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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 marzo 2021

Cassazione n. 06284/2025

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26224/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo Pec:-controricorrente- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 880/2021 depositata il 10/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2024 dalla ConsiglieraANNA MOSCARINI.

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ered i di [OSCURATO:PERSONA], e tutti quali fideiussori della società [OSCURATO:PERSONA] SpA, convennero in giudizio davanti al Tribunale di Napoli la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA deducendo che la società aveva intrattenuto alcuni rapporti con la Cassa, garantiti da fideiussioni, ed era titolare di alcuni contratti di conto corrente su cui, nel corso del rapporto, erano state applicate commissioni di massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale non concordata degli interessi, dando luogo a contratti nulli anche per difetto della forma scritta.

Chiesero pertanto che il Tribunale dichiarasse la nullità dei contratti per insanabile difetto di forma ex art. 117 D.lgs. n. 385 del 1993e, in ogni caso, l’esatta determinazione delle eventuali ragioni di credito della banca. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio rilevando l’inammissibilità delle domande o comunque la loro infondatezza nel merito e chiese di essere autorizzata alla chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., propria cedente, a carico della quale era rimasta la titolarità dei contratti bancari. [OSCURATO:PERSONA] propose altresì domanda riconvenzionale nei confronti degli attori, per il pagamento della somma di € 83.416,02, quale saldo del rapporto bancario intrattenuto con la società debitrice.

Il Tribunale rigettò la domanda principale ed accolse la riconvenzionale, condannando gli attori al pagamento della somma ivi dedotta, oltre interessi legali.

A seguito di appello dei fideiussori volto a contestare la qualificazione del contratto di garanzia quale contratto autonomo anziché fideiussione,la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 880 del 10/3/2021,ha rigettato l’appello, confermando la qualificazione del contratto quale autonomo di garanzia ed escludendo che il giudice di prime cure avesse fatto malgoverno delle regole di interpretazione del contratto.

Ha altresì escluso di poter configurare, nella fattispecie, una condotta abusiva del creditore tale da integrare l’exceptio doli ed ha rigettato tuttele ulteriori eccezioni sollevate dagli appellanti in merito alla pretesa usurarietà degli interessi applicati.

Avverso la sentenza che, respinge l’appello, ha condannato gli appellanti alle spese del grado,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi della madre [OSCURATO:PERSONA], Pasquale e [OSCURATO:PERSONA], pure quali eredi della madre [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] SpA, cessionaria del Formulata P.D.A., i ricorrenti hanno chiesto la decisione del ricorso.

Le parti hanno depositato rispettiva memoria.

Considerato che: con unico motivo - violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., falsa applicazione degli artt. 1322, 1436, 1418 c.c. in riferimento all’art. 360, comma 1 n. 3 e 5 c.p.c. falsa applicazione degli artt. 1936 e ss. dell’art. 1944 e 1957 c.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.- i ricorrenti lamentano che la corte territoriale ha qualificato il contratto quale autonomo di garanzia quando, invece, avrebbe dovuto essere qualificato quale contratto di fideiussione omnibus non sussistendo indizi a favore dell’autonomia.

La corte avrebbe posto in essere una sentenza dalla motivazione meramente apparente anche laddove non si fa carico di accertare se la banca avesse provveduto a dare prova sia dell’esistenza del proprio credito sia del suo ammontare.

Il motivo è inammissibile.

Le mosse censure sono puramente fattuali e voltead evocare, da parte di questa Corte, un nuovo esame della vicenda alla stregua di una diversa interpretazione del contratto, senza che risulti neppure prospettata la violazione, da parte della corte del merito, dei criteri legali di interpretazione del contratto.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento di somme, liquidate come in dispositivo, ex art. 96, 3° e 4° co. c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, in favore della controricorrente: delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di euro 4.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.

Condanna i ricorrenti al pagamento di euro 1.000,00 ex art. 96, 4° co. , c.p.c. in favore della Cassa per le Ammende.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26224/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo Pec:-controricorrente- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 880/2021 depositata il 10/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2024 dalla ConsiglieraANNA MOSCARINI. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ered i di [OSCURATO:PERSONA], e tutti quali fideiussori della società [OSCURATO:PERSONA] SpA, convennero in giudizio davanti al Tribunale di Napoli la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA deducendo che la società aveva intrattenuto alcuni rapporti con la Cassa, garantiti da fideiussioni, ed era titolare di alcuni contratti di conto corrente su cui, nel corso del rapporto, erano state applicate commissioni di massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale non concordata degli interessi, dando luogo a contratti nulli anche per difetto della forma scritta. Chiesero pertanto che il Tribunale dichiarasse la nullità dei contratti per insanabile difetto di forma ex art. 117 D.lgs. n. 385 del 1993e, in ogni caso, l’esatta determinazione delle eventuali ragioni di credito della banca. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio rilevando l’inammissibilità delle domande o comunque la loro infondatezza nel merito e chiese di essere autorizzata alla chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., propria cedente, a carico della quale era rimasta la titolarità dei contratti bancari. [OSCURATO:PERSONA] propose altresì domanda riconvenzionale nei confronti degli attori, per il pagamento della somma di € 83.416,02, quale saldo del rapporto bancario intrattenuto con la società debitrice. Il Tribunale rigettò la domanda principale ed accolse la riconvenzionale, condannando gli attori al pagamento della somma ivi dedotta, oltre interessi legali. A seguito di appello dei fideiussori volto a contestare la qualificazione del contratto di garanzia quale contratto autonomo anziché fideiussione,la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 880 del 10/3/2021,ha rigettato l’appello, confermando la qualificazione del contratto quale autonomo di garanzia ed escludendo che il giudice di prime cure avesse fatto malgoverno delle regole di interpretazione del contratto. Ha altresì escluso di poter configurare, nella fattispecie, una condotta abusiva del creditore tale da integrare l’exceptio doli ed ha rigettato tuttele ulteriori eccezioni sollevate dagli appellanti in merito alla pretesa usurarietà degli interessi applicati. Avverso la sentenza che, respinge l’appello, ha condannato gli appellanti alle spese del grado,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi della madre [OSCURATO:PERSONA], Pasquale e [OSCURATO:PERSONA], pure quali eredi della madre [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] SpA, cessionaria del Formulata P.D.A., i ricorrenti hanno chiesto la decisione del ricorso. Le parti hanno depositato rispettiva memoria. Considerato che: con unico motivo - violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., falsa applicazione degli artt. 1322, 1436, 1418 c.c. in riferimento all’art. 360, comma 1 n. 3 e 5 c.p.c. falsa applicazione degli artt. 1936 e ss. dell’art. 1944 e 1957 c.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.- i ricorrenti lamentano che la corte territoriale ha qualificato il contratto quale autonomo di garanzia quando, invece, avrebbe dovuto essere qualificato quale contratto di fideiussione omnibus non sussistendo indizi a favore dell’autonomia. La corte avrebbe posto in essere una sentenza dalla motivazione meramente apparente anche laddove non si fa carico di accertare se la banca avesse provveduto a dare prova sia dell’esistenza del proprio credito sia del suo ammontare. Il motivo è inammissibile. Le mosse censure sono puramente fattuali e voltead evocare, da parte di questa Corte, un nuovo esame della vicenda alla stregua di una diversa interpretazione del contratto, senza che risulti neppure prospettata la violazione, da parte della corte del merito, dei criteri legali di interpretazione del contratto. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento di somme, liquidate come in dispositivo, ex art. 96, 3° e 4° co. c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, in favore della controricorrente: delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di euro 4.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. Condanna i ricorrenti al pagamento di euro 1.000,00 ex art. 96, 4° co. , c.p.c. in favore della Cassa per le Ammende. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovut
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