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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 maggio 2024

Cassazione n. 37921/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 02/04/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., in parziale riforma dell'ordinanza emessa in data 11 maggio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, ha sostituito la misura della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] con quella degli arresti domiciliari di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen., confermando per il resto il provvedimento genetico con l'unica esclusione dell'aggravante della transnazionalità di cui all'art. 61-bis cod. pen. contestata al capo 1).

1.1. In particolare il Tribunale, con riferimento alla gravità indiziaria, ha osservato che gli esiti delle attività investigative avevano disvelato l'operatività dell'associazione a delinquere, contestata al capo 1), costituita al fine di commettere una pluralità di delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dalla Tunisia mediante l'utilizzazione di gommoni appositamente predisposti e la sussistenza dei reati fine contestati consistiti nell'avere favorito l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di 16 cittadini extracomunitari; fatti commessi in Tunisia ed in Italia (Marsala ed altri luoghi della provincia di Trapani e di Agrigento) dalla fine del 2022 sino all'attualità.

1.2. Il ruolo rivestito dall'indagato era quello del reperimento, della preparazione e l'allestimento dei gommoni e di fornire assistenza agli scafisti sia prima della loro partenza per la Tunisia (per caricare gli immigrati), sia successivamente al loro ritorno in Italia assieme ai cittadini extracomunitari.

1.3. Il Tribunale ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (per tutti i reati oggetto di imputazione provvisoria) a carico del [OSCURATO:PERSONA], il quale con la richiesta di riesame aveva, peraltro, contestato unicamente l'esistenza delle esigenze cautelari nei suoi confronti chiedendo la revoca della custodia in carcere o, in via subordinata, la sostituzione di essa con la misura degli arresti domíciliari.

1.4. Tuttavia il giudice del riesame, in considerazione della incensuratezza dell'indagato e del suo comportamento processuale (consistito non solo nella ammissione dei fatti, ma anche nella indicazione dei correi) ha ritenuto di potere / applicare la meno grave misura cautelare degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.

Al riguardo il Tribunale ha evidenziato che la gravità del pericolo di recidiva determinava comunque la necessità di un presidio custodiale al fine di recidere i contatti del [OSCURATO:PERSONA] con il circuito criminale dedito all'ingresso illegale nel territorio dello Stato di cittadini extra comunitari, stante l'esigenza di limitare in maniera significativa i movimenti e le opportunità di relazione del soggetto che misure meno afflittive non avrebbero potuto garantire.

2. Avverso la sopra indicata ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.

2.1. Egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 275, comma 2, cod. proc. pen. ed il relativo vizio di motivazione rispetto alla proporzionalità della misura degli arresti domiciliari avuto riguardo al suo ruolo marginale ed episodico rispetto ai fatti in contestazione ed in considerazione del suo atteggiamento collaborativo.

In sostanza, a parere del ricorrente, il Tribunale del riesame non ha valutato la proporzionalità della misura cautelare disposta con riferimento alla effettiva necessità di limitazione della libertà personale e non ha nemmeno valutato la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari e la possibilità di fronteggiarle con una misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.

2.2. Infine il difensore del ricorrente, con memoria del 12 agosto 2024, ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione e ha prodotto, nel contempo, ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 9 agosto 2024 con la quale è stata dichiarata la cessazione dell'efficacia della misura cautelare applicata a far data dal 20 agosto 2024 limitatamente al reato di cui al capo 1) della ordinanza genetica dell'Il marzo 2024, confermando la medesima misura degli arresti domiciliari con riferimento al solo delitto di cui al capo 5). [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente va evidenziato che, a seguito del sopra richiamato provvedimento del 9 agosto 2024, l'oggetto del presente procedimento deve intendersi limitato al solo delitto di cui al capo 5) della imputazione provvisoria, vale a dire il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 12, comma 3 lett. a), b) e d), comma 3-bis, comma 3-ter lett. b), d.lgs 286/1998, art. 61-bis cod. pen., per avere in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nei cui confronti si procede separatamente)) oltre che con soggetti non identificati, con più condotte in tempi diversi, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, procurato l'ingresso nel territorio dello Stato di sedici soggetti extracomunitari, in violazione della normativa vigente in materia di immigrazione, utilizzando un'imbarcazione (gommone di soli sette metri) ove i migranti venivano stipati ed a bordo del quale, in partenza alle coste tunisine, senza alcuna riserva di viveri e acqua e senza giubbotti di salvataggio, affrontavano la traversata del Canale di Sicilia sino alle coste italiane; in particolare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si occupavano della preparazione dell'imbarcazione utilizzata per il trasporto dei migranti, nonché di fornire appoggio logistico per la fase di partenza dalle coste marsalesi e per quella di approdo dell'imbarcazione sulle medesime coste.

Ciò posto il ricorso, che come visto investe unicamente il profilo delle esigenze cautelari e non anche quello dei gravi indizi di colpevolezza, è infondato e pertanto deve essere respinto.

2. Come noto il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez.

U, n. 16085 del 31/03/2011, Rv. 249324 - 01).

2.1. Il Tribunale di Palermo, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha ritenuto la permanenza di esigenze cautelari (sia pure fronteggiabili mediante gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico) in considerazione della gravità del pericolo di recidiva desunto dalla natura dei reati in contestazione (associazione per delinquere e favoreggiamento della immigrazione clandestina) e della necessità di recidere ogni contatto con i sodali e la possibilità di relazioni dell'odierno ricorrente con l'esterno.

2.2. L'indagato - pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione - non si confronta in modo specifico con le argomentazioni svolte dal giudice del riesame e chiede, in realtà, una non consentita (in questa sede) lettura alternativa degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal Tribunale per confermare la sussistenza delle esigenze cautelari nei suoi confronti.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. cn P.Q.M. _ 1--ì: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 02/04/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., in parziale riforma dell'ordinanza emessa in data 11 maggio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, ha sostituito la misura della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] con quella degli arresti domiciliari di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen., confermando per il resto il provvedimento genetico con l'unica esclusione dell'aggravante della transnazionalità di cui all'art. 61-bis cod. pen. contestata al capo 1). 1.1. In particolare il Tribunale, con riferimento alla gravità indiziaria, ha osservato che gli esiti delle attività investigative avevano disvelato l'operatività dell'associazione a delinquere, contestata al capo 1), costituita al fine di commettere una pluralità di delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dalla Tunisia mediante l'utilizzazione di gommoni appositamente predisposti e la sussistenza dei reati fine contestati consistiti nell'avere favorito l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di 16 cittadini extracomunitari; fatti commessi in Tunisia ed in Italia (Marsala ed altri luoghi della provincia di Trapani e di Agrigento) dalla fine del 2022 sino all'attualità. 1.2. Il ruolo rivestito dall'indagato era quello del reperimento, della preparazione e l'allestimento dei gommoni e di fornire assistenza agli scafisti sia prima della loro partenza per la Tunisia (per caricare gli immigrati), sia successivamente al loro ritorno in Italia assieme ai cittadini extracomunitari. 1.3. Il Tribunale ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (per tutti i reati oggetto di imputazione provvisoria) a carico del [OSCURATO:PERSONA], il quale con la richiesta di riesame aveva, peraltro, contestato unicamente l'esistenza delle esigenze cautelari nei suoi confronti chiedendo la revoca della custodia in carcere o, in via subordinata, la sostituzione di essa con la misura degli arresti domíciliari. 1.4. Tuttavia il giudice del riesame, in considerazione della incensuratezza dell'indagato e del suo comportamento processuale (consistito non solo nella ammissione dei fatti, ma anche nella indicazione dei correi) ha ritenuto di potere / applicare la meno grave misura cautelare degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Al riguardo il Tribunale ha evidenziato che la gravità del pericolo di recidiva determinava comunque la necessità di un presidio custodiale al fine di recidere i contatti del [OSCURATO:PERSONA] con il circuito criminale dedito all'ingresso illegale nel territorio dello Stato di cittadini extra comunitari, stante l'esigenza di limitare in maniera significativa i movimenti e le opportunità di relazione del soggetto che misure meno afflittive non avrebbero potuto garantire. 2. Avverso la sopra indicata ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.1. Egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 275, comma 2, cod. proc. pen. ed il relativo vizio di motivazione rispetto alla proporzionalità della misura degli arresti domiciliari avuto riguardo al suo ruolo marginale ed episodico rispetto ai fatti in contestazione ed in considerazione del suo atteggiamento collaborativo. In sostanza, a parere del ricorrente, il Tribunale del riesame non ha valutato la proporzionalità della misura cautelare disposta con riferimento alla effettiva necessità di limitazione della libertà personale e non ha nemmeno valutato la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari e la possibilità di fronteggiarle con una misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. 2.2. Infine il difensore del ricorrente, con memoria del 12 agosto 2024, ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione e ha prodotto, nel contempo, ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 9 agosto 2024 con la quale è stata dichiarata la cessazione dell'efficacia della misura cautelare applicata a far data dal 20 agosto 2024 limitatamente al reato di cui al capo 1) della ordinanza genetica dell'Il marzo 2024, confermando la medesima misura degli arresti domiciliari con riferimento al solo delitto di cui al capo 5). [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente va evidenziato che, a seguito del sopra richiamato provvedimento del 9 agosto 2024, l'oggetto del presente procedimento deve intendersi limitato al solo delitto di cui al capo 5) della imputazione provvisoria, vale a dire il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 12, comma 3 lett. a), b) e d), comma 3-bis, comma 3-ter lett. b), d.lgs 286/1998, art. 61-bis cod. pen., per avere in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nei cui confronti si procede separatamente)) oltre che con soggetti non identificati, con più condotte in tempi diversi, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, procurato l'ingresso nel territorio dello Stato di sedici soggetti extracomunitari, in violazione della normativa vigente in materia di immigrazione, utilizzando un'imbarcazione (gommone di soli sette metri) ove i migranti venivano stipati ed a bordo del quale, in partenza alle coste tunisine, senza alcuna riserva di viveri e acqua e senza giubbotti di salvataggio, affrontavano la traversata del Canale di Sicilia sino alle coste italiane; in particolare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si occupavano della preparazione dell'imbarcazione utilizzata per il trasporto dei migranti, nonché di fornire appoggio logistico per la fase di partenza dalle coste marsalesi e per quella di approdo dell'imbarcazione sulle medesime coste. Ciò posto il ricorso, che come visto investe unicamente il profilo delle esigenze cautelari e non anche quello dei gravi indizi di colpevolezza, è infondato e pertanto deve essere respinto. 2. Come noto il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Rv. 249324 - 01). 2.1. Il Tribunale di Palermo, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha ritenuto la permanenza di esigenze cautelari (sia pure fronteggiabili mediante gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico) in considerazione della gravità del pericolo di recidiva desunto dalla natura dei reati in contestazione (associazione per delinquere e favoreggiamento della immigrazione clandestina) e della necessità di recidere ogni contatto con i sodali e la possibilità di relazioni dell'odierno ricorrente con l'esterno. 2.2. L'indagato - pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione - non si confronta in modo specifico con le argomentazioni svolte dal giudice del riesame e chiede, in realtà, una non consentita (in questa sede) lettura alternativa degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal Tribunale per confermare la sussistenza delle esigenze cautelari nei suoi confronti. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. cn P.Q.M. _ 1--ì: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell
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