CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 settembre 2021
Cassazione n. 41086/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. s [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 25 novembre 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta proposta da [OSCURATO:PERSONA] e avente ad oggetto la rideterminazione della pena da eseguire e l'annullamento del provvedimento di cumulo adottato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in data 22 giugno 2020. Con l'incidente di esecuzione erano stati proposti rilievi già esaminati con ordinanza pronunciata in data 15 settembre 2016 dal giudice dell'esecuzione. Rispetto alla precedente decisione era sopravvenuta la condanna pronunciata in data 22 novembre 2018 dalla Corte di assise di appello di Napoli, relativa a delitti commessi nell'anno 1997, la cui pena era stata computata nel primo cumulo parziale, in ragione della data di consumazione del reato. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciato difetto di motivazione, con riguardo all'inserimento nei vari cumuli parziali delle condanne indicate ai nn. 16, 19, 17 e 18 del provvedimento del pubblico ministero. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorrente, personalmente, ha depositato uno scritto difensivo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è articolato genericamente e ne va perciò dichiarata l'inammissibilità. A fronte della motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha fondato la decisione di rigetto sul rilievo che le questioni poste con l'originaria istanza erano già state esaminate e decise da un precedente provvedimento del giudice dell'esecuzione, seguito dalla sopravvenienza di altra condanna, rispetto alla quale alcuna censura era stata proposta, il ricorso ha articolato la denuncia di difetto di motivazione e di violazione di legge ancora con riguardo a quelle questioni, attinenti la formazione del cumulo di pene, che erano state già decise. Il ricorso non si confronta con la specifica ragione della decisione impugnata, ma insiste su temi che l'ordinanza impugnata ha ritenuto preclusi, in assenza di elementi di novità.V Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricoo, cui consegue, ai sensi ricorso, dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese to processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione ne della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una so somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente /1 N ch tii24l 31 ia chi