella misura in cui il ruolo di amministratore di fatto non può ritenersi scalfito, come si ritiene debba sostenersi alla luce delle considerazioni svolte in relazione al primo motivo di ricorso. Nel resto il motivo in scrutinio si limita ad osservazioni in diritto e in fatto sull’elemento soggettivo del dolo specifico richiesto ai fini dell’integrazione della fattispecie criminosa della bancarotta preferenziale, niente affatto conducenti. Si pretende di inferire un elemento dirimente al fine di escludere tale elemento soggettivo in capo al ricorrente dalla circostanza che la società BDC aveva ottenuto, proprio in data 9.2.2018 – ossia lo stesso giorno in cui era intervenuto il pagamento incriminato in relazione ad una fattura emessa dalla OEM in pari data - in mutuo dalla banca BCC di Treviglio la somma di euro 90.000 – in parte impiegata proprio per estinguere il debito con la OEM. Appare evidente innanzitutto che la circostanza che l’istituto di credito abbia inteso erogare un mutuo ad una società non depone di per sé per la salute finanziaria della stessa e soprattutto non consente di superare il dato della conoscenza da parte di Locatelli dello stato di insolvenza in cui oramai versava in maniera irreversibile la BDC al momento del pagamento in parola (stante l’accumulo del consistente debito con l’Erario e la perdita del capitale sociale già nel 2017), dato non seriamente mettibile in discussione alla stregua della posizione che Locatelli aveva già all’epoca di fatto assunto nella BDC, che, come giustamente osservano i giudici di merito nelle rispettive conformi pronunce di merito, gli consentiva evidentemente di comprendere che se voleva soddisfare il debito con la “sua” OEM, doveva pagare al più presto, e a discapito degli altri debitori (in particolare dell’Erario), essendo oramai prevedibile il fallimento (che interveniva nel luglio del 2020 dopo che la società aveva cessato ogni attività proprio nel 2018). In altri termini, non appare in alcun modo rilevante l’argomento introdotto per eccepire la illogicità della sentenza: ovverosia che l’imputato sarebbe stato ignaro dello stato di insolvenza perché nel momento in cui pagò il debito in favore dell’altra società, da lui stesso amministrata, aveva ricevuto un finanziamento bancario, da ciò desumendosi che anche la banca aveva rilevato una situazione patrimoniale tranquillizzante e idonea alla erogazione. Non si considera infatti che all’epoca dell’erogazione del mutuo ben poteva non essersi ancora esteriorizzata all’esterno la situazione di crisi irreversibile della BDC, e che ai fini che occupano rileva ciò che dall’interno della società si era ormaia nettamente delineato e non poteva sfuggire agli occhi di chi gestiva la società (che alcun elemento di segno contrario poteva trarre dal comportamento di un terzo estraneo, quale era appunto la banca). Né potrebbe assumere rilievo la circostanza, pure addotta in ricorso al fine contestare la bancarotta preferenziale, secondo cui in assenza dei pagamenti in favore della OEM, la BDC non avrebbe potuto operare o lo avrebbe fatto altrove con difficoltà a reperire macchinari e spazi sufficienti, laddove il debito estinto è stato ricondotto ad una fattura specifica rispetto alla quale non possono valere le generiche affermazioni difensive che fanno riferimento in generale alle esigenze della BDC, mentre, peraltro, i rapporti tra la OEM e la BDC non si sono esauriti nella locazione dei locali e nella cessione delle attrezzature. In ogni caso trattasi di argomento ininfluente perché la società era orami prossima a non operare più, ed era ormai divenuta una prospettiva più che concreta quella della declaratoria di fallimento. Quanto, infine, alla negazione della fattispecie di cui all’art. 131- bis cod. pen., si osserva che le ragioni del rigetto risultano adeguatamente esplicitate nella sentenza impugnata che ha, in buona sostanza, inteso sottolineare l’entità della condotta preferenziale posta in essere dall’imputato a fronte dei crescenti debiti fiscali, previdenziali e verso i lavoratori. Entità della condotta evidentemente non superabile attraverso il dato dalla transazione col curatore del fallimento, intervenuta per l’importo modesto di soli euro 12.000 – del tutto sproporzionato rispetto all’intera debitoria accertata in sede fallimentare che supera i due milioni di euro - che non può quindi in alcun modo risolversi in un elemento di per sé idoneo a scalfire gli altri elementi di segno contrario ravvisati dal giudice. 1.3. Il terzo motivo, nella parte in cui contesta la conferma della condanna per la bancarotta documentale semplice, parte, anch’esso, dalla premessa in fatto che l’imputato non sarebbe stato amministratore di fatto e che essendo egli subentrato in una fase successiva alla tenuta irregolare delle scritture contabili, non potrebbe rispondere di tale condotta pregressa. Tale censura è destinata a perdere ogni pregio nella misura in cui il ruolo di amministratore di fatto non può essere messo in discussione, come si ritiene debba sostenersi alla luce delle considerazioni svolte in relazione al primo motivo di ricorso. Rimane tuttavia da precisare che la circostanza della diversa valutazione giuridica del fatto valutato come bancarotta documentale fraudolenta, e quindi dolosa, rispetto alle coimputate che hanno patteggiato la pena, a differenza di quanto assume la difesa, non esclude la responsabilità dell’imputato per la fattispecie della bancarotta documentale semplice dal momento che, come precisa la sentenza impugnata, Locatelli risponde del reato in questione quale unico amministratore, e a tutti gli effetti, della BDC dal 1.10.2018 e fino al 16.7.2020, data del fallimento (e rispetto a tale fase non risultano aggiornamenti delle scritture contabili, in particolare del libro inventari e del libro del verbale delle assemblee, né risultano integrazioni rispetto alle manchevolezze contabili riscontrate in relazione al periodo pregresso). 1.3.1. Anche il profilo del risarcimento del danno non pare giustificato, in quanto nel motivo di ricorso non viene per nulla illustrato se e come la somma offerta e versata alla curatela – di soli euro 12.000 - abbia determinato la riparazione del danno verso i creditori del fallimento, apparendo già ad una prima constatazione del tutto sproporzionata rispetto al passivo accertato (ammontante, come sopra detto, a più di due milioni di euro). Sicché correttamente la Corte di merito ha tenuto conto di tale transazione solo ai fini del riconoscimento delle già concesse attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla aggravante dei più fatti di bancarotta. Costituisce invero principio pacificamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui ai fini del riconoscimento dell'attenuante dell'integrale riparazione del danno, il risarcimento dev'essere integrale ed effettivo, sicché, in caso di riparazione parziale o inadeguata, non può giovare all'imputato la dichiarazione liberatoria resa dalla persona offesa (Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022, dep. 22/02/2023, Rv. 284224 -01). 1.3.2. Quanto, infine, alla denunciata violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto in relazione alla fattispecie della bancarotta documentale semplice e alla omessa motivazione sul punto, in relazione all’art. 131-bis cod.pen., il ricorso è manifestamente infondato. La disposizione in questione, nell’interpretazione fornita da questa Corte, enuncia, quali indici idonei per la contemplata causa di proscioglimento, vale a dire, la "particolare tenuità" del fatto, la circostanza che la condotta si sia risolta non già in un episodio non particolarmente grave, ma, appunto, tenue, tale da arrecare in misura minima, quasi insignificante, la lesione del bene giuridico protetto dalla norma violata. Ciò ricorre quando sussista l'esiguità del danno o del pericolo, l'occasionalità della condotta antigiuridica ed il modesto grado di colpevolezza: indici, questi, che devono essere congiuntamente considerati in riferimento al fatto concreto nelle sue caratteristiche oggettive e soggettive e non all'astratta fattispecie. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno piuttosto posto in evidenza come, nella condotta dell’odierno ricorrente, non solo non fosse riscontrabile alcuno degli indici di ‘tenuità’ sopra indicati, ma, addirittura, fossero da apprezzare elementi sintomatici di cospicuo disvalore. Fra questi la protrazione nel tempo delle condotte – che pure a voler considerare solo il segmento successivo all’assunzione della carica anche dal punto di vista formale si è comunque protratta per più di un anno e mezzo - l’entità del passivo, la carenza della documentazione contabile integrata solo in sede di giudizio penale. La Corte di merito ha anche a tale riguardo, altresì, ribadito la considerazione sulla ‘modalità della condotta’ complessiva dell’imputato che non ha esitato, di fronte alla forte crisi della società da lui gestita, di favorire se stesso (rectius la sua società). Considerazione di fondo che ha evidentemente indotto, giustamente, la Corte di merito ad escludere la tenuità del fatto con riferimento a ciascuna delle condotte ascritte all’imputato. Né d’altronde il ricorso prospetta argomentazioni tali da disarticolare il ragionamento dei giudici di merito, né sotto il profilo della sua eventuale erroneità in punto di stretto diritto, né sotto quello della sua possibile illogicità o della insufficienza della sua espressione motivazionale. D’altra parte, se è vero che ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato – che nel caso di specie sarebbe da individuare nell’allegata transazione - rimane evidente che essa, tuttavia, come ha avuto modo di precisare questa Corte (cfr. tra tante, Sez. 3, Sentenza n. 18029 del 04/04/2023, Rv. 284497 – 01), non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., offesa complessiva che non caso di specie per i motivi sopra indicati non è stata ritenuta tenue dal giudice di merito. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/04/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]