CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 23198/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seillke le conclusioni del PG • «e e\'01e.,-10,(1.0‘ te-42.... C.-04( C. i U pot ( 9 c_c_of_t 4)-(-"2- .)I-ILCA-io /217 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 17 agosto 2021 il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - quale giudice della esecuzione - ha accolto la domanda di riconoscimento della continuazione introdotta da [OSCURATO:PERSONA] e relativa a fatti di reato giudicati in cinque diverse sentenze di condanna. Per l' effetto la pena è stata rideterminata in quella di anni quindici, mesi dieci e giorni quindici di reclusione ed euro 66.436,00 di multa. Le decisioni definitive hanno ad oggetto reati in tema di cessione di sostanze stupefacenti. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Quanto alla decisione emessa dalla Corte di Appello di Salerno e divenuta irrevocabile in data 18 aprile 2018, si evidenzia che la pena era stata già rideterminata in precedente incidente esecutivo (di cui si allega copia) . Di tale rideterminazione (anni due e mesi otto di reclusione) il G.E. non pare aver tenuto conto, posto che la quota di aumento per detta violazione di legge è stata determinata in anni due e mesi tre di reclusione (oltre la multa), con proporzione che non appare congrua e che lascia ipotizzare come il G.E. abbia preo quale punto di partenza la sanzione 'originaria' (anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione). 2.2 Quanto agli altri aumenti per la riconosciuta continuazione (quantificati in anni due e mesi sei, anni uno ed anni uno di reclusione) si evidenzia l'assenza di riferimenti ai criteri utilizzati per la determinazione. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La determinazione di tutti gli aumenti per la riconosciuta continuazione è stata operata senza alcuna indicazione dei criteri utilizzati, con sostanziale disapplicazione di quanto previsto dall'art. 133 cod.pen. Tale aspetto rappresenta - in quanto tale - un vizio della decisione, aderendo il Collegio al recente approdo interpretativo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 47127 del 24.6.2021, Pizzone, rv 28269) secondo cui in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Va peraltro ritenuto che effettivamente la determinazione relativa alla decisione divenuta irrevocabile in data 18 aprile 2018, per come realizzata, non abbia tenuto conto della rimodulazione già posta in essere con precedente provvedimento esecutivo. Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione degli aumenti di pena per la continuazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - Ufficio GIP. Così deciso il 10 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mogin