CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 47194/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso l'ordinanza n. 2021/846 con la quale, in data 28 giugno 2021, il Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha dichiarato inammissibile l'opposizione con la quale l'Attanasio aveva impugnato il decreto n. 1421/2021 con cui il magistrato di Sorveglianza di Udine, in data 13 maggio 2021, aveva rigettato l'istanza da lui avanzata per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nell'ordinanza qui impugnata, l'inammissibilità é stata motivata sulla base del fatto che il ricorrente aveva depositato tardivamente l'impugnazione, a nulla rilevando il fatto - allegato dall'Attanasio - che il direttore della [OSCURATO:PERSONA] di Novara (ove l'odierno ricorrente trovavasi ristretto) aveva rifiutato di consegnare la copia cartacea del ricorso, circostanza che (secondo il Tribunale di Sorveglianza) non giustificherebbe il fatto che l'interessato si fosse presentato tardivamente all'[OSCURATO:PERSONA]. 2. A fondamento del suo ricorso l'esponente articola un unico motivo di doglianza, confutando - sotto la specie della violazione di legge - il provvedimento impugnato, che non ha considerato che il rifiuto del direttore dell'istituto di custodia di rilasciare la copia cartacea del ricorso ha impedito all'Attanasio di depositare per tempo il ricorso stesso, così intaccando il diritto di difesa. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. All'odierna udienza, é stata disposta la riunione al presente procedimenti di quelli recanti numero di R.G. 4860/2022, 4862/2022 e 4866/2022, relativi ai ricorsi proposti dall'Attanasio avverso i decreti del magistrato di Sorveglianza di Udine nn. 1426/2021, 1415/2021 e 1420/2021, tutti del 13 maggio 2021, ricorsi aventi lo stesso oggetto e fondati su identiche argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi riuniti sono tutti inammissibili. Il ricorrente, infatti, ricorrendo avverso il percorso argomentativo (del tutto identico) dei provvedimenti impugnati - nella parte in cui vi si afferma l'irrilevanza della mancata restituzione della copia del ricorso da parte del direttore della Casa circondariale - non considera che, in tal modo, il vizio denunciato non é riconducibile alla violazione di legge (come prescritto dal comma 4 dell'art. 99, d.P.R. 115/2002), ma - sostanzialmente - a una carenza motivazionale, indipendentemente dalla titolazione del motivo di ricorso. In disparte ciò, i ricorsi medesimi sono affidati in sostanza a una mera allegazione del ricorrente circa il comportamento del direttore dell'istituto di custodia e, inoltre, presenta anche chiari elementi di genericità: non viene infatti fornita indicazione della sequenza temporale in base alla quale l'Attanasio sarebbe stato costretto a presentarsi tardivamente all'[OSCURATO:PERSONA], ciò che impedisce di comprendere se l'asserito rifiuto sia realmente stato causa unica del ritardo nel deposito dell'opposizione. Ciò che appare certo é che, quand'anche la lagnanza contenuta nell'opposizione fosse stata corrispondente al vero (ciò che esporrebbe il direttore della Casa circondariale a possibili responsabilità per la sua condotta), nondimeno deve constatarsi che nei provvedimenti impugnati non può ravvisarsi alcuna violazione di norme di legge, con la conseguenza che gli odierni ricorsi sono stati proposti per motivi non consentiti. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi riuniti consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi riuniti e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos