CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39886/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Cagliari confermava la sentenza con cui il tribunale di Cagliari, in data 24.9.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 495, c.p., in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di insussistenza del reato innanzi indicato, in quanto l'imputato, dopo avere dichiarato agli agenti operanti, che avevano effettuato un controllo su strada, di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA], aveva fornito le sue esatte generalità una volta condotto presso gli uffici della polizia scientifica, nonché di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), c.p.. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure del tutto generiche e versate sul merito della determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, in parte, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Del resto il primo motivo di ricorso appare manifestamente infondato, posto che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, integra il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale di cui all'art. 495, c.p., la condotta di chi fornisce false generalità alla polizia all'atto della redazione di un verbale di identificazione, in quanto tali dichiarazioni sono destinate a divenire parte integrante del predetto verbale che costituisce atto pubblico (cfr. Cass., Sez. 1, n. 43718 del 15/11/2007, Rv. 238202; Cass., Sez. 5, n. 5622 del 26/11/2014, Rv. 262667). Come chiarito, inoltre, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità da tempo risalente, il reato di cui all'art 495, prima parte, c.p., si consuma nel momento stesso in cui le false dichiarazioni vengono rese e consiste nella violazione dell'obbligo di dichiarare o attestare il vero circa l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona. Né rileva che il pubblico ufficiale non possa essere, in concreto, tratto in inganno dalle dichiarazioni non veritiere, perché il reato sussiste indipendentemente dalla facilità o meno di accertare la verità (cfr. Cass., Sez. 5, n. 6558 del 13/04/1977, Rv. 135990). Il reato di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulle proprie qualità personali, destinata a essere riprodotta in un atto pubblico, di cui all'art. 495, c.p., pertanto, si consuma, come già detto, nel momento in cui le false dichiarazioni vengono rese, indipendentemente dalle circostanze che il pubblico ufficiale possa accertare o meno la qualità personale del dichiarante, ovvero che il pubblico ufficiale - constatata la falsità delle dichiarazioni - non le inserisca nell'atto o le inserisca con la menzione delle opportune verifiche, in quanto la destinazione a tale riproduzione costituisce un elemento qualificativo della condotta, di per sé idoneo a determinare una più intensa lesione dell'interesse protetto, che giustifica la più grave sanzione rispetto a quella prevista per la ipotesi di cui all'art. 496, c.p. (cfr. Cass., 5, n. 41710 del 26/09/2003; Cass., Sez. 5, n. 2307 del 26/01/1984, Rv. 163126). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa