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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 dicembre 2021

Cassazione n. 25322/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 11 dicembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato i provvedimenti, adottati il 3 dicembre 2021 e notificati il 9 dicembre 2021, con i quali era stato imposto ad [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo di presentarsi presso gli uffici di polizia in concomitanza con gli incontri sportivi della squadra di calcio del Palermo, ai sensi dell'art. 6

I. n. 401 del 1989.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante l'[OSCURATO:PERSONA], lamentando la violazione dell'art. 178 cod. proc. pen., a causa della adozione del provvedimento di convalida senza il rispetto del prescritto termine di 48 ore dalla notifica di quello del Questore di Palermo, in quanto tale provvedimento, adottato il 3/12/2021, era stato notificato il 9/12/2021 alle ore 20.30, il pubblico ministero ne aveva chiesto la convalida il 10/12/2021 e il Giudice per le indagini preliminari lo aveva convalidato il successivo 11/12/2021, senza indicazione dell'ora dell'adozione del provvedimento, né del suo deposito, cosicché esso risultava essere stato convalidato anteriormente allo spirare di detto termine, come si ricavava anche dalla attestazione di restituzione del fascicolo processuale al pubblico ministero nella stessa data, e cioè l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], alle ore 13, e quindi risultava nullo per violazione del diritto di difesa del sottoposto alla misura.

3. Ha proposto ricorso avverso la medesima ordinanza anche [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del medesimo difensore, che lo ha affidato a doglianze identiche, evidenziando che il provvedimento del questore era stato notificato al Pochì il 9/12/2021 alle ore 21.20 e convalidato il 11/12/2021, senza indicazione dell'ora e con la restituzione del fascicolo al pubblico ministero nella stessa data alle ore 13, senza esaminare la memoria difensiva depositata per conto dell'interessato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] alle ore 18.35, essendo già stato adottato il provvedimento di convalida, in violazione, anche in questo caso, del diritto di difesa riconosciuto al sottoposto dall'art. 24 Cost. e sanzionato a pena di nullità dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 4.

Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata, evidenziando come dall'esame degli atti risulti fondata l'eccezione difensiva relativa al mancato rispetto dell'orario in cui è stato convalidato il provvedimento del questore, non apposto sull'attestazione di deposito dell'atto.[OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati.

2. E' univoco nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività della convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di comparire presso un ufficio di polizia, prevista dall'art. 6, comma 2, legge 12 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., comporta la caducazione della stessa misura (così Sez. 3, n. 5624 del 08/07/2016, dep. 2017, Barrasso, Rv. 269244, che nell'annullare senza rinvio l'ordinanza di convalida priva dell'indicazione dell'ora di adozione, ha precisato che, in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari).

Nel caso in esame l'eccezione difensiva relativa al mancato rispetto dell'orario in cui è stato convalidato il provvedimento del questore risulta fondata, in quanto tale orario non è stato apposto sull'attestazione di deposito dell'atto (e anzi la restituzione di entrambi i fascicoli processuali al pubblico ministero nella stessa data alle ore 13 depone per l'adozione del provvedimento di convalida anteriormente alla scadenza del termine di 48 ore dalla notifica ai due ricorrenti).

Ne consegue che l'orario di deposito resta oggettivamente incerto, per cui il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio per violazione del diritto di difesa nei confronti di entrambi i ricorrenti, in quanto in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina formale e rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale degli atti giudiziari, compreso il rispetto del termine a difesa spettante ai sottoposti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia dei provvedimenti del Questore di Palermo in data 3/12/2021 limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla Cancelleria di comunicare il prese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 11 dicembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato i provvedimenti, adottati il 3 dicembre 2021 e notificati il 9 dicembre 2021, con i quali era stato imposto ad [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo di presentarsi presso gli uffici di polizia in concomitanza con gli incontri sportivi della squadra di calcio del Palermo, ai sensi dell'art. 6 I. n. 401 del 1989. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante l'[OSCURATO:PERSONA], lamentando la violazione dell'art. 178 cod. proc. pen., a causa della adozione del provvedimento di convalida senza il rispetto del prescritto termine di 48 ore dalla notifica di quello del Questore di Palermo, in quanto tale provvedimento, adottato il 3/12/2021, era stato notificato il 9/12/2021 alle ore 20.30, il pubblico ministero ne aveva chiesto la convalida il 10/12/2021 e il Giudice per le indagini preliminari lo aveva convalidato il successivo 11/12/2021, senza indicazione dell'ora dell'adozione del provvedimento, né del suo deposito, cosicché esso risultava essere stato convalidato anteriormente allo spirare di detto termine, come si ricavava anche dalla attestazione di restituzione del fascicolo processuale al pubblico ministero nella stessa data, e cioè l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], alle ore 13, e quindi risultava nullo per violazione del diritto di difesa del sottoposto alla misura. 3. Ha proposto ricorso avverso la medesima ordinanza anche [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del medesimo difensore, che lo ha affidato a doglianze identiche, evidenziando che il provvedimento del questore era stato notificato al Pochì il 9/12/2021 alle ore 21.20 e convalidato il 11/12/2021, senza indicazione dell'ora e con la restituzione del fascicolo al pubblico ministero nella stessa data alle ore 13, senza esaminare la memoria difensiva depositata per conto dell'interessato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] alle ore 18.35, essendo già stato adottato il provvedimento di convalida, in violazione, anche in questo caso, del diritto di difesa riconosciuto al sottoposto dall'art. 24 Cost. e sanzionato a pena di nullità dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 4. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata, evidenziando come dall'esame degli atti risulti fondata l'eccezione difensiva relativa al mancato rispetto dell'orario in cui è stato convalidato il provvedimento del questore, non apposto sull'attestazione di deposito dell'atto.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati. 2. E' univoco nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività della convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di comparire presso un ufficio di polizia, prevista dall'art. 6, comma 2, legge 12 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., comporta la caducazione della stessa misura (così Sez. 3, n. 5624 del 08/07/2016, dep. 2017, Barrasso, Rv. 269244, che nell'annullare senza rinvio l'ordinanza di convalida priva dell'indicazione dell'ora di adozione, ha precisato che, in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari). Nel caso in esame l'eccezione difensiva relativa al mancato rispetto dell'orario in cui è stato convalidato il provvedimento del questore risulta fondata, in quanto tale orario non è stato apposto sull'attestazione di deposito dell'atto (e anzi la restituzione di entrambi i fascicoli processuali al pubblico ministero nella stessa data alle ore 13 depone per l'adozione del provvedimento di convalida anteriormente alla scadenza del termine di 48 ore dalla notifica ai due ricorrenti). Ne consegue che l'orario di deposito resta oggettivamente incerto, per cui il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio per violazione del diritto di difesa nei confronti di entrambi i ricorrenti, in quanto in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina formale e rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale degli atti giudiziari, compreso il rispetto del termine a difesa spettante ai sottoposti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia dei provvedimenti del Questore di Palermo in data 3/12/2021 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il prese
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