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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41268/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto, contestato in termini di rapina impropria, nella diversa fattispecie di furto in abitazione ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen., è manifestamente infondato; che la Corte di appello, sulla scorta della ricostruzione fattuale della vicenda, ha posto in luce come l'imputato/dopo essere entrato nella casa della vittima ed avere sottratto dei monili oro nella camera da letto, aveva immediatamente dopo usato violenza nei confronti di costei al fine di guadagnarsi la fuga; così correttamente configurando la fattispecie di rapina impropria che, come nota, costituisce una rapina "a tempi invertiti" nella quale, cioè, la violenza o la minaccia non figurano come modalità di azione tipica della sottrazione della cosa al detentore e del contestuale impossessamento da parte del suo autore, ma come mezzi diretti ad assicurare l'avvenuto impossessamento della cosa o per procurare l'impunità all'autore; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento della attenuante del fatto lieve e di quella prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. è, a sua volta, manifestamente infondato; ed invero, la Corte di appello (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) ha escluso entrambe le diminuenti valorizzando le concrete modalità del fatto, consistite nel sottrarre, in danno di una anziana donna di 84 anni, dei monili in oro, dopo essere entrato nella sua abitazione fingendosi un operatore del comune e nell'averle usato violenza spintonandola con conseguente caduta sul letto, così applicando correttamente, da un lato, i parametri valutativi espressamente indicati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 24 maggio 2023 e, dall'altro, il principio ermeneutico secondo cui ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, che lede non soltanto il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto, con la conseguenza che, solo ove la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati sia di speciale tenuità, può farsi luogo al riconoscimento della predetta circostanza attenuante ( S.U. n. 4124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095-02); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto, contestato in termini di rapina impropria, nella diversa fattispecie di furto in abitazione ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen., è manifestamente infondato; che la Corte di appello, sulla scorta della ricostruzione fattuale della vicenda, ha posto in luce come l'imputato/dopo essere entrato nella casa della vittima ed avere sottratto dei monili oro nella camera da letto, aveva immediatamente dopo usato violenza nei confronti di costei al fine di guadagnarsi la fuga; così correttamente configurando la fattispecie di rapina impropria che, come nota, costituisce una rapina "a tempi invertiti" nella quale, cioè, la violenza o la minaccia non figurano come modalità di azione tipica della sottrazione della cosa al detentore e del contestuale impossessamento da parte del suo autore, ma come mezzi diretti ad assicurare l'avvenuto impossessamento della cosa o per procurare l'impunità all'autore; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento della attenuante del fatto lieve e di quella prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. è, a sua volta, manifestamente infondato; ed invero, la Corte di appello (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) ha escluso entrambe le diminuenti valorizzando le concrete modalità del fatto, consistite nel sottrarre, in danno di una anziana donna di 84 anni, dei monili in oro, dopo essere entrato nella sua abitazione fingendosi un operatore del comune e nell'averle usato violenza spintonandola con conseguente caduta sul letto, così applicando correttamente, da un lato, i parametri valutativi espressamente indicati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 24 maggio 2023 e, dall'altro, il principio ermeneutico secondo cui ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, che lede non soltanto il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto, con la conseguenza che, solo ove la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati sia di speciale tenuità, può farsi luogo al riconoscimento della predetta circostanza attenuante ( S.U. n. 4124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095-02); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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