CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 aprile 2021
Cassazione n. 46003/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 del TRIBUNALE DI PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pietro GAETA, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla misura della pena pecuniaria, con rideterminazione della stessa da parte della Corte in euro 50,00 di multa. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 13 aprile 2021 il Tribunale di Padova, ad esito del giudizio ordinario, condannava [OSCURATO:PERSONA]Errico alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 20 di multa per il reato di truffa, previo riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. 2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge panale, in quanto la multa è stata determinata in misura inferiore a quella di euro 50, prevista dall'art. 24 del codice penale. 3. Il ricorso è fondato. Secondo il diritto vivente, i limiti minimi di quindici giorni di reclusione e di euro 50 di multa, stabiliti rispettivamente dagli artt. 23 e 24 cod. pen., sono assoluti, tant'è che trovano applicazione anche in sede di patteggiamento: il principio è stato affermato in relazione sia alla pena della reclusione (cfr., ad es., Sez. 2, n. 5973 del 27/01/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246438; Sez. 6, n. 4917 del 03/12/2003, dep. 2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 229955; Sez. 2, n. 702 del 03/02/2000, Miccichè, Rv. 215398) che a quella della multa (Sez. 5, n. 7453 del 16/10/2013, Bertuzzi, Rv. 259530; Sez. 6, n. 25588 del 05/02/2013, Bennardo, Rv. 256807). A maggior ragione, la pena non può scendere sotto i limiti minimi previsti dalle suddette disposizioni generali per effetto del riconoscimento di circostanze attenuanti. La pena pecuniaria inflitta dal Tribunale di Padova, pertanto, è illegale per difetto. Conseguentemente, come richiesto anche dal Procuratore generale nella propria requisitoria, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., potendo provvedere questa Corte a correggere l'errore, rideterminando la pena pecuniaria nel minimo di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria inflitta che ridetermina in euro 50,00 di multa. Così deciso il 17 novembre 2021. Sentenza a motivazione semplificata. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] te Geppirio DEPOSITA