CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 maggio 2026
Cassazione n. 16897/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 31/01/2024.Numero registro generale 17515/2024Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 16897/2026Data pubblicazione 29/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ricorre per la cassazione della sen-tenza della Corte d'Appello di Roma n. 674/2024, depositata il 31 gen-naio 2024, la quale nella regolare costituzione dell'appellata PRESI-[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] L'INFOR-MAZIONE E L'EDITORIA, ha respinto il gravame proposto dalla stessaodierna ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.17292/2019, pubblicata in data 12 settembre 2019.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]-STRI – [OSCURATO:PERSONA] L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. per l'odiernaudienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che:- alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. non risulta es-sere stata effettuata la comunicazione della fissazione diudienza nel rispetto del termine di cui all'art. 380-bis.1. c.p.c.;- ulteriormente, la stessa ricorrente, in data 24 febbraio 2026,ha depositato istanza di trattazione congiunta con il ricorsoR.G. 11692/2025, proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]'EDITORIA avverso la sentenza della Corte di Appello di Roman. 7564/2024, pubblicata il 3 dicembre 2024;Sez. S1 - R.G. 17515/2024 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 2 di 3Numero registro generale 17515/2024Numero sezionale 988/2026Numero di raccolta generale 16897/2026Data pubblicazione 29/05/2026- si osserva, infine, che i due ricorsi vengono entrambi a concer-nere la tematica dei contributi all'editoria di cui all'art. 4, Leggen. 250/1990 e che appare opportuna la trattazione in pubblicaudienza;- si rende, pertanto, necessario disporre il rinvio a nuovo ruolodel procedimento, in modo da consentire sia la fissazione dinuova udienza e la rinnovazione degli avvisi ex art. 380-bis.1.c.p.c. nel rispetto del termine di legge, sia la valutazione dellatrattazione congiunta con il ricorso R.G. 11692/2025, sia, in-fine, la discussione in pubblica udienza. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo, per la discus-sione in pubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 26 febbraio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 17515/2024 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 3 di 3