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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 04376/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Firenze ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 22 gennaio 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riqualificato il reato di cui al capo A, in quello di cui all'art. 473 cod. pen., rideterminando la pena irrogata, in quella di mesi sei di reclusione, con assoluzione dalla residua imputazione di ricettazione e conferma delle statuizioni risarcitorie pronunciate dal primo giudice in favore della parte civile.

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputata, a mezzo del difensore, denunciando, violazione degli artt. 521, 522, 604 cod. proc. pen. in relazione alla riqualificazione, operata ex officio, dalla Corte territoriale con riferimento al capo A, nel reato di cui all'art. 473 cod. pen., come da contestazione originaria, già oggetto di riqualificazione da parte del primo giudice nella diversa fattispecie di cui all'art. 474 cod. pen., a fronte della quale era stata eccepita la nullità della sentenza, ex art. 178 cod. proc. pen. per mancata trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Si rileva, peraltro, trattandosi di fattispecie diversa rispetto a quella prevista dall'art. 473 cod. pen., che la pronuncia della Corte d'appello pregiudicherebbe l'imputato quanto alla possibilità di impugnare in ordine al delitto di cui all'art. 473 cod. pen. come qualificato nel provvedimento censurato.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 473 cod. pen. e vizio di motivazione sulla dedotta inidoneità del falso, in quanto grossolano.

3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che la censura non tiene conto che la Corte territoriale, nell'operare la qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 473 cod. pen., non ha fatto altro che riqualificare il fatto come ab origine contestato, nell'imputazione per la quale l'imputata è stata tratta a giudizio, rispetto alla quale ha potuto svolgere tutte le sue difese e prerogative. 3.1.Inamnnissibile è anche la seconda censura in quanto aspecifica rispetto alla fattispecie ritenuta in sentenza, relativa alla disponibilità di materiale non ancora assemblato e riferendosi i rilievi difensivi al diverso caso di prodotti commercializzati con elementi tali da far reputare evidente ictu °culi la falsità del marchio sugli stessi apposto. 4.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Firenze ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 22 gennaio 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riqualificato il reato di cui al capo A, in quello di cui all'art. 473 cod. pen., rideterminando la pena irrogata, in quella di mesi sei di reclusione, con assoluzione dalla residua imputazione di ricettazione e conferma delle statuizioni risarcitorie pronunciate dal primo giudice in favore della parte civile. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputata, a mezzo del difensore, denunciando, violazione degli artt. 521, 522, 604 cod. proc. pen. in relazione alla riqualificazione, operata ex officio, dalla Corte territoriale con riferimento al capo A, nel reato di cui all'art. 473 cod. pen., come da contestazione originaria, già oggetto di riqualificazione da parte del primo giudice nella diversa fattispecie di cui all'art. 474 cod. pen., a fronte della quale era stata eccepita la nullità della sentenza, ex art. 178 cod. proc. pen. per mancata trasmissione degli atti al pubblico ministero. Si rileva, peraltro, trattandosi di fattispecie diversa rispetto a quella prevista dall'art. 473 cod. pen., che la pronuncia della Corte d'appello pregiudicherebbe l'imputato quanto alla possibilità di impugnare in ordine al delitto di cui all'art. 473 cod. pen. come qualificato nel provvedimento censurato. 2.1. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 473 cod. pen. e vizio di motivazione sulla dedotta inidoneità del falso, in quanto grossolano. 3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che la censura non tiene conto che la Corte territoriale, nell'operare la qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 473 cod. pen., non ha fatto altro che riqualificare il fatto come ab origine contestato, nell'imputazione per la quale l'imputata è stata tratta a giudizio, rispetto alla quale ha potuto svolgere tutte le sue difese e prerogative. 3.1.Inamnnissibile è anche la seconda censura in quanto aspecifica rispetto alla fattispecie ritenuta in sentenza, relativa alla disponibilità di materiale non ancora assemblato e riferendosi i rilievi difensivi al diverso caso di prodotti commercializzati con elementi tali da far reputare evidente ictu °culi la falsità del marchio sugli stessi apposto. 4.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 04376/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris