CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 1981
Cassazione n. 05334/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/02/1981 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Torino confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Giuseppe SEPIELLI per il reato di riciclaggio, ma nel contempo dichiarava non doversi procedere per il delitto ex art. 367 cod. pen., estinto per prescrizione, rideterminando conseguentemente la pena. 2. Propone ricorso Giuseppe SEPIELLI, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, per il delitto di riciclaggio e per omessa pronuncia di assoluzione per l'altro reato. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti. 3.1. La difesa, pur avendo formalmente evocato la manifesta illogicità della motivazione, in realtà ha lamentato una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, come in più punti ha espressamente sostenuto. Tuttavia, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.). Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione: è inammissibile, pertanto, il ricorso che - come nel caso di specie - si fondi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr. Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041, in motivazione; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262908; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153).3.2. In secondo luogo, la Corte di appello, rilevando la sopravvenuta prescrizione del reato ex art. 367 cod. pen., ha fatto corretta applicazione del diritto vivente, secondo il quale la formula di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, del codice di rito, prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274; Sez. 3, n. 6027 del 18/11/2016, dep. 2017, Mazzarol, Rv. 269236; Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445; Sez. 1, n. 43853 del 24/09/2013, Giuffrida, Rv. 258441; Sez. 4, n. 23680 del 07/05/2013, Rizzo, Rv. 256202). 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore PiEoiv1essini D'Agostini Ì i [OSCURATO:PERSONA]