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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06092/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20308/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentato e difeso dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], INDUSTRIA, ARTIGIANATO e AGRICOLTURA di ROMA, [OSCURATO:PERSONA] BURANAnonchè [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIOn.1446/2024 depositata i l 29/02/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1550/13/2022 la CTP di Roma annullava la comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria impugnata dalla società contribuente il [OSCURATO:SOCIETA]. sul presupposto che “...le notifiche delle cartelle presupposte, concluse con raccomandate Nexive in date antecedenti la licenza di cui sopra (n.d.r. licenze individuali abilitative concesse di concerto da AGCOM e Ministero della Giustizia rilasciata a Nexive nel 2019) sono inesistenti, con conseguente nullità della comunicazione impugnata, stante il mancato rispetto della corretta sequenza procedimentale degli atti”.

2. Avverso la predetta sentenza l’Agente della Riscossione proponeva appello, censurando l’omessa dichiarazione dell’improcedibilità del ricorso in primo grado, ex art. 17 bis, co. 1, d.lgs. n. 546/92, l’inammissibilità delle doglianze relative alle cartelle di pagamento ritualmente notificate e non impugnate nei termini di legge e per non aver riconosciuto la legittimità delle notifiche delle cartelle di pagamento, nonostante la partecipazione di un operatore postale privato.

3. Con sentenza n. 1446/13/2024, depositata in data 29 febbraio 2024, l’adita CGT-2 del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agente della Riscossione ritenendo che “quanto poi alla notifica effettuata mediante la società privata Nexive si ribadisce la inesistenza della stessa perché solo successivamente al 2019 è intervenuta la licenza ministeriale per lo svolgimento di tale attività”.

4. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

4. La società il [OSCURATO:SOCIETA]., la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, il Consorzio della [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di Crevalcore sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA].

1. Con un unico motivo AdER lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 26 d.P.R. 602/73 e 60 d.P.R. 600/73 nonché dell’art. 4 d.lgs. 261/1999, come modificato dal d.lgs. 58/2011, per avere erroneamente i giudici di appello rilevato la nullità (rectius: inesistenza) della notifica non tenendo conto della circostanza che nella specie, come comprovato dalla richiamata documentazione, le cartelle di pagamento di cui alla comunicazione opposta erano state notificate a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 26, comma 2, d.P.R. 602/1973, con le modalità previste dal d.P.R. 68/2005, all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e considerato che l’indirizzo di posta elettronica certificata “[OSCURATO:EMAIL]” era risultato non valido o non attivo, l’agente della riscossione aveva provveduto al deposito degli atti nell’area riservata del sito internet della società “[OSCURATO:SOCIETA]”, nonché alla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito e per la durata di 15 giorni, dell’avviso di deposito sul predetto sito di “[OSCURATO:SOCIETA]” e, infine, all’invio al destinatario di una raccomandata semplice di avviso di deposito.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Osserva il Collegio che, come comprovato dalla parte ricorrente nel proprio ricorso -ove ai fini dell’autosufficienza sono state riprodotte le notifiche de quibus- si è trattato di notifiche a mezzo PEC ad indirizzo non più attivo, con successivo invio di raccomandata (semplice) ad opera di Nexive.

2.2. Orbene l’art. 26 d.P.R. 602/73 vigente “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” così dispone(va): “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta.

La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

La notifica della cartella può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo60 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 […].

A sua volta l’art. 60-ter d.P.R. 600/73 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” così dispone(va):

1. Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche in deroga all'articolo149 bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente articolo: a) se destinati a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi,al domicilio digitale risultante dall'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo6 ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82; b) se destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e a tutti i professionisti i cui indirizzi digitali sono inseriti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all'articolo6 bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, al domicilio digitale risultante da tale Indice, anche nel caso in cui per lo stesso soggetto è presente un diverso indirizzo nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD), di cui all'articolo6 quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA); c) se destinati alle persone fisiche, ai professionisti e agli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 al domicilio digitale professionale risultante dall'Indice di cui all'articolo 6-quater di cui al medesimo codice o, in mancanza, all'unico domicilio digitale ivi presente; d) se destinati ai soggetti che hanno eletto il domicilio digitale speciale di cui al comma 5 del presente articolo, a tale domicilio speciale.

2. All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione degli indirizzi di cui al comma 1.

3. Relativamente agli atti, agli avvisi e ai provvedimenti che per legge devono essere notificati, se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio risulta saturo, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio.

Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio non risulta valido o attivo: a) nei casi previsti dal comma 1, lettere a), c) e d), si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni dell'articolo60 del presente decreto e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile; b) nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società [OSCURATO:PERSONA] e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. 4.

Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito certificato qualificato gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato del destinatario trasmette all'ufficio o, nel caso di cui al comma 3, lettera b), nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società [OSCURATO:SOCIETA].

5. I soggetti di cui all'articolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, possono eleggere il domicilio digitale speciale presso il quale ricevere sia la notificazione degli atti, degli avvisi e dei provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni dei quali la legge non prescrive la notificazione, comunicando tale domicilio, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Con il medesimo provvedimento sono stabilite le modalità con le quali i soggetti di cui al primo periodo possono confermare o revocare gli indirizzi digitali comunicati secondo le modalità stabilite dai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate emanati nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente.

6. Ai fini della notificazione e dell'invio di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'Agenzia delle entrate provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali speciali di cui al comma 5 nell'elenco dei domicili di piattaforma diversificati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 8 febbraio 2022, n. 58.

Il gestore della piattaforma di cui all'articolo 26 del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali di piattaforma diversificati in relazione all'Agenzia delle entrate e all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nell'elenco dei domicili digitali speciali istituito con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale, sono stabiliti termini e modalità dell'aggiornamento e del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma”.

3. Orbene occorre osservare che i giudici territoriali hanno omesso di valutare le modalità delle notifiche de quibuse non hanno tenuto conto dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di notifica degli “atti tributari”.

3.1. In particolare con la sentenza Cass., Sez.

U., n. 8416 del 2019, in relazione al regime normativo successivo al d.lgs. n. 58 del 2011, è stata riconosciuta la legittimità della notificazione, a mezzo operatore di posta privata, esclusivamente degli atti di natura amministrativa, mantenendo ferma in capo al servizio di posta universale ([OSCURATO:PERSONA], poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) la riserva esclusiva di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della strada, fino alla data di liberalizzazione dei servizi operata con la legge n. 124 del 2017, entrata in vigore il 29 agosto 2017.

Ciò in quanto, nel regime nazionale successivo alla direttiva unionale n. 2008/6/CE e anteriore a quello introdotto dalla novella del 2011 - così come nel regime successivo a tale novella e antecedente alla legge n. 124 del 2017 -la riserva in via esclusiva a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. del servizio della notificazione a mezzo posta degli atti processuali è correlata all'esclusivo riconoscimento del diritto speciale, in virtù del quale la veridicità dell'apposizione della data mediante proprio timbro è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, giacché la si riferisce all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle proprie funzioni (cfr., ex multis, Cass. n. 14163 del 2018 e n. 19547 del 2019; da ultimo, Cass., sez.6-5, n. 7689/2022).

3.2. Successivamente, con la sentenza n. 299 del 2020, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio in base al quale, «In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017», e ciò in quanto l'astratta compatibilità dell'attività notificatoria col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare d'inesistenza (come in precedenza ritenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte);nella richiamata pronuncia, si precisa come il legislatore italiano abbia dato attuazione con ritardo alla normativa unionale.

Al riguardo, in esecuzione della direttiva n. 97/67/CE, il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 ha riconosciuto come fornitore del servizio universale, … «l'organismo che gestisce l'intero servizio postale universale su tutto il territorio nazionale» (art. 1, comma 2, lett. o); ha affidato il servizio universale alla società Poste italiane per un periodo comunque non superiore a quindici anni dalla data di entrata in vigore del decreto (art. 23, comma 2); ha ammesso la possibilità di riservare al fornitore del servizio universale «...la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa» (art. 4, comma 1), indicandone limiti di peso e prezzo e ha previsto che «Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1 gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie...» (art. 4, comma 5).

La riserva è espressamente volta al «mantenimento» del fornitore del servizio universale, ossia a finanziarlo; tanto che il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale istituito dall'art. 10 è «...alimentato nel caso e nella misura in cui i servizi riservati non procurano al fornitore del predetto servizio entrate sufficienti a garantire l'adempimento degli obblighi gravanti sul fornitore stesso».

In seguito, nel dettare i princìpi e i criteri generali per il recepimento della direttiva n. 2008/6/CE, il legislatore delegante ha stabilito che, nel contesto di piena apertura al mercato, «...a far data dal 31 dicembre 2010 non siano concessi né mantenuti in vigore diritti esclusivi o speciali per l'esercizio e la fornitura di servizi postali» (art. 37, comma 2, lett. a), della

I. delega 4 giugno 2010, n. 96, pur facendo salvo l'art. 8 della direttiva n. 97/67).

Ma l'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 261/99, come novellato dal d.lgs. n. 58/11, ha stabilito che, per esigenze di ordine pubblico, fossero riservati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, ossia a Poste italiane (alle quali il servizio è stato nuovamente affidato per quindici anni a decorrere dal 30 aprile 2011, giusta l'art. 1, comma 18, del d.lgs. n. 58/11), tra l'altro, i servizi concernenti le notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari.

Soltanto l'art. 1, comma 57, della

I. 4 agosto 2017, n. 124 ha comportato, per i profili d'interesse, l'abrogazione del suddetto art. 4 a decorrere dal 10 settembre 2017, l'aggiunta in fine al comma 2 del successivo art. 5 del seguente periodo: «Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi» e, finalmente, la soppressione del riferimento, contenuto nell'art. 10 a proposito del fondo di compensazione, ai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4”.

3.3. L’art. 1, comma 4, d.lgs. n. 261 del 1999 distingue, quindi, le sorti delle notifiche degli atti giudiziari da quelle degli atti amministrativi: dalla data di entrata in vigore della norma appena evocata – 30/04/2011, così come modificata dal d.lgs. n. 58 del 2011 – gli atti tributari diversi da quelli giudiziari, in senso stretto, possono essere oggetto di notifica anche tramite operatore privato, nel rispetto delle formalità di legge.

3.4. Come affermato da questa Corte in tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla l. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., (soltanto) quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga ad atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell'agente notificatore, è riservata, nel regime del d.lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del "servizio postale universale" e, nel successivo regime della l. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale. (Cass. Sez. 5, 12/11/2020, n. 25521, Rv. 659646 - 01).

4. Occorre, pure, tenere conto – trattandosi di cartelle di pagamento notificate a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 26, comma 2, d.P.R. 602/1973, con deposito degli atti nell’area riservata del sito internet della società “[OSCURATO:SOCIETA]”, con pubblicazione, per la durata di 15 giorni, dell’avviso di deposito e, infine, con invio al destinatario di una raccomandata semplice di avviso di deposito atteso che l’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), “[OSCURATO:EMAIL]” è risultato non valido e/o non attivo - che la raccomandata c.d.

“informativa” (quale quella in esame) poiché non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice “notizia” del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (vedi Cass., 18.12.2014, n. 26864).

4.2. Ne consegue che nel procedimento di notificazione di atti tributari a mezzo PEC l’operatore di poste private può legittimamente intervenire, purché ciò sia richiesto da un soggetto legittimato a procedere alla notifica con conseguente mera utilizzazione di detta agenzia privata per il solo recapito della raccomandata informativa.

La spedizione da parte di un operatore della raccomandata prevista dal combinato disposto dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, settimo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile ratione temporis al caso in esame) per l'ipotesi in cui -in conseguenza dell'esito negativo della notifica a mezzo pec - l'atto sia depositato nell'area riservata del sito [OSCURATO:SOCIETA]. non determina, quindi, alcun esito invalidante della notificazione che, anche alla luce dei precedenti di questa Corte, è ipotizzabile solo ove la spedizione sia eseguita da un operatore privo della licenza rilasciata dal Ministro dello [OSCURATO:PERSONA], prevista nell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 261 del 1999, circostanza che, nella specie, non risulta verificata dai giudici di appello, i quali non hanno, neanche, accertato se tale specifico profilo fosse stato tempestivamente dedotto dalla società contribuente.

4.3. Poiché si trattava di atti amministrativi, ed in particolare di cartelle di pagamento, erroneamente i giudici di merito hanno, quindi, ritenuto invalida (“inesistente”) la notifica delle cartelle prodromiche sol perché la raccomandata “informativa”, conseguente ad una notifica a mezzo PEC effettuata secondo le modalità sopra richiamate, risultava inviata dalla Nexive, vale a dire da un operatore privato.

5. In conclusione in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, affinché, riesamini alla luce dei cennati principi, il profilo relativo alla validità delle notifiche delle cartelle prodromiche, procedendo, anche, alla regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M La Corte ac

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20308/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentato e difeso dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], INDUSTRIA, ARTIGIANATO e AGRICOLTURA di ROMA, [OSCURATO:PERSONA] BURANAnonchè [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIOn.1446/2024 depositata i l 29/02/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1550/13/2022 la CTP di Roma annullava la comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria impugnata dalla società contribuente il [OSCURATO:SOCIETA]. sul presupposto che “...le notifiche delle cartelle presupposte, concluse con raccomandate Nexive in date antecedenti la licenza di cui sopra (n.d.r. licenze individuali abilitative concesse di concerto da AGCOM e Ministero della Giustizia rilasciata a Nexive nel 2019) sono inesistenti, con conseguente nullità della comunicazione impugnata, stante il mancato rispetto della corretta sequenza procedimentale degli atti”. 2. Avverso la predetta sentenza l’Agente della Riscossione proponeva appello, censurando l’omessa dichiarazione dell’improcedibilità del ricorso in primo grado, ex art. 17 bis, co. 1, d.lgs. n. 546/92, l’inammissibilità delle doglianze relative alle cartelle di pagamento ritualmente notificate e non impugnate nei termini di legge e per non aver riconosciuto la legittimità delle notifiche delle cartelle di pagamento, nonostante la partecipazione di un operatore postale privato. 3. Con sentenza n. 1446/13/2024, depositata in data 29 febbraio 2024, l’adita CGT-2 del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agente della Riscossione ritenendo che “quanto poi alla notifica effettuata mediante la società privata Nexive si ribadisce la inesistenza della stessa perché solo successivamente al 2019 è intervenuta la licenza ministeriale per lo svolgimento di tale attività”. 4. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. 4. La società il [OSCURATO:SOCIETA]., la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, il Consorzio della [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di Crevalcore sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA]. 1. Con un unico motivo AdER lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 26 d.P.R. 602/73 e 60 d.P.R. 600/73 nonché dell’art. 4 d.lgs. 261/1999, come modificato dal d.lgs. 58/2011, per avere erroneamente i giudici di appello rilevato la nullità (rectius: inesistenza) della notifica non tenendo conto della circostanza che nella specie, come comprovato dalla richiamata documentazione, le cartelle di pagamento di cui alla comunicazione opposta erano state notificate a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 26, comma 2, d.P.R. 602/1973, con le modalità previste dal d.P.R. 68/2005, all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e considerato che l’indirizzo di posta elettronica certificata “[OSCURATO:EMAIL]” era risultato non valido o non attivo, l’agente della riscossione aveva provveduto al deposito degli atti nell’area riservata del sito internet della società “[OSCURATO:SOCIETA]”, nonché alla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito e per la durata di 15 giorni, dell’avviso di deposito sul predetto sito di “[OSCURATO:SOCIETA]” e, infine, all’invio al destinatario di una raccomandata semplice di avviso di deposito. 2. Il motivo è fondato. 2.1. Osserva il Collegio che, come comprovato dalla parte ricorrente nel proprio ricorso -ove ai fini dell’autosufficienza sono state riprodotte le notifiche de quibus- si è trattato di notifiche a mezzo PEC ad indirizzo non più attivo, con successivo invio di raccomandata (semplice) ad opera di Nexive. 2.2. Orbene l’art. 26 d.P.R. 602/73 vigente “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” così dispone(va): “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. La notifica della cartella può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo60 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 […]. A sua volta l’art. 60-ter d.P.R. 600/73 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” così dispone(va): 1. Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche in deroga all'articolo149 bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente articolo: a) se destinati a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi,al domicilio digitale risultante dall'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo6 ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82; b) se destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e a tutti i professionisti i cui indirizzi digitali sono inseriti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all'articolo6 bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, al domicilio digitale risultante da tale Indice, anche nel caso in cui per lo stesso soggetto è presente un diverso indirizzo nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD), di cui all'articolo6 quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA); c) se destinati alle persone fisiche, ai professionisti e agli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 al domicilio digitale professionale risultante dall'Indice di cui all'articolo 6-quater di cui al medesimo codice o, in mancanza, all'unico domicilio digitale ivi presente; d) se destinati ai soggetti che hanno eletto il domicilio digitale speciale di cui al comma 5 del presente articolo, a tale domicilio speciale. 2. All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione degli indirizzi di cui al comma 1. 3. Relativamente agli atti, agli avvisi e ai provvedimenti che per legge devono essere notificati, se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio risulta saturo, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio non risulta valido o attivo: a) nei casi previsti dal comma 1, lettere a), c) e d), si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni dell'articolo60 del presente decreto e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile; b) nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società [OSCURATO:PERSONA] e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. 4. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito certificato qualificato gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato del destinatario trasmette all'ufficio o, nel caso di cui al comma 3, lettera b), nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società [OSCURATO:SOCIETA]. 5. I soggetti di cui all'articolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, possono eleggere il domicilio digitale speciale presso il quale ricevere sia la notificazione degli atti, degli avvisi e dei provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni dei quali la legge non prescrive la notificazione, comunicando tale domicilio, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le modalità con le quali i soggetti di cui al primo periodo possono confermare o revocare gli indirizzi digitali comunicati secondo le modalità stabilite dai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate emanati nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente. 6. Ai fini della notificazione e dell'invio di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'Agenzia delle entrate provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali speciali di cui al comma 5 nell'elenco dei domicili di piattaforma diversificati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 8 febbraio 2022, n. 58. Il gestore della piattaforma di cui all'articolo 26 del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali di piattaforma diversificati in relazione all'Agenzia delle entrate e all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nell'elenco dei domicili digitali speciali istituito con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale, sono stabiliti termini e modalità dell'aggiornamento e del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma”. 3. Orbene occorre osservare che i giudici territoriali hanno omesso di valutare le modalità delle notifiche de quibuse non hanno tenuto conto dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di notifica degli “atti tributari”. 3.1. In particolare con la sentenza Cass., Sez. U., n. 8416 del 2019, in relazione al regime normativo successivo al d.lgs. n. 58 del 2011, è stata riconosciuta la legittimità della notificazione, a mezzo operatore di posta privata, esclusivamente degli atti di natura amministrativa, mantenendo ferma in capo al servizio di posta universale ([OSCURATO:PERSONA], poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) la riserva esclusiva di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della strada, fino alla data di liberalizzazione dei servizi operata con la legge n. 124 del 2017, entrata in vigore il 29 agosto 2017. Ciò in quanto, nel regime nazionale successivo alla direttiva unionale n. 2008/6/CE e anteriore a quello introdotto dalla novella del 2011 - così come nel regime successivo a tale novella e antecedente alla legge n. 124 del 2017 -la riserva in via esclusiva a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. del servizio della notificazione a mezzo posta degli atti processuali è correlata all'esclusivo riconoscimento del diritto speciale, in virtù del quale la veridicità dell'apposizione della data mediante proprio timbro è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, giacché la si riferisce all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle proprie funzioni (cfr., ex multis, Cass. n. 14163 del 2018 e n. 19547 del 2019; da ultimo, Cass., sez.6-5, n. 7689/2022). 3.2. Successivamente, con la sentenza n. 299 del 2020, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio in base al quale, «In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017», e ciò in quanto l'astratta compatibilità dell'attività notificatoria col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare d'inesistenza (come in precedenza ritenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte);nella richiamata pronuncia, si precisa come il legislatore italiano abbia dato attuazione con ritardo alla normativa unionale. Al riguardo, in esecuzione della direttiva n. 97/67/CE, il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 ha riconosciuto come fornitore del servizio universale, … «l'organismo che gestisce l'intero servizio postale universale su tutto il territorio nazionale» (art. 1, comma 2, lett. o); ha affidato il servizio universale alla società Poste italiane per un periodo comunque non superiore a quindici anni dalla data di entrata in vigore del decreto (art. 23, comma 2); ha ammesso la possibilità di riservare al fornitore del servizio universale «...la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa» (art. 4, comma 1), indicandone limiti di peso e prezzo e ha previsto che «Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1 gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie...» (art. 4, comma 5). La riserva è espressamente volta al «mantenimento» del fornitore del servizio universale, ossia a finanziarlo; tanto che il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale istituito dall'art. 10 è «...alimentato nel caso e nella misura in cui i servizi riservati non procurano al fornitore del predetto servizio entrate sufficienti a garantire l'adempimento degli obblighi gravanti sul fornitore stesso». In seguito, nel dettare i princìpi e i criteri generali per il recepimento della direttiva n. 2008/6/CE, il legislatore delegante ha stabilito che, nel contesto di piena apertura al mercato, «...a far data dal 31 dicembre 2010 non siano concessi né mantenuti in vigore diritti esclusivi o speciali per l'esercizio e la fornitura di servizi postali» (art. 37, comma 2, lett. a), della I. delega 4 giugno 2010, n. 96, pur facendo salvo l'art. 8 della direttiva n. 97/67). Ma l'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 261/99, come novellato dal d.lgs. n. 58/11, ha stabilito che, per esigenze di ordine pubblico, fossero riservati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, ossia a Poste italiane (alle quali il servizio è stato nuovamente affidato per quindici anni a decorrere dal 30 aprile 2011, giusta l'art. 1, comma 18, del d.lgs. n. 58/11), tra l'altro, i servizi concernenti le notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari. Soltanto l'art. 1, comma 57, della I. 4 agosto 2017, n. 124 ha comportato, per i profili d'interesse, l'abrogazione del suddetto art. 4 a decorrere dal 10 settembre 2017, l'aggiunta in fine al comma 2 del successivo art. 5 del seguente periodo: «Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi» e, finalmente, la soppressione del riferimento, contenuto nell'art. 10 a proposito del fondo di compensazione, ai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4”. 3.3. L’art. 1, comma 4, d.lgs. n. 261 del 1999 distingue, quindi, le sorti delle notifiche degli atti giudiziari da quelle degli atti amministrativi: dalla data di entrata in vigore della norma appena evocata – 30/04/2011, così come modificata dal d.lgs. n. 58 del 2011 – gli atti tributari diversi da quelli giudiziari, in senso stretto, possono essere oggetto di notifica anche tramite operatore privato, nel rispetto delle formalità di legge. 3.4. Come affermato da questa Corte in tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla l. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., (soltanto) quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga ad atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell'agente notificatore, è riservata, nel regime del d.lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del "servizio postale universale" e, nel successivo regime della l. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale. (Cass. Sez. 5, 12/11/2020, n. 25521, Rv. 659646 - 01). 4. Occorre, pure, tenere conto – trattandosi di cartelle di pagamento notificate a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 26, comma 2, d.P.R. 602/1973, con deposito degli atti nell’area riservata del sito internet della società “[OSCURATO:SOCIETA]”, con pubblicazione, per la durata di 15 giorni, dell’avviso di deposito e, infine, con invio al destinatario di una raccomandata semplice di avviso di deposito atteso che l’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), “[OSCURATO:EMAIL]” è risultato non valido e/o non attivo - che la raccomandata c.d. “informativa” (quale quella in esame) poiché non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice “notizia” del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (vedi Cass., 18.12.2014, n. 26864). 4.2. Ne consegue che nel procedimento di notificazione di atti tributari a mezzo PEC l’operatore di poste private può legittimamente intervenire, purché ciò sia richiesto da un soggetto legittimato a procedere alla notifica con conseguente mera utilizzazione di detta agenzia privata per il solo recapito della raccomandata informativa. La spedizione da parte di un operatore della raccomandata prevista dal combinato disposto dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, settimo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile ratione temporis al caso in esame) per l'ipotesi in cui -in conseguenza dell'esito negativo della notifica a mezzo pec - l'atto sia depositato nell'area riservata del sito [OSCURATO:SOCIETA]. non determina, quindi, alcun esito invalidante della notificazione che, anche alla luce dei precedenti di questa Corte, è ipotizzabile solo ove la spedizione sia eseguita da un operatore privo della licenza rilasciata dal Ministro dello [OSCURATO:PERSONA], prevista nell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 261 del 1999, circostanza che, nella specie, non risulta verificata dai giudici di appello, i quali non hanno, neanche, accertato se tale specifico profilo fosse stato tempestivamente dedotto dalla società contribuente. 4.3. Poiché si trattava di atti amministrativi, ed in particolare di cartelle di pagamento, erroneamente i giudici di merito hanno, quindi, ritenuto invalida (“inesistente”) la notifica delle cartelle prodromiche sol perché la raccomandata “informativa”, conseguente ad una notifica a mezzo PEC effettuata secondo le modalità sopra richiamate, risultava inviata dalla Nexive, vale a dire da un operatore privato. 5. In conclusione in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, affinché, riesamini alla luce dei cennati principi, il profilo relativo alla validità delle notifiche delle cartelle prodromiche, procedendo, anche, alla regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio. P.Q.M La Corte ac
Sentenza Cassazione n. 06092/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris