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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 21411/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza relativamente alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis. 1, cod. pen., e per il rigetto nel resto; uditi i difensori del ricorrente, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con atto dei propri difensori, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza in epigrafe indicata, che ha respinto la sua istanza di riesame ed ha confermato gli arresti domiciliari applicatigli per il reato di partecipazione ad un'associazione per delinquere operante nel settore dei giochi elettronici e delle scommesse in violazione della normativa di settore, fiscale e anti-riciclaggio, con l'aggravante dell'art. 416-bis.1, cod. pen..

2. Il ricorso deduce violazioni di legge e vizi di motivazione sotto tre profili.

2.1. In punto di gravità indiziaria, evidenzia: che, dei collaboratori di giustizia escussi, due (Zaffonte e Gioia) indicano l'indagato come dedito ad attività delittuose di tipo diverso da quelle che gli vengono addebitate, mentre gli altri (Femia e [OSCURATO:PERSONA]) nemmeno lo nominano; che non risultano ipotizzati a suo carico "reati-scopo" del sodalizio; che l'ordinanza non indica sulla base di quali elementi sia stata desunta la sua consapevolezza dell'attività illecita asseritamente svolta da quel gruppo, dal momento che in nessuna delle conversazioni richiamate dal Tribunale sono contenuti riferimenti a schede alterate o ad altre condotte illegali; che il suo ruolo di esattore del denaro contante presso gli esercenti, valorizzato a tal fine da quei giudici, potrebbe dimostrarne, al più, la consapevolezza di un'attività condotta in elusione della normativa fiscale, ma non in frode ai giocatori; la sua asserita "caratura criminale" e la sua amicizia con il ritenuto dominus di quell'attività, ovvero il coindagato [OSCURATO:PERSONA], non consentono di inferirne la necessaria affectio socíetatis, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale.

2.2. Si lamenta, in secondo luogo, la riferibilità al ricorrente dell'aggravante dell'art. 416-bis.1, cod. pen., sotto il profilo soggettivo.

L'ordinanza la giustifica per l'impiego da parte sua, in alcune occasioni, di metodi violenti con utenti ed esercenti e per i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi collaboratori, ritenuti inseriti in contesti mafiosi.

Obietta, però, il ricorso che la circostanza aggravante, nell'incolpazione provvisoria, viene ipotizzata sotto il profilo dell'agevolazione mafiosa e non del metodo, e che comunque l'ordinanza non spiega da dove si debba desumere la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] della finalità agevolativa mafiosa del [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi collaboratori.

2.3. Infine, la motivazione del provvedimento impugnato si rivelerebbe incoerente anche relativamente alle esigenze cautelari, avendo giustificato il pericolo di reiterazione criminosa in ragione dell'indole violenta del [OSCURATO:PERSONA], la quale, però, è evidentemente inconferente rispetto a reati della stessa specie di quelli ipotizzati a suo carico, che attingono beni giuridici del tutto diversi.

3. La difesa ha depositato motivi aggiunti, rilevando: I) che, nelle more, questa Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e che, inoltre, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia relative all'attività di costui nel settore dei videogiochi riguardano periodi anteriori a quello in rassegna e non coinvolgono in alcun modo [OSCURATO:PERSONA], né comunque risulta un'attività commerciale gestita in frode ai giocatori e con il coinvolgimento di almeno tre persone; II) che, relativamente all'aggravante dell'agevolazione mafiosa, il Tribunale del riesame ha omesso qualsiasi verifica di attendibilità dei collaboratori Gioia e Zaffonte, né ha indicato riscontri alle loro dichiarazioni; inoltre, da alcune conversazioni intercettate, risulterebbe la convinzione del [OSCURATO:PERSONA] per cui [OSCURATO:PERSONA] non fosse inserito nei locali circuiti criminali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso, in tema di gravità indiziaria, non è ammissibile, poiché volto essenzialmente ad una rivalutazione del materiale probatorio e manifestamente infondato nei suoi assunti qualificanti.

Dall'ordinanza emerge, senza alcuna effettiva confutazione da parte del ricorrente, che [OSCURATO:PERSONA] ed il suo socio occulto Orlando, un poliziotto in servizio in quel territorio, utilizzassero, nella gestione degli apparecchi da gioco elettronici, strumenti per l'alterazione dei meccanismi di gioco, impiegassero metodi violenti per far valere le proprie pretese, regolassero abitualmente i loro rapporti economici con gli esercenti mediante denaro contante, utilizzassero "teste di legno" per l'intestazione delle società e per la gestione delle sale da gioco.

Si tratta, all'evidenza, di indici altamente sintomatici di un esercizio in forme illegali di tale attività commerciale, in frode ai giocatori o, quanto meno, all'Erario.

Tanto premesso, non è vero che l'ordinanza non spieghi donde si desuma la piena consapevolezza di un tale situazione da parte del [OSCURATO:PERSONA].

Anzi, attraverso un'abbondante esposizione di dati investigativi, per la quasi totalità rivenienti dall'intercettazione di conversazioni, il Tribunale illustra in dettaglio il contributo offerto dal [OSCURATO:PERSONA] a quell'attività, da ritenersi senza dubbio essenziale e non occasionale, in quanto autore, dietro compenso, di "spedizioni punitive" verso esercenti inadempienti e giocatori furbi, nonché esattore del denaro contante dai gestori degli esercizi commerciali, ma anche quale collaboratore nell'allestimento di una nuova sala giochi e nell'individuazione del relativo intestatario fittizio.

Peraltro, semmai fosse vero quanto si deduce con il ricorso, e cioè che la raccolta del contante presso gli esercenti avrebbe potuto attestare la consapevolezza, da parte sua, di un'attività commerciale condotta in evasione delle imposte ma non anche in frode ai giocatori, l'ipotizzabilità dell'associazione per delinquere comunque non verrebbe meno, tale evidentemente essendo anche quella funzionale all'evasione fiscale, finalità, del resto, anch'essa specificamente indicata nella incolpazione provvisoria.2.

È fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, con cui si revoca in dubbio la possibilità di ravvisare l'aggravante della finalità agevolativa mafiosa.

A parte il riferimento ad un generico inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nella malavita del luogo, operato da un paio di collaboratori di giustizia, e la menzione di rapporti di parentela con soggetti che - parrebbe di capire - sarebbero inseriti nella "ndrangheta" (vale a dire suo suocero, [OSCURATO:PERSONA], sul quale, però, il Tribunale nulla di specifico aggiunge), l'ordinanza rimane pressoché silente non soltanto sulle ragioni dalle quali inferire l'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] in quegli àmbiti, ma soprattutto sul dato essenziale da cui poter desumere l'ipotizzata finalità agevolativa mafiosa: i rapporti, cioè, tra le società commerciali del duo [OSCURATO:PERSONA] e quell'associazione di tipo mafioso od alcune sue articolazioni.

Su questo punto, il vuoto di motivazione dev'essere necessariamente colmato e, a tal fine, il procedimento non può che essere restituito alla cognizione del Tribunale del riesame, trattandosi di valutazione di puro fatto.

S'impone, pertanto, per questa parte, l'annullamento dell'ordinanza con rinvio.

3. Tal ultima statuizione dev'essere, poi, necessariamente estesa anche al profilo delle esigenze cautelari e della scelta della misura: non soltanto perché, rimanendo in discussione la configurabilità dell'anzidetta aggravante, viene meno la presunzione legale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; ma altresì in quanto il legame o meno con àmbiti mafiosi incide in modo decisivo sull'esistenza e sulla consistenza del ritenuto rischio di reiterazione criminosa.

Anche su questo punto, dunque, l'ordinanza dev'essere annullata con rinvio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis. 1, cod. pen., e per l'effetto anche alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen..

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza relativamente alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis. 1, cod. pen., e per il rigetto nel resto; uditi i difensori del ricorrente, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con atto dei propri difensori, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza in epigrafe indicata, che ha respinto la sua istanza di riesame ed ha confermato gli arresti domiciliari applicatigli per il reato di partecipazione ad un'associazione per delinquere operante nel settore dei giochi elettronici e delle scommesse in violazione della normativa di settore, fiscale e anti-riciclaggio, con l'aggravante dell'art. 416-bis.1, cod. pen.. 2. Il ricorso deduce violazioni di legge e vizi di motivazione sotto tre profili. 2.1. In punto di gravità indiziaria, evidenzia: che, dei collaboratori di giustizia escussi, due (Zaffonte e Gioia) indicano l'indagato come dedito ad attività delittuose di tipo diverso da quelle che gli vengono addebitate, mentre gli altri (Femia e [OSCURATO:PERSONA]) nemmeno lo nominano; che non risultano ipotizzati a suo carico "reati-scopo" del sodalizio; che l'ordinanza non indica sulla base di quali elementi sia stata desunta la sua consapevolezza dell'attività illecita asseritamente svolta da quel gruppo, dal momento che in nessuna delle conversazioni richiamate dal Tribunale sono contenuti riferimenti a schede alterate o ad altre condotte illegali; che il suo ruolo di esattore del denaro contante presso gli esercenti, valorizzato a tal fine da quei giudici, potrebbe dimostrarne, al più, la consapevolezza di un'attività condotta in elusione della normativa fiscale, ma non in frode ai giocatori; la sua asserita "caratura criminale" e la sua amicizia con il ritenuto dominus di quell'attività, ovvero il coindagato [OSCURATO:PERSONA], non consentono di inferirne la necessaria affectio socíetatis, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale. 2.2. Si lamenta, in secondo luogo, la riferibilità al ricorrente dell'aggravante dell'art. 416-bis.1, cod. pen., sotto il profilo soggettivo. L'ordinanza la giustifica per l'impiego da parte sua, in alcune occasioni, di metodi violenti con utenti ed esercenti e per i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi collaboratori, ritenuti inseriti in contesti mafiosi. Obietta, però, il ricorso che la circostanza aggravante, nell'incolpazione provvisoria, viene ipotizzata sotto il profilo dell'agevolazione mafiosa e non del metodo, e che comunque l'ordinanza non spiega da dove si debba desumere la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] della finalità agevolativa mafiosa del [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi collaboratori. 2.3. Infine, la motivazione del provvedimento impugnato si rivelerebbe incoerente anche relativamente alle esigenze cautelari, avendo giustificato il pericolo di reiterazione criminosa in ragione dell'indole violenta del [OSCURATO:PERSONA], la quale, però, è evidentemente inconferente rispetto a reati della stessa specie di quelli ipotizzati a suo carico, che attingono beni giuridici del tutto diversi. 3. La difesa ha depositato motivi aggiunti, rilevando: I) che, nelle more, questa Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e che, inoltre, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia relative all'attività di costui nel settore dei videogiochi riguardano periodi anteriori a quello in rassegna e non coinvolgono in alcun modo [OSCURATO:PERSONA], né comunque risulta un'attività commerciale gestita in frode ai giocatori e con il coinvolgimento di almeno tre persone; II) che, relativamente all'aggravante dell'agevolazione mafiosa, il Tribunale del riesame ha omesso qualsiasi verifica di attendibilità dei collaboratori Gioia e Zaffonte, né ha indicato riscontri alle loro dichiarazioni; inoltre, da alcune conversazioni intercettate, risulterebbe la convinzione del [OSCURATO:PERSONA] per cui [OSCURATO:PERSONA] non fosse inserito nei locali circuiti criminali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, in tema di gravità indiziaria, non è ammissibile, poiché volto essenzialmente ad una rivalutazione del materiale probatorio e manifestamente infondato nei suoi assunti qualificanti. Dall'ordinanza emerge, senza alcuna effettiva confutazione da parte del ricorrente, che [OSCURATO:PERSONA] ed il suo socio occulto Orlando, un poliziotto in servizio in quel territorio, utilizzassero, nella gestione degli apparecchi da gioco elettronici, strumenti per l'alterazione dei meccanismi di gioco, impiegassero metodi violenti per far valere le proprie pretese, regolassero abitualmente i loro rapporti economici con gli esercenti mediante denaro contante, utilizzassero "teste di legno" per l'intestazione delle società e per la gestione delle sale da gioco. Si tratta, all'evidenza, di indici altamente sintomatici di un esercizio in forme illegali di tale attività commerciale, in frode ai giocatori o, quanto meno, all'Erario. Tanto premesso, non è vero che l'ordinanza non spieghi donde si desuma la piena consapevolezza di un tale situazione da parte del [OSCURATO:PERSONA]. Anzi, attraverso un'abbondante esposizione di dati investigativi, per la quasi totalità rivenienti dall'intercettazione di conversazioni, il Tribunale illustra in dettaglio il contributo offerto dal [OSCURATO:PERSONA] a quell'attività, da ritenersi senza dubbio essenziale e non occasionale, in quanto autore, dietro compenso, di "spedizioni punitive" verso esercenti inadempienti e giocatori furbi, nonché esattore del denaro contante dai gestori degli esercizi commerciali, ma anche quale collaboratore nell'allestimento di una nuova sala giochi e nell'individuazione del relativo intestatario fittizio. Peraltro, semmai fosse vero quanto si deduce con il ricorso, e cioè che la raccolta del contante presso gli esercenti avrebbe potuto attestare la consapevolezza, da parte sua, di un'attività commerciale condotta in evasione delle imposte ma non anche in frode ai giocatori, l'ipotizzabilità dell'associazione per delinquere comunque non verrebbe meno, tale evidentemente essendo anche quella funzionale all'evasione fiscale, finalità, del resto, anch'essa specificamente indicata nella incolpazione provvisoria.2. È fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, con cui si revoca in dubbio la possibilità di ravvisare l'aggravante della finalità agevolativa mafiosa. A parte il riferimento ad un generico inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nella malavita del luogo, operato da un paio di collaboratori di giustizia, e la menzione di rapporti di parentela con soggetti che - parrebbe di capire - sarebbero inseriti nella "ndrangheta" (vale a dire suo suocero, [OSCURATO:PERSONA], sul quale, però, il Tribunale nulla di specifico aggiunge), l'ordinanza rimane pressoché silente non soltanto sulle ragioni dalle quali inferire l'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] in quegli àmbiti, ma soprattutto sul dato essenziale da cui poter desumere l'ipotizzata finalità agevolativa mafiosa: i rapporti, cioè, tra le società commerciali del duo [OSCURATO:PERSONA] e quell'associazione di tipo mafioso od alcune sue articolazioni. Su questo punto, il vuoto di motivazione dev'essere necessariamente colmato e, a tal fine, il procedimento non può che essere restituito alla cognizione del Tribunale del riesame, trattandosi di valutazione di puro fatto. S'impone, pertanto, per questa parte, l'annullamento dell'ordinanza con rinvio. 3. Tal ultima statuizione dev'essere, poi, necessariamente estesa anche al profilo delle esigenze cautelari e della scelta della misura: non soltanto perché, rimanendo in discussione la configurabilità dell'anzidetta aggravante, viene meno la presunzione legale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; ma altresì in quanto il legame o meno con àmbiti mafiosi incide in modo decisivo sull'esistenza e sulla consistenza del ritenuto rischio di reiterazione criminosa. Anche su questo punto, dunque, l'ordinanza dev'essere annullata con rinvio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis. 1, cod. pen., e per l'effetto anche alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen..
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