Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 1993

Cassazione n. 31943/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/06/1993 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si censura complessivamente la motivazione della sentenza in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. risultano generici in quanto privi di una reale articolata critica; considerato che, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non contengano la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980), nonché che è inammissibile per genericità dei motivi il ricorso se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che su detti punti esaustiva risulta la motivazione della Corte di merito che ha rilevato come il ricorrente, dopo essersi rifiutato di fornire i documenti, abbia aggredito fisicamente i militari al fine di evitare di essere condotto in caserma per l'identificazione (pag. 3 e 4 sentenza impugnata) così fornendo risposta alle censure formulate in sede di gravame; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenl:e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/06/1993 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si censura complessivamente la motivazione della sentenza in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. risultano generici in quanto privi di una reale articolata critica; considerato che, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non contengano la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980), nonché che è inammissibile per genericità dei motivi il ricorso se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che su detti punti esaustiva risulta la motivazione della Corte di merito che ha rilevato come il ricorrente, dopo essersi rifiutato di fornire i documenti, abbia aggredito fisicamente i militari al fine di evitare di essere condotto in caserma per l'identificazione (pag. 3 e 4 sentenza impugnata) così fornendo risposta alle censure formulate in sede di gravame; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenl:e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 31943/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris