CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 febbraio 2026
Cassazione n. 27362/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del 11/02/2026 del GIP TRIBUNALE di TERAMO udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PGRitenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo ha provveduto, in qualità di giudice dell'esecuzione, sulla richiesta di correzione dell'errore materiale avanzata dalle parti e relativa ai capi E, F, G e H della sentenza della Corte d'appello del 21.11.2024 pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Ha così disposto la correzione della qualificazione giuridica di quei capi, «nel senso che ove è presente la parola "bis" la stessa debba ritenersi abrogata». 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, che ha dedotto vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 130, 648, 650 c.p.p. L'ordinanza è errata, in quanto la richiesta era di correggere l'originaria sentenza di primo grado del tribunale di Teramo che, quanto ai capi E ed F dell'imputazione relativi al reato di cui all'art. 624-bis c.p., nella parte afferente al calcolo della pena ometteva la dicitura «bis» dopo l'indicazione dell'art. 624, mantenendo invece la stessa dicitura nella rubrica iniziale. La questione era stata posta in particolare con riferimento al reato di cui al capo E, che era stato utilizzato per il calcolo della pena base come reato più grave. Per il capo F, invece, la contestazione risultava esatta e in relazione ad esso si formava il giudicato. Di conseguenza, il giudice dell'esecuzione ha violato l'art. 130 c.p.p., avendo proceduto alla correzione del provvedimento di un altro giudice su cui si era formato il giudicato. Inoltre, invece di provvedere alla correzione della sentenza quale giudice di primo grado, ha immotivatamente abrogato una parte dell'imputazione, in assenza di alcun riferimento a una riqualificazione giuridica che giustificasse tale intervento e così determinando in fase esecutiva un mutamento del titolo di reato del tutto ingiustificato. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 12. Come è noto, è esclusa la possibilità di procedere alla correzione dell'errore materiale quando l'eliminazione dell'errore comporti una modificazione essenziale dell'atto. Ciò è proprio quello che, secondo la prospettazione di ricorso e quel che emerge dal contenuto dell'ordinanza, si è verificato, dal momento che l'eliminazione della parola "bis" accanto alla menzione dell'art. 624 cod. pen. nella descrizione in diritto dei fatti imputati ne ha comportato una riqualificazione in me/ius, che rientra ordinariamente nello spettro delle modificazioni essenziali. L'ordinanza è motivata in modo talmente succinto da non far comprendere né le premesse della decisione infine assunta, né il tenore delle richieste avanzate dalle parti. Non dà parimenti conto, incorrendo in una censurabile carenza di motivazione, se le imputazioni fossero realmente relative al delitto di cui all'art. 624 cod. pen., se quindi l'aggiunta della parola "bis" accanto al menzionato articolo del codice penale fosse un mero errore, appunto materiale, o se, di contro, il giudizio e la sentenza avessero ad oggetto fatti ricondotti, bene o male in questa sede non importa, alla fattispecie di cui all'art. 624b1s cod. pen. Il pubblico ministero ricorrente ha, di contro, precisato che la richiesta era di correggere l'errore materiale della sentenza di primo grado che, nell'indicare il reato più grave su cui calcolare la pena (capo E), aveva fatto riferimento al reato di cui all'art. 624 c.p. senza farlo seguire dal "bis". Nei termini illustrati in ricorso e nella impossibilità, attesa la carenza di motivazione che connota l'ordinanza impugnata, di valutare l'ambito effettivo dell'intervento correttivo, va disposto l'annullamento con rinvio, in modo che il giudice rinnovi il giudizio secondo il principio per il quale, in sede di procedura di correzione dell'errore materiale, sono consentiti soltanto gli interventi di armonizzazione della estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, proprio perché detti interventi sono intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta - v. Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543 -. L'errore materiale a cui può porsi rimedio con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. ricorre soltanto a fronte di difformità meramente esteriori tra quanto deciso e quanto di quella decisione è graficamente rappresentato, ossia tra la volontà del decidente e la forma in cui essa è stata espressa, e sempre che la difformità sia rilevabile dal mero raffronto degli atti con il contenuto del provvedimento - Sez. 1, n. 3961 del 06/10/1993, Rutigliano, Rv. 195447 -. 23. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo - Ufficio GIP, che provvederà in applicazione dei principi fissati al precedente par. 2. P.Q P.Q.M