CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01050/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12891/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresen- tata e difesa anche disgiuntamente dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Cesaro e ciagrAvv, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domicillata pressel !Q studio del primo in Roma, via Calabria n.56; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n.214/64/2013 depositata il 5 novembre 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 25 maggio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombar- dia, sez. staccata di Brescia, veniva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cremona n.147/3/11 con cui erano stati riuniti e dismessi i ricorsi proposti dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., esercente attività di macellazione e commercializzazione di carne suina, aventi ad oggetto quattro avvi- si di accertamento per Ires, Irap e Iva 2005, 2006, 2007 e 2008. 2. Le riprese seguivano un avviso di accertamento per le medesime imposte con riferimento all'anno 2009 emesso all'esito di una verifica fiscale da cui emergeva l'irregolare tenuta dei libri contabili e il repe- rimento di documenti di natura extracontabile, compendio da cui i verbalizzanti deducevano l'avvenuta cessione di prodotti di carne sui- na senza emissione delle relative fatture. 3. Nel quadro di un accertamento analitico induttivo ex art.39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973 veniva così rideterminata la per- centuale di incidenza delle vendite per il 2009 senza fattura sul totale dei ricavi dichiarati e la ricostruzione veniva applicata anche per gli anni 2005-8. 4. Il giudice d'appello non condivideva l'esito decisorio del giudice di prime cure e confermava integralmente l'impianto e la misura delle riprese oggetto degli avvisi impugnati. 5. Avverso la sentenza propone ricorso la contribuente, affidato ad un unico motivo che illustra con memoria, cui replica l'Agenzia delle En- trate con controricorso. Considerato che: 6. Con un unico motivo di ricorso - senza individuazione dei pertinenti paradigmi dell'articolo 360 primo comma cod. proc. civ. - la contri- buente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973, 54 comma 2 del d.P.R. n.633 del 1972 e 2697, 2727 e 2729 c.c. nonché l'omesso esame di fatti decisi- vi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. La contribuente si duole del fatto che il giudice d'appello avrebbe unilateralmente valu- tato il quadro probatorio, sia con riferimento alla documentazione ex- tracontabile reperita in sede di verifica sia quanto alle dichiarazioni rese dall'ex dipendente [OSCURATO:PERSONA], sia quanto alla misura del "nero" accertato. 7. Il motivo è inammissibile. Va ribadito che «Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di moti- vi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in sen- so sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonoma- mente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limi- tarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze proces- suali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la pro- pria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli ac- certamenti di fatto compiuti.» (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332). 8. Infatti, «Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzio- ne identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con rife- rimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne con- segue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i ca- ratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enun- ciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito.» (Cass. 22 settembre 2014 n. 19959). 9. Orbene, nel suo unico motivo, informe ai fini dell'art.360 primo comma c.p.c., la ricorrente prospetta aspetti misti di violazione di legge e di vizio motivazionale che, nondimeno, si risolvono una com- plessiva richiesta di rivalutazione del materiale probatorio posto dal giudice d'appello a base della decisione sfavorevole alla società, ma senza evidenziare l'esistenza di fatti decisivi e contrari all'accerta- mento compiuto dal giudice del merito, ritualmente introdotti nel pro- cesso e non valutati. 10. Tali non sono evidentemente i documenti extracontabili reperiti in sede di verifica, in particolare le «strisciate di calcolatrice che non ri- portano il nome di clienti ma di parenti degli amministratori» come si legge a pag.3 della sentenza impugnata che, incrociati con il contenu- to di un esposto del 10 settembre 2004 reso alla Guardia di finanza da ex dipendente della società con 14 anni di rapporto di lavoro pre- gresso, il cui contenuto è stato confermato nelle dichiarazioni rese dall'autore ai verbalizzanti il 15 dicembre 2009. Si tratta di elementi di prova già presi in carico dalla CTR e debitamente valutati nel senso di individuare incassi conseguenti alla vendita di merce senza emis- sione di fatture, sulla base di una motivazione immune da vizi logici anche quanto alla determinazione della misura del "nero", cui la so- cietà semplicemente contrappone la propria "rilettura" del fatto, se- condo un modus operandi inammissibile in sede di legittimità. 11. Il ricorso dev'essere in conclusione rigettato per inammissibilità del motivo e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 7.800,00 per compensi oltre Spese prenotate a debito. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma il 25 maggio 2021 Il