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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2024

Cassazione n. 24208/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANNATA' ANGELO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna - per quanto qui di interesse - ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva; - che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto, con separati atti, ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che il primo motivo del ricorso del Demarzo, oltre a essere completamente versato in fatto, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il secondo motivo del ricorso del Demarzo è manifestamente infondato, atteso che il termine massimo di prescrizione previsto per il reato in questione (pari a dodici anni e sei mesi), iniziato a decorrere con la dichiarazione di fallimento il 26 gennaio 2012, risulta decorso solo il 26 luglio 2024 e, dunque, dopo la pronuncia della sentenza di appello (emessa il 16 maggio 2024); che, dunque, il reato per il quale è intervenuta condanna, al momento della pronuncia della sentenza di appello, non era estinto; che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266); che deve essere ribadito che la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale, con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818; Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266); - che il terzo motivo del ricorso del Demarzo risulta inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine al tema dedotto con il ricorso in cassazione; - che il quarto motivo del ricorso del Demarzo è manifestamente infondato, atteso che «il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo nel caso di rinvio "a nuovo ruolo", poiché, nel diverso caso di rinvio ad udienza fissa, la lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per l'imputato contumace, che è rappresentato dal sostituto del difensore designato in udienza, sia per il difensore impedito, atteso che il sostituto assume per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all'udienza» (Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, Calvaruso, Rv. 264159); - che il primo motivo del ricorso del Cannatà, oltre a essere completamente versato in fatto, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 8 e 9 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il secondo motivo del ricorso del Cannatà è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fall., ha reso motivazione congrua in fatto e corretta in diritto (cfr. pagina 10 della sentenza impugnata); - che, con il terzo motivo, il Cannatà prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851); che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 10 della sentenza); - che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto motivi aggiunti, unitamente a «un'istanza di riesame della trattazione ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.»; - che «l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione» (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850); che "l'istanza di riesame" non contiene argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità del ricorso; - che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha presentato «un'istanza di trattazione in camera di consiglio»; - che «l'istanza di trattazione in camera di consiglio» non contiene argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità del ricorso; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANNATA' ANGELO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna - per quanto qui di interesse - ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva; - che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto, con separati atti, ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che il primo motivo del ricorso del Demarzo, oltre a essere completamente versato in fatto, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il secondo motivo del ricorso del Demarzo è manifestamente infondato, atteso che il termine massimo di prescrizione previsto per il reato in questione (pari a dodici anni e sei mesi), iniziato a decorrere con la dichiarazione di fallimento il 26 gennaio 2012, risulta decorso solo il 26 luglio 2024 e, dunque, dopo la pronuncia della sentenza di appello (emessa il 16 maggio 2024); che, dunque, il reato per il quale è intervenuta condanna, al momento della pronuncia della sentenza di appello, non era estinto; che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266); che deve essere ribadito che la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale, con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266); - che il terzo motivo del ricorso del Demarzo risulta inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine al tema dedotto con il ricorso in cassazione; - che il quarto motivo del ricorso del Demarzo è manifestamente infondato, atteso che «il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo nel caso di rinvio "a nuovo ruolo", poiché, nel diverso caso di rinvio ad udienza fissa, la lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per l'imputato contumace, che è rappresentato dal sostituto del difensore designato in udienza, sia per il difensore impedito, atteso che il sostituto assume per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all'udienza» (Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, Calvaruso, Rv. 264159); - che il primo motivo del ricorso del Cannatà, oltre a essere completamente versato in fatto, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 8 e 9 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il secondo motivo del ricorso del Cannatà è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fall., ha reso motivazione congrua in fatto e corretta in diritto (cfr. pagina 10 della sentenza impugnata); - che, con il terzo motivo, il Cannatà prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851); che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 10 della sentenza); - che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto motivi aggiunti, unitamente a «un'istanza di riesame della trattazione ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.»; - che «l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione» (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850); che "l'istanza di riesame" non contiene argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità del ricorso; - che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha presentato «un'istanza di trattazione in camera di consiglio»; - che «l'istanza di trattazione in camera di consiglio» non contiene argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità del ricorso; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i
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