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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2022

Cassazione n. 39889/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Perugia confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Città del Castello, in data 15.10.2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex artt. 110 e 582, c.p., in rubrica loro ascritto.

2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con autonomi atti di impugnazione, con cui lamentano la contraddittorietà ovvero la manifesta illogicità della motivazione.

Con memoria del 17.6.2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del Biscaro, insiste per l'accoglimento del ricorso.

3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, in quanto con essi vengono dedotti vizi di motivazione.

E, come è noto, trattandosi di impugnazione avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reato rientrante nella competenza del giudice di pace, il ricorso non può essere fondato sui vizi di motivazione contemplati dall'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., ma solo sui diversi vizi, di cui all'art. 606, co. 1, lett. a); b) e c), c.p.p., conformemente a quanto previsto dall'art. 606, co. 2 bis, c.p.p., inserito dall'art. 5, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Perugia confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Città del Castello, in data 15.10.2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex artt. 110 e 582, c.p., in rubrica loro ascritto. 2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con autonomi atti di impugnazione, con cui lamentano la contraddittorietà ovvero la manifesta illogicità della motivazione. Con memoria del 17.6.2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del Biscaro, insiste per l'accoglimento del ricorso. 3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, in quanto con essi vengono dedotti vizi di motivazione. E, come è noto, trattandosi di impugnazione avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reato rientrante nella competenza del giudice di pace, il ricorso non può essere fondato sui vizi di motivazione contemplati dall'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., ma solo sui diversi vizi, di cui all'art. 606, co. 1, lett. a); b) e c), c.p.p., conformemente a quanto previsto dall'art. 606, co. 2 bis, c.p.p., inserito dall'art. 5, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso