Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 45125/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede dichiararsi la competenza della Corte di Appello di Napoli Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza del 21 giugno 2022 il Tribunale di Napoli ha sollevato conflitto negativo di competenza rilevando che [OSCURATO:PERSONA] chiese alla Corte di appello di Napoli la revoca dell'ordine di demolizione emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli n. 43/2013 R.E.S.A. in esecuzione della sentenza del 19 ottobre 1994 della Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 13 marzo 1998, con la quale, in parziale riforma di quella del 31 gennaio 1994 del Pretore di Napoli, si dichiarò non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché estinti i reati sub capi c) ed e) per prescrizione, con rideterminazione della pena per gli altri reati urbanistici.

All'udienza del 29 aprile 2022 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza; tuttavia, secondo il Tribunale, la competenza sarebbe della Corte di appello per avere emesso l'ultima sentenza irrevocabile (il 13 marzo 1998) riformando la sentenza di primo grado con la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione ma con modifica del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Sussiste la competenza funzionale della Corte di appello di Napoli quale giudice dell'esecuzione.

1.1. Dagli atti risulta che vi sono altre procedure esecutive concernenti sentenze passate in giudicato in epoca precedente al 13 marzo 1998.

In ogni caso, il provvedimento oggetto dell'incidente di esecuzione è unico ed è l'ordine di demolizione emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli n. 43/2013 R.E.S.A. in esecuzione della sentenza del 19 ottobre 1994 della Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 13 marzo 1998, con la quale, in parziale riforma di quella del 31 gennaio 1994 del Pretore di Napoli, si dichiarò non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché estinti i reati sub capi c) ed e) per prescrizione, con rideterminazione della pena per gli altri reati urbanistici.

1.2. Ai fini della determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione, l'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., dispone che «Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello».

Secondo la giurisprudenza, la competenza a decidere sull'incidente di esecuzione spetta al giudice di appello quando, in riforma della sentenza di primo grado, abbia dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione.

In motivazione, la Suprema Corte ha affermato che la sentenza di appello che dichiari l'estinzione di uno dei reati contestati non può definirsi priva di effetti riformatori rispetto alla pronuncia di primo grado, in quanto non incide esclusivamente sulla determinazione della pena, ma introduce una modificazione strutturale nella sentenza impugnata, escludendo l'affermazione di colpevolezza per uno dei reati contestati all'imputato; così Sez. 1, n. 42896 del 27/10/2009, Andreano, Rv. 245550 - 01.

2. Tali principi devono essere ribaditi.

Pertanto, sussiste la competenza funzionale della Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione ex art. 665, comma 2, cod. proc. pen., poiché, con la sentenza del 19 ottobre 1994, irrevocabile il 13 marzo 1998, ha sia dichiarato l'estinzione di alcuni reati per prescrizione sia rideterminato la pena per gli altri reati urbanistici.

P.Q.M.

Dichiara la competenza della Corte di appello di Napoli, cui dispone trasmett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede dichiararsi la competenza della Corte di Appello di Napoli Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 21 giugno 2022 il Tribunale di Napoli ha sollevato conflitto negativo di competenza rilevando che [OSCURATO:PERSONA] chiese alla Corte di appello di Napoli la revoca dell'ordine di demolizione emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli n. 43/2013 R.E.S.A. in esecuzione della sentenza del 19 ottobre 1994 della Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 13 marzo 1998, con la quale, in parziale riforma di quella del 31 gennaio 1994 del Pretore di Napoli, si dichiarò non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché estinti i reati sub capi c) ed e) per prescrizione, con rideterminazione della pena per gli altri reati urbanistici. All'udienza del 29 aprile 2022 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza; tuttavia, secondo il Tribunale, la competenza sarebbe della Corte di appello per avere emesso l'ultima sentenza irrevocabile (il 13 marzo 1998) riformando la sentenza di primo grado con la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione ma con modifica del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sussiste la competenza funzionale della Corte di appello di Napoli quale giudice dell'esecuzione. 1.1. Dagli atti risulta che vi sono altre procedure esecutive concernenti sentenze passate in giudicato in epoca precedente al 13 marzo 1998. In ogni caso, il provvedimento oggetto dell'incidente di esecuzione è unico ed è l'ordine di demolizione emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli n. 43/2013 R.E.S.A. in esecuzione della sentenza del 19 ottobre 1994 della Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 13 marzo 1998, con la quale, in parziale riforma di quella del 31 gennaio 1994 del Pretore di Napoli, si dichiarò non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché estinti i reati sub capi c) ed e) per prescrizione, con rideterminazione della pena per gli altri reati urbanistici. 1.2. Ai fini della determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione, l'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., dispone che «Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello». Secondo la giurisprudenza, la competenza a decidere sull'incidente di esecuzione spetta al giudice di appello quando, in riforma della sentenza di primo grado, abbia dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione. In motivazione, la Suprema Corte ha affermato che la sentenza di appello che dichiari l'estinzione di uno dei reati contestati non può definirsi priva di effetti riformatori rispetto alla pronuncia di primo grado, in quanto non incide esclusivamente sulla determinazione della pena, ma introduce una modificazione strutturale nella sentenza impugnata, escludendo l'affermazione di colpevolezza per uno dei reati contestati all'imputato; così Sez. 1, n. 42896 del 27/10/2009, Andreano, Rv. 245550 - 01. 2. Tali principi devono essere ribaditi. Pertanto, sussiste la competenza funzionale della Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione ex art. 665, comma 2, cod. proc. pen., poiché, con la sentenza del 19 ottobre 1994, irrevocabile il 13 marzo 1998, ha sia dichiarato l'estinzione di alcuni reati per prescrizione sia rideterminato la pena per gli altri reati urbanistici. P.Q.M. Dichiara la competenza della Corte di appello di Napoli, cui dispone trasmett
Sentenza Cassazione n. 45125/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris