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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 ottobre 2025

Cassazione n. 31783/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 19035-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL'[OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 659/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 07/07/2020 R.G.N. 1150/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.19035/2021 Cron.

Rep.

Ud.14/10/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Gli odierni ricorrenti, dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. confiscata, riferendo di aver prestato la loro attività sotto l’Amministrazione del Demanio successivamente alla confisca degli stabilimenti della loro azienda e fino alla definitiva cessazione dell’attività produttiva nell’ottobre 2003, hanno adito il Tribunale di Cosenza per chiedere la condanna del MEF e dell’Agenzia del demanio al pagamento in loro favore di determinate somme a titolo di retribuzioni e tredicesima mensilità maturate dal 2000 al 2004, oltre che dei ratei di tredicesima e del risarcimento dei danni derivanti dall’omessa attivazione delle procedure di integrazione salariale straordinaria e del collocamento in mobilità, e del danno da perdita di chances.

2. Il Tribunale ha condannato il MEF a corrispondere agli attuali ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, i ratei di tredicesima, relativi agli anni 2002 e 2003, nonché le retribuzioni dei mesi di marzo, aprile e maggio 2003, oltre che una somma pari a 24 mesi di indennità di mobilità, il tutto maggiorato degliaccessori di legge.

3. La Corte di Appello di Catanzaro, riconoscendo il difetto di legittimazione passiva del Ministero, ha accolto l’appello di quest’ultimo e ha respinto le domande dei lavoratori, ad eccezione di quelle di tre ricorrenti nei confronti dei quali ha disposto il pagamento da parte dell’ A genzia del demanio delle somme riconosciute in primo grado.

4. I lavoratori soccombenti hanno pertanto impugnato la sentenza di appello innanzi alla Corte di Cassazione, che ha annullato con rinvio la sentenza appellata,individuando nel MEF il soggetto legittimato passivamente rispetto alle domande dei lavoratori.

La Corte distrettuale ha definito il giudizio di rinvio sulla base del principio affermato dalla pronuncia rescindente di questa Corte e ha confermato le sentenze gravate di primo grado, compensando interamente tra le parti tutte le spese,comprese quelle del giudizio di Cassazione.

5. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione assistito da due motivi cui ha resistito con controricorso l’amministrazione.

I ricorrenti hanno altresì depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si impugna la pronuncia di compensazione integrale delle spese di lite di tutte le fasi e gradi di giudizio –ivi comprese, quindi, le spese della causa di primo grado che il Tribunale aveva posto a carico del soccombente MEF – per vio lazione e falsa applicazione degli artt. 342, 433 c.p.c. e 2099 c.c., in relazione all’art. 360, n.3 c.p.c..

La corte distrettuale avrebbe rigettato gli appelli proposti dal Ministero con espressa conferma delle sentenze di primo grado disponendo erroneamente la compensazione delle spese di tutti i gradi e fasi del giudizio e quindi anche di quelle di prime cure, sebbene dalla stessa pronuncia espressamente confermate.

Ad avviso dei ricorrenti si sarebbe formato il giudicato sulla statuizione di condanna alle spese di primo grado in loro favore, per effetto della pronuncia di rigetto dell’appello,con conferma delle gravate sentenze di primo grado.

In particolare, i ricorrenti ritengono che la statuizione di compensazione anche delle spese di giudizio di primo grado siaerrata in quanto, in ragione della mancata interposizione di gravame avverso le statuizioni di condanna alle spese di lite del giudizio di primo grado e della resa pronuncia di rigetto degli appelli interposti avverso le sentenze di prime cure e di espressa conferma delle stesse, si è formato il giudicato sulle pronunce di condanna del Ministero al pagamento delle relative spese del grado con conseguente intangibilità delle stesse.

2. Con il secondo motivo si impugna, in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c., la pronuncia di compensazione delle spese di lite della causa di appello R.G.1852/08, del giudizio di cassazione R.G. 2018/2013 e della causa di appello in riassunzione R.G. 1150/18, per violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 132, n.4 c.p.c., in quanto disposta malgrado la soccombenza di controparte ed in assenza delle condizioni di legge, nonché in difetto di sussistenza ed indicazione dei giusti motivi di cui all’art. 92, co.2, c.p.c. e con motivazione sul punto solo apparente e di mero stile, oltre che smentita e contraddetta dal contesto complessivo della decisione medesima.

I ricorrenti ritengono che non risulta esserci stata alcuna soccombenza, neppure parziale, e che l’unico soccombente sarebbe esclusivamente il MEF.

La Corte territoriale nulla dice sui reali motivi di compensazione, non consentendo così alcun controllo sulla congruità delle apparenti ragioni addotte e sulla loro coerenza col disposto normativo.

Si lamenta, inoltre , l’ingiustizia di fatto perpetrata con la sentenza impugnata atteso che, a parere loro, la gravata pronuncia di compensazione si consuma in danno dei ricorrenti lavoratori, disoccupati e privi di reddito, gravandoli delle onerose e per loro insostenibili spese legali di due giudizi di appello e di un giudizio in Cassazione, quantunque risultati vittoriosi e sebbene sia stat a riconosciut a , all’esito, la fondatezza delle rispettive domande, già accolte in primo grado. 3.Il ricorso è parzialmente fondato. 3.1.Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal MEF che deduce la carenza di interesse all’impugnazione in considerazione del fatto che l’ammissione al gratuito patrocinio dei ricorrenti, implicando una deroga al principio della soccombenza, esclude una concreta utilità derivante dall’accoglimento delle censure proposte in sede di legittimità.

Al riguardo, va rilevato che il Ministero non dimostra l’avvenuta ammissione al patrocinio gratuito anche nei precedenti gradi di giudizio, ammissione che, tra l’altro , non risulta né dalla sentenza impugnata né dalla pronuncia rescindente della Corte di Cassazione. 3.2.Il primo motivo di ricorso è fondato.

Va premesso che il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16645 del 21/06/2025) Pertanto, sulla scorta del surriferito principio che il Collegio intende confermare, la Corte territoriale, una volta confermata la sentenza di primo grado e rigettato l’appello, non poteva, in assenza di uno specifico motivo, statuire sulle spese del giudizio dinanzi al Tribunale. 4.E’, viceversa, infondato il secondo motivo perché la reciproca soccombenza non si determina in relazione ai singoli gradi e fasi del giudizio, ma apprezzando la domanda originaria e l’esito finale della lite.

Nel caso concreto va rilevato che rispetto alle domande originariamente proposte vi è stata parziale soccombenza dei lavoratori.

Vale quindi il principio per cui, in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, al quale la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite, potendo legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione -e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass., S.U., 8 novembre 2022, 32906; Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289).

Si aggiunga che la Corte distrettuale ha compensato integralmente le spese anche in relazione alla “complessità delle questioni trattate”.

Al riguardo va data continuità all’orientamento già espresso da questa Corte (cfr. Cass. n. 15967/2019) secondo cui in tema di compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nella formulazione, applicabile «ratione temporis», modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a, della

I. n. 263 del 2005), il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella del concorso di altri giusti motivi (Cass., 17/10/2017, n. 24502; Cass., 31/03/2017, n. 8421), sempre che il giudicante abbia indicato, ove non sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della compensazione che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti (Cass., 12/10/2018, n. 25594); tali motivi possano essere, peraltro, evincibili anche dal complessivo tenore della sentenza, con riguardo alla particolare complessità - indicata nella motivazione della sentenza — sia degli aspetti sostanziali che di quelli processuali (Cass.30/03/2010, n. 7766).

5. In via conclusiva merita accoglimento il solo primo motivo di ricorso e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, limitatamente al regolamento delle spese del giudizio di primo grado, in ragione della formazione del giudicato sulle relative statuizioni delle pronunce di prime cure.

6. L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo.

Cassa senza rinvio il capo della sentenza impugnata inerente alla compensazione delle spese del giudizio di primo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 19035-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL'[OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 659/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 07/07/2020 R.G.N. 1150/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.19035/2021 Cron. Rep. Ud.14/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli odierni ricorrenti, dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. confiscata, riferendo di aver prestato la loro attività sotto l’Amministrazione del Demanio successivamente alla confisca degli stabilimenti della loro azienda e fino alla definitiva cessazione dell’attività produttiva nell’ottobre 2003, hanno adito il Tribunale di Cosenza per chiedere la condanna del MEF e dell’Agenzia del demanio al pagamento in loro favore di determinate somme a titolo di retribuzioni e tredicesima mensilità maturate dal 2000 al 2004, oltre che dei ratei di tredicesima e del risarcimento dei danni derivanti dall’omessa attivazione delle procedure di integrazione salariale straordinaria e del collocamento in mobilità, e del danno da perdita di chances. 2. Il Tribunale ha condannato il MEF a corrispondere agli attuali ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, i ratei di tredicesima, relativi agli anni 2002 e 2003, nonché le retribuzioni dei mesi di marzo, aprile e maggio 2003, oltre che una somma pari a 24 mesi di indennità di mobilità, il tutto maggiorato degliaccessori di legge. 3. La Corte di Appello di Catanzaro, riconoscendo il difetto di legittimazione passiva del Ministero, ha accolto l’appello di quest’ultimo e ha respinto le domande dei lavoratori, ad eccezione di quelle di tre ricorrenti nei confronti dei quali ha disposto il pagamento da parte dell’ A genzia del demanio delle somme riconosciute in primo grado. 4. I lavoratori soccombenti hanno pertanto impugnato la sentenza di appello innanzi alla Corte di Cassazione, che ha annullato con rinvio la sentenza appellata,individuando nel MEF il soggetto legittimato passivamente rispetto alle domande dei lavoratori. La Corte distrettuale ha definito il giudizio di rinvio sulla base del principio affermato dalla pronuncia rescindente di questa Corte e ha confermato le sentenze gravate di primo grado, compensando interamente tra le parti tutte le spese,comprese quelle del giudizio di Cassazione. 5. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione assistito da due motivi cui ha resistito con controricorso l’amministrazione. I ricorrenti hanno altresì depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si impugna la pronuncia di compensazione integrale delle spese di lite di tutte le fasi e gradi di giudizio –ivi comprese, quindi, le spese della causa di primo grado che il Tribunale aveva posto a carico del soccombente MEF – per vio lazione e falsa applicazione degli artt. 342, 433 c.p.c. e 2099 c.c., in relazione all’art. 360, n.3 c.p.c.. La corte distrettuale avrebbe rigettato gli appelli proposti dal Ministero con espressa conferma delle sentenze di primo grado disponendo erroneamente la compensazione delle spese di tutti i gradi e fasi del giudizio e quindi anche di quelle di prime cure, sebbene dalla stessa pronuncia espressamente confermate. Ad avviso dei ricorrenti si sarebbe formato il giudicato sulla statuizione di condanna alle spese di primo grado in loro favore, per effetto della pronuncia di rigetto dell’appello,con conferma delle gravate sentenze di primo grado. In particolare, i ricorrenti ritengono che la statuizione di compensazione anche delle spese di giudizio di primo grado siaerrata in quanto, in ragione della mancata interposizione di gravame avverso le statuizioni di condanna alle spese di lite del giudizio di primo grado e della resa pronuncia di rigetto degli appelli interposti avverso le sentenze di prime cure e di espressa conferma delle stesse, si è formato il giudicato sulle pronunce di condanna del Ministero al pagamento delle relative spese del grado con conseguente intangibilità delle stesse. 2. Con il secondo motivo si impugna, in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c., la pronuncia di compensazione delle spese di lite della causa di appello R.G.1852/08, del giudizio di cassazione R.G. 2018/2013 e della causa di appello in riassunzione R.G. 1150/18, per violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 132, n.4 c.p.c., in quanto disposta malgrado la soccombenza di controparte ed in assenza delle condizioni di legge, nonché in difetto di sussistenza ed indicazione dei giusti motivi di cui all’art. 92, co.2, c.p.c. e con motivazione sul punto solo apparente e di mero stile, oltre che smentita e contraddetta dal contesto complessivo della decisione medesima. I ricorrenti ritengono che non risulta esserci stata alcuna soccombenza, neppure parziale, e che l’unico soccombente sarebbe esclusivamente il MEF. La Corte territoriale nulla dice sui reali motivi di compensazione, non consentendo così alcun controllo sulla congruità delle apparenti ragioni addotte e sulla loro coerenza col disposto normativo. Si lamenta, inoltre , l’ingiustizia di fatto perpetrata con la sentenza impugnata atteso che, a parere loro, la gravata pronuncia di compensazione si consuma in danno dei ricorrenti lavoratori, disoccupati e privi di reddito, gravandoli delle onerose e per loro insostenibili spese legali di due giudizi di appello e di un giudizio in Cassazione, quantunque risultati vittoriosi e sebbene sia stat a riconosciut a , all’esito, la fondatezza delle rispettive domande, già accolte in primo grado. 3.Il ricorso è parzialmente fondato. 3.1.Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal MEF che deduce la carenza di interesse all’impugnazione in considerazione del fatto che l’ammissione al gratuito patrocinio dei ricorrenti, implicando una deroga al principio della soccombenza, esclude una concreta utilità derivante dall’accoglimento delle censure proposte in sede di legittimità. Al riguardo, va rilevato che il Ministero non dimostra l’avvenuta ammissione al patrocinio gratuito anche nei precedenti gradi di giudizio, ammissione che, tra l’altro , non risulta né dalla sentenza impugnata né dalla pronuncia rescindente della Corte di Cassazione. 3.2.Il primo motivo di ricorso è fondato. Va premesso che il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16645 del 21/06/2025) Pertanto, sulla scorta del surriferito principio che il Collegio intende confermare, la Corte territoriale, una volta confermata la sentenza di primo grado e rigettato l’appello, non poteva, in assenza di uno specifico motivo, statuire sulle spese del giudizio dinanzi al Tribunale. 4.E’, viceversa, infondato il secondo motivo perché la reciproca soccombenza non si determina in relazione ai singoli gradi e fasi del giudizio, ma apprezzando la domanda originaria e l’esito finale della lite. Nel caso concreto va rilevato che rispetto alle domande originariamente proposte vi è stata parziale soccombenza dei lavoratori. Vale quindi il principio per cui, in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, al quale la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite, potendo legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione -e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass., S.U., 8 novembre 2022, 32906; Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289). Si aggiunga che la Corte distrettuale ha compensato integralmente le spese anche in relazione alla “complessità delle questioni trattate”. Al riguardo va data continuità all’orientamento già espresso da questa Corte (cfr. Cass. n. 15967/2019) secondo cui in tema di compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nella formulazione, applicabile «ratione temporis», modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a, della I. n. 263 del 2005), il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella del concorso di altri giusti motivi (Cass., 17/10/2017, n. 24502; Cass., 31/03/2017, n. 8421), sempre che il giudicante abbia indicato, ove non sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della compensazione che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti (Cass., 12/10/2018, n. 25594); tali motivi possano essere, peraltro, evincibili anche dal complessivo tenore della sentenza, con riguardo alla particolare complessità - indicata nella motivazione della sentenza — sia degli aspetti sostanziali che di quelli processuali (Cass.30/03/2010, n. 7766). 5. In via conclusiva merita accoglimento il solo primo motivo di ricorso e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, limitatamente al regolamento delle spese del giudizio di primo grado, in ragione della formazione del giudicato sulle relative statuizioni delle pronunce di prime cure. 6. L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo. Cassa senza rinvio il capo della sentenza impugnata inerente alla compensazione delle spese del giudizio di primo
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