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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 36610/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BOLIVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 340 e 582 cod. pen.; Visto il ricorso e le conclusioni, depositate in data 11 luglio 2023, con le quali si insiste, da parte della difesa, per l'accoglimento dei motivi sottesi al ricorso medesimo; Considerato che il primo motivo di ricorso lamenta, in relazione al delitto di lesioni, una scorretta valutazione degli elementi istruttori operata nei gradi di merito con riferimento alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato, che sarebbe stata accertata solo in forza delle dichiarazioni della persona offesa, non corroborate ed, anzi, in contrasto con le altre risultanze probatorie; Rilevato che si tratta di una censura meramente reiterativa di questioni, peraltro di fatto, già esaminate, con puntuale motivazione, dalla decisione impugnata che ha specificamente argomentato sulla ritenuta attendibilità della persona offesa anche rispetto alle lesioni subite dalla stessa e alla condotta del ricorrente che, nonostante il referto, aveva addirittura negato di aver colpito la vittima (pag. 2), sicché detta motivazione, in quanto non manifestamente illogica, è insindacabile in questa sede di legittimità (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); Ricordato che, peraltro, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non trovano applicazione relativamente alle dichiarazioni della parte offesa, dichiarazioni che possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214) e che la sentenza impugnata si è posta nel solco di tale condivisibile principio; Rilevato che il secondo motivo di ricorso è anch'esso reiterativo di quello già articolato in appello quanto alla sussistenza del reato di cui all'art. 340 cod.pen. e rispetto al quale, parimenti, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che per 20 minuti la condotta dell'imputato ha causato un'interruzione di pubblico servizio perché l'autobus non si trovava al momento del fatto al capolinea bensì ad una fermata della linea di riferimento (pag. 3), argomentazione con la quale, del resto, il ricorrente neppure si confronta così incorrendo in un'ulteriore ragione di inammissibilità del motivo (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01);Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BOLIVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 340 e 582 cod. pen.; Visto il ricorso e le conclusioni, depositate in data 11 luglio 2023, con le quali si insiste, da parte della difesa, per l'accoglimento dei motivi sottesi al ricorso medesimo; Considerato che il primo motivo di ricorso lamenta, in relazione al delitto di lesioni, una scorretta valutazione degli elementi istruttori operata nei gradi di merito con riferimento alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato, che sarebbe stata accertata solo in forza delle dichiarazioni della persona offesa, non corroborate ed, anzi, in contrasto con le altre risultanze probatorie; Rilevato che si tratta di una censura meramente reiterativa di questioni, peraltro di fatto, già esaminate, con puntuale motivazione, dalla decisione impugnata che ha specificamente argomentato sulla ritenuta attendibilità della persona offesa anche rispetto alle lesioni subite dalla stessa e alla condotta del ricorrente che, nonostante il referto, aveva addirittura negato di aver colpito la vittima (pag. 2), sicché detta motivazione, in quanto non manifestamente illogica, è insindacabile in questa sede di legittimità (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); Ricordato che, peraltro, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non trovano applicazione relativamente alle dichiarazioni della parte offesa, dichiarazioni che possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214) e che la sentenza impugnata si è posta nel solco di tale condivisibile principio; Rilevato che il secondo motivo di ricorso è anch'esso reiterativo di quello già articolato in appello quanto alla sussistenza del reato di cui all'art. 340 cod.pen. e rispetto al quale, parimenti, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che per 20 minuti la condotta dell'imputato ha causato un'interruzione di pubblico servizio perché l'autobus non si trovava al momento del fatto al capolinea bensì ad una fermata della linea di riferimento (pag. 3), argomentazione con la quale, del resto, il ricorrente neppure si confronta così incorrendo in un'ulteriore ragione di inammissibilità del motivo (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01);Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
Sentenza Cassazione n. 36610/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris