CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 29904/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Angri il 7 febbraio 1959 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Salerno 1'8 novembre Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 31 maggio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza dell'8 novembre 2021 il Tribunale del riesame di Salerno ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento, emesso il 17 settembre 2021 dalla Corte d'appello della stessa città, reiettivo dell'istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e motivazione apparente, per essere le circostanze, dedotte ai fini di una prognosi favorevole sul rischio di recidiva, state valutate soltanto in termini di mera possibilità, laddove, al contrario, erano stati offerti elementi concreti ed oggettivi. [OSCURATO:PERSONA] ft del riesame non solo non avrebbe considerato l'elemento nuovo fornito dall'attività lavorativa, stabile e duratura svolta dal ricorrente, ma avrebbe svilito anche il dato relativo alla possibilità di un trasferimento di quest'ultimo nella Regione Marche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il Tribunale del riesame ha evidenziato che l'istanza dell'imputato non era accoglibile, essendo una riproposizione di analoga istanza, presentata il 15 ottobre 2020 e disattesa, in cui ugualmente si faceva riferimento alla possibilità di eseguire la misura degli arresti domiciliari in altra Regione. Correttamente, quindi, è stato affermato che non vi erano elementi di novità, tali da potere superare il c.d. giudicato cautelare. Al riguardo questa Corte (Sez. 6, n. 23295 del 17/3/2015, Rv. 263627; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Rv. 235908; Sez. U, n. 18339 del 31/3/2004, Rv. 227359; Sez. U, n. 8 del 25/6/1997, Rv. 208313) è ferma nel ritenere che rispetto alle ordinanze in materia cautelare, all'esito del procedimento di impugnazione, si forma una preclusione processuale, anche se di portata più modesta di quella relativa alla cosa giudicata, perché è limitata allo stato degli atti e copre solo le questioni esplicitamente o implicitamente dedotte. Di conseguenza, una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa con efficacia preclusiva non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame. 2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo. 3. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza camerale del 31 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]