CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 37855/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33875/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE FIRENZE n. 1064/2019 depositata il05/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di pace di Firenze respinse l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del verbale di accertamento, con il quale il Corpo di [OSCURATO:PERSONA] gli aveva contestato una serie di violazioni del Codice della Strada. A seguito di rituale impugnazione dell’opponente, il Tribunale di Firenze rigettò il gravame. Il giudice di appello – premesso che gli accertatori, incolonnati nell’autostrada A1 a causa di un incidente, avevano notato un’auto Fiat che percorreva la corsia preferenziale, senza dispositivi di emergenza e con il conducente, privo di cintura di sicurezza, intento a parlare al cellulare - ha affermato che l’intervento della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato pienamente legittimo, senza la necessità di indicare in relazione a quale specifico compito d’istituto avesse contestato l’infrazione. Ha aggiunto che la contestazione sarebbe stata legittima, ancorché effettuata oralmente, non essendo necessario, nell’immediatezza dei fatti, redigere e consegnare copia del verbale al trasgressore. Contro la predetta sentenza (n. 1064/2019) ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di tre motivi. Sono rimasti intimati la Prefettura di Firenze ed il Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la falsa applicazione dell’art. 12 comma 1° lett. f-bis del D. Lgs. n. 285/1992. A fronte del rilievo che, nel verbale, avrebbe dovuto essere precisato il servizio d’istituto effettivamente svolto nell’occasione, il Tribunale aveva trascurato di considerare che gli accertatori avrebbero omesso di indicare la necessaria correlazione tra il servizio di polizia stradale e l’espletamento di un qualsivoglia compito d’istituto. 2) Con il secondo mezzo, il Saponara si duole della violazione dell’art. 200 del D. Lgs. n. 285/1992, ex art. 360 n. 3 c.p.c., considerato che la redazione del verbale sarebbe avvenuta a distanza di sette giorni dalla contestazione dell’infrazione ed in assenza del presunto trasgressore, così impedendogli di inserire le proprie dichiarazioni. In particolare, l’omesso ritiro della patente esibita – come sarebbe dovuto accadere, ai sensi dell’art. 218 Cod. Strada, rispetto alla violazione dell’art. 176 comma 1° lett. c) Cod. Strada – avrebbe dimostrato la mancata contestazione di quest’ultima norma e la conseguente impossibilità di formulare le proprie osservazioni al riguardo. L’annullabilità del provvedimento sanzionatorio in caso di omessa contestazione immediata o della mancata indicazione nel verbale dei motivi per i quali non era stato possibile procedervi sarebbe derivata dall’interpretazione sistematica delle norme del codice della strada. 3) Il terzo rilievo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., l’omesso esame del fatto che, al momento dell’accertamento delle infrazioni non contestualmente verbalizzate, l’agente non avesse proceduto al ritiro della patente, sicché si sarebbe dovuto presumere come, tra le infrazioni oralmente contestate, non vi fosse anche quella relativa alla circolazione sulla corsia di emergenza. Inoltre, il ricorrente avrebbe contestato quanto scritto dagli accertatori nel verbale, preannunciando una querela di falso, poi non proposta per l’improvviso decesso del terzo trasportato. Il primo motivo è infondato. 4) E’ pacifico che, al momento dell’accertamento, gli agenti di [OSCURATO:PERSONA] si trovassero a bordo di un autoveicolo di servizio, diretti a svolgere “esercitazioni programmate”. Non v’è dubbio, dunque, che i suddetti agenti fossero in servizio – come ammette lo stesso ricorrente - ed in occasione della suddetta evenienza avessero potuto rilevare le infrazioni attribuite al Saponara. 4.1) L’art. 12 comma 1° lett. f-bis del Codice della Strada prevede che “L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: (f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.” La piana interpretazione della norma impone che l’inciso “in relazione ai compiti di istituto” debba essere riferito non solo al principale compito d’istituto (nella specie, quello riguardante lasorveglianza e la traduzione dei detenuti) ma anche a quelle attività a latere ma imprescindibili per un corpo di polizia pubblica, quali le esercitazioni. In tal senso, il Corpo di polizia penitenziaria, se di fatto non impiega pattuglie per l'espletamento esclusivo del servizio di polizia stradale sul territorio, tuttavia disimpegna tale attività durante l'espletamento dei propri compiti istituzionali sull’intero territorio nazionale. E’ dunque del tutto corretto il rilievo del Tribunale, che ha sottolineato come, nella circolare n. 71638 del 27 febbraio 2008, la correlazione con il servizio d’istituto dovesse estendersi anche alle funzioni di minor pregnanza. E’ inoltre da escludersi, ai fini della validità del verbale, la necessità di indicare i compiti d’istituto nella specie svolti. Il secondo motivo è infondato. 5) Per un verso, in tema di violazioni amministrative previste dal codice della strada, essendo insindacabili in sede giudiziaria le modalità di organizzazione del servizio che la P.A. appronta per la prevenzione e l'accertamento delle infrazioni, nel caso non si sia proceduto alla contestazione immediata nei confronti del trasgressore, l'indicazione nel verbale di una ragione che renda ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, comporta ipso facto la legittimità del verbale medesimo e della conseguente irrogazione della sanzione, senza che sussista alcun margine da parte del giudice di apprezzare nel concreto le scelte organizzative compiute dall'amministrazione ai fini dell'espletamento del servizio (Sez. 2, n. 19032 del 10 luglio 2008). 5.1) Per altro verso, la mancata disponibilità del modulo è stata ritenuta da questa Corte motivo legittimo di differimento della consegna del verbale, purché vi sia stata immediata contestazione orale, attesa la distinzione logica e giuridica esistente fra i tre momenti dell'accertamento, della verbalizzazione e della consegna di copia del verbale al trasgressore (Sez. 2, n. 14668 del 3 giugno 2008). 5.2) D’altronde, il Tribunale ha rilevato che “In tale verbale gli operanti della [OSCURATO:PERSONA] hanno riportato anche quanto detto dal Saponara al momento della contestazione, senza che egli abbia in alcun modo contestato quanto da loro scritto né affermato di aver fatto dichiarazioni che non erano state inserite”. 6) L’ultimo motivo – anche a voler per un attimo sottacere la considerazione che è stato evocato il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. in una situazione di “doppia conforme”, il che renderebbe la doglianza inammissibile (Sez. 6-2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 1, n. 26774 del 22 dicembre 2016) –è in ogni caso infondato. 6.1) Infatti, il ricorrente ritiene di ricavare dal fatto che al Saponara non fu ritirata immediatamente la patente, pur a seguito della violazione di cui all’art. 176 comma 1° lett. c) cod. strada, la conseguenza che neppure gli sarebbe stata contestata la medesima violazione. 6.2) In realtà, l’art. 218 Cod. strada afferma “Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente e' ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.” E’ evidente che, non potendo essere fatta menzione del ritiro nel verbale (per mancanza del medesimo), l’agente non avrebbe potuto pretendere la consegna del documento da parte del Saponara. Pertanto, il fatto del mancato ritiro della patente, nel contesto della situazione fattuale, non può considerarsi dirimente, rispetto alla paventata assenza di contestazione dell’infrazione. 6.3) Quanto, infine, alla denegata (da parte del ricorrente) assenza di obiezioni alla contestazione dell’infrazione, il punto non è stato oggetto di specifica censura, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., attenendo alla valutazione delle prove, né risulta sollevato nei gradi di merito. Al rigetto del ricorso non consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in mancanza di attività difensiva avversaria. La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo