CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 1987
Cassazione n. 19227/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/01/1987 avverso la sentenza del 30/01/2025 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di giudizio per direttissima, in data 30.1.2025, in applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 14.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza del Tribunale lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della fattispecie del fatto lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della usura di sicurezza. 4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particola e natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ciò implica, tra l'altro, che non si possa proporre impugnazione finalizzata, come avviene nella specie, ad ottenere il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990, quando l'accordo si è formato sul reato contestato nel capo d'imputazione, così recepito dal Giudice. In tema di patteggiamento, infatti, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto (Sez. 6, n. 2721 08/01/2018, Rv. 272026 - 01). 5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). -1 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deci