CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 ottobre 2025
Cassazione n. 28074/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3499/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] RICCI11 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE MACERAT A n. 2888 /202 3 depositata il 09/04/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Presidente dr.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si oppose al decreto di rigetto dell’istanza di liquidazione del gratuito patrocinio, emesso dal Tribunale di Macerata il 7 novembre 202 3, ma lo stesso Tribunale rigettò l’opposizione il 9 aprile2024. Sostenne il giudice dell’opposizione che il dies a quoper il computo del tempo utile per la prescrizione del diritto di credito del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato avrebbe dovuto corrispondere al giorno della pubblicazione del provvedimento conclusivo (19 luglio 2013), ossia della sentenza di appello. E siccome il diritto dei professionisti al compenso dell’opera prestata si sarebbe prescritto dopo tre anni, trattandosi di una prescrizione presuntiva ex art. 2956 comma 2° c.c., l’istanza di liquidazione – proposta il 3 luglio 2023 – sarebbe stata irrimediabilmente tardiva. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2956 c.c. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., atteso che il Tribunale avrebbe rigettato l’istanza, perché proposta dopo la consumazione del termine di prescrizione triennale. In realtà, il credito del difensore d’ufficio sarebbe stato soggetto all’ordinaria prescrizione decennale. Mediante il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2938 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché il Tribunale avrebbe illegittimamente rilevato d’ufficio la prescrizione triennale, in assenza di qualsivoglia eccezione della controparte. Le censur e, che possono essere scrutinate congiuntamente, sono fondate. L’ordinanza impugnata si è discostata dall’ormai pacifico principio, al quale questo Collegio intende dare continuità, secondo cui p er i crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione dello Stato non è possibile invocare la prescrizione presuntiva, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento(Sez. 6-2, n. 29543 del 14 novembre 2019). Ma anche ove si fosse trattato di una prescrizion e presuntiv a , disciplinatadagli artt. 2954 c.c. e seguenti cod. civ., sarebbe stato applicabile il principio di cui all'art. 2938c.c., che fa divieto al giudice di rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta(Sez. 2, n. 5959 del 1° luglio1996). In definitiva, il ricorso va accolto, nei limiti di cui in motivazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Il giudice del rinvio, che si designa nel Tribunale di Macerata in diversa composizione unipersonale, dovrà provvedere sulla istanza, attenendosi ai principi esposti ed occupandosi altresì del governo delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Macerata , in diversa composizione, anche per le spese del grado di legittimità. C