CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 45410/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Taranto 2. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Taranto 3. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Taranto 4. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Taranto 5. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Taranto 6. [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli 7. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli 8. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Taranto 9. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Taranto 10. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Taranto 11. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Taranto 12. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Taranto 13. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Taranto 14. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Taranto 15. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Taranto 16. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Taranto 17. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Taranto 18. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Taranto 19. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Taranto 20. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Bari 21. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Taranto 22. [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Taranto 23. [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Taranto avverso la sentenza del 23/09/2019 della Corte d'appello di Lecce. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in relazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dichiararsi inammissibili i ricorsi degli altri imputati; uditi i difensori degli imputati: Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Lecce, con sentenza pronunciata il 10 dicembre 2017 all'esito di giudizio abbreviato, riteneva gli odierni ricorrenti responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico e/o di plurime cessioni di hashish e cocaina (art. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), condannandoli alle pene di legge. )3C 2. La Corte d'appello di Lecce, preso atto della rinuncia parziale della maggior parte degli imputati ai motivi di gravame, confermava integralmente la sentenza di primo grado con riguardo alla ricostruzione probatoria dell'esistenza e operatività di tre distinti e autonomi gruppi criminali (capi A-D-E), dediti al traffico di ingenti quantitativi di cocaina e marijuana provenienti prevalentemente dal canale di approvvigionamento del quartiere Scannpia di Napoli (assicurato dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e in parte dal canale barese, localizzati nel contesto logistico e territoriale nel quartiere Paolo VI di Taranto. Le tre associazioni dedite al narcotraffico erano rispettivamente dirette: 1) la prima, preesistente e di tipo parentale, da [OSCURATO:PERSONA], dal cognato [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]; 2) la seconda, "doppiata" dalla prima sulla base di una stabile cointeressenza fra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], moglie del detenuto [OSCURATO:PERSONA] e cognata di Nicola e [OSCURATO:PERSONA] (incaricata della custodia dello stupefacente); 3) la terza, costituita dopo la rottura dei rapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dallo stesso Fago, da [OSCURATO:PERSONA], dai fratelli Angelo, Ivano e [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], referente del canale barese di approvvigionamento di partite di cocaina. La Corte, nel condividere le valutazioni espresse dal primo giudice, richiamava analiticamente i risultati delle indagini di polizia giudiziaria condotte dal Comando provinciale di Taranto del R.O.N.I., gli esiti dei servizi di OCP e del servizio di GPS installato nell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] per controllarne i viaggi e gli spostamenti, i sequestri di stupefacenti e l'inequivoco tenore dei numerosissimi dialoghi intercettati (trascritti negli stralci più significativi e concludenti, con riferimento alla posizione di ciascun imputato, imputazione per imputazione). E, di conseguenza, disattendeva tanto i motivi di gravame dei singoli imputati attinenti allo specifico ruolo apicale ad essi attribuito nelle diverse associazioni, quanto i comuni motivi d'impugnazione in punto di pretesa configurabilità delle ipotesi lievi di cui al sesto comma dell'art. 74 o al quinto connma dell'art. 73 per i plurimi acquisti e cessioni, in considerazione delle dimensioni rilevanti, della consistenza e della frequenza dell'attività di approvvigionamento, spaccio e distribuzione capillare di stupefacenti nel territorio, dimostrative dell'inserimento dei vari imputati in una più larga rete di narcotraffico. Tenuto conto della scelta processuale di rinunziare parzialmente ai motivi di gravame la Corte territoriale riconosceva tuttavia agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Nicola e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Chiulli, [OSCURATO:PERSONA], Cocciolo, [OSCURATO:PERSONA], Cellamare, Cosa, Fagotti, Angelo, Ivano e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche, per alcuni di essi dichiarate equivalenti alla contestata recidiva ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Chiulli, [OSCURATO:PERSONA], Cocciolo, Cosa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), riducendo pertanto la pena detentiva a ciascuno inflitta dal primo giudice, la cui misura di base veniva viceversa ritenuta adeguata alla pluralità e gravità delle condotte, unificate nel vincolo della continuazione, e alla personalità del singolo prevenuto. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur ritenuti motivatamente immeritevoli delle attenuanti generiche, la parziale riduzione della pena veniva giustificata per il primo dall'esclusione dell'addebito relativo all'episodio di acquisto del quantitativo di stupefacente di cui al capo A2) e per gli altri due dalla più favorevole quantificazione degli aumenti di pena per la continuazione. La Corte non riconosceva per [OSCURATO:PERSONA] la continuazione esterna, in considerazione dell'assenza di unitarietà della rappresentazione e della deliberazione criminosa, rispetto al fatto di illecita detenzione di 1 kg. di cocaina commesso il 29 novembre 2014 e giudicato con sentenza di condanna del 17 aprile 2015 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, irrevocabile il 7 gennaio 2016: era dirimente la distanza temporale degli episodi contestati nel presente procedimento rispetto alla partecipazione a un'associazione dedita al narcotraffico chiusa un anno prima, nel novembre 2013. 3.1. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno denunziato l'illogicità e la contraddittorietà della sentenza di appello circa l'affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione, in un ruolo apicale, al vincolo associativo di cui al capo A), basata solo sull'ambiguo contenuto di conversazioni captate fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto: - all'affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione, nel ruolo verticistico di fornitore e garante del canale di approvvigionamento napoletano della droga, alle associazioni di cui ai capi A e D; - all'ingiustificato disconoscimento delle ipotesi di lieve entità prefigurate dagli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, d.P.R. 309/90 in riferimento alle fattispecie associative e ai singoli episodi di acquisto e spaccio di stupefacenti contestati; - al complessivo trattamento sanzionatorio, anche con riguardo agli aumenti fissati per la continuazione. 3.3. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto: - all'affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione, in un ruolo apicale, all'associazione di cui al capo A; - all'ingiustificato disconoscimento delle ipotesi dì lieve entità prefigurate dagli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, d.P.R. 309/90 in riferimento alle fattispecie associative e ai singoli episodi di acquisto e spaccio di stupefacenti contestati ai 4 q- ( capi Al) e A5), censure queste ultime ribadite con la memoria difensiva depositata in data 8 ottobre 2021. 3.4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione circa l'ingiustificato diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. 3.5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto all'ingiustificato disconoscimento delle ipotesi di lieve entità prefigurate dagli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, d.P.R. 309/90 in riferimento alle fattispecie associative e ai singoli episodi di acquisto e spaccio di stupefacenti contestati. 3.6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] si lamenta del trattamento sanzionatorio, con specifico riguardo all'entità degli aumenti di pena fissati per la continuazione. 3.7. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], premesso che la Corte territoriale non aveva rilevato che l'imputato, presente in videoconferenza, aveva dichiarato di rinunziare a tutti i motivi di gravame ad esclusione di quello afferente al trattamento sanzionatorio (considerandolo viceversa come rinunciante: errore materiale, questo, corretto con ordinanza dell' 8 ottobre 2020), ha chiesto l'annullamento della sentenza di appello, laddove tale scelta processuale non è stata valorizzata, come per gli altri imputati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Nicola e [OSCURATO:PERSONA], e altri), in termini di riconoscimento delle attenuanti generiche e di mitigazione della pena. 3.8. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto all'ingiustificato disconoscimento delle ipotesi di lieve entità prefigurate dagli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, d.P.R. 309/90 in riferimento alle fattispecie associative e ai singoli episodi di acquisto e spaccio di stupefacenti contestati. 3.9. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno denunziato, con distinti ricorsi, la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto: - all'affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione, nel ruolo verticistico di fornitore barese dello stupefacente e di coordinatore della gestione del traffico di droga, all'associazione criminale di cui al capo E), nonché per i singoli delitti fine di spaccio contestati. 3.10. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], dopo avere proposto ricorso per cassazione, hanno dichiarato di rinunziare allo stesso con atto del 4 gennaio 2021. 3.11. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto: - all'ingiustificato disconoscimento delle ipotesi di lieve entità prefigurate dagli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, d.P.R. 309/90 in riferimento alla fattispecie associativa di cui al capo E) e ai singoli episodi di acquisto e spaccio di stupefacenti contestati; - all'immotivato diniego del vincolo di continuazione esterna rispetto al fatto di illecita detenzione di 1 kg. di cocaina commesso il 29 novembre 2014 e giudicato con sentenza di condanna del 17 aprile 2015 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, irrevocabile il 7 gennaio 2016. 3.12. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto all'ingiustificato disconoscimento della ipotesi di lieve entità prefigurata dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90 in riferimento alla fattispecie associativa di cui al capo A). 3.13. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione circa la valutazione complessiva delle prove a sostegno dell'affermazione di responsabilità del ricorrente e di adeguatezza del trattamento sanzionatorio. 3.14. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto all'ingiustificato disconoscimento delle ipotesi di lieve entità prefigurata dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 in riferimento all'episodio di spaccio di stupefacenti contestato nel capo C). 3.15. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto: - all'ingiustificato disconoscimento delle ipotesi di lieve entità prefigurate dagli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, d.P.R. 309/90 in riferimento alla fattispecie associativa di cui al capo D) e ai singoli episodi di acquisto e spaccio di stupefacenti contestati; - al complessivo trattamento sanzionatorio, anche con riguardo agli aumenti fissati per la continuazione. 3.16. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], con distinti ricorsi, hanno denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto: - alla qualificazione dell'imputato come capo e promotore dell'associazione criminale contestata sub D), avendone solo finanziato l'unica fornitura di droga; - all'ingiustificato disconoscinnento delle ipotesi di lieve entità prefigurate dagli artt. 74, connma 6, d.P.R. 309/90 e 73, comma 5, d.P.R. 309/90 in riferimento alla fattispecie associativa di cui al capo D) e ai singoli episodi di acquisto e spaccio di stupefacenti contestati; - al complessivo trattamento sanzionatorio, anche con riguardo agli aumenti fissati per la continuazione. 3.17. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto: - all'ingiustificato disconoscimento delle ipotesi di lieve entità prefigurate dagli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, d.P.R. 309/90 in riferimento alla fattispecie associativa di cui al capo E) e ai singoli episodi di acquisto e spaccio di stupefacenti contestati. 3.18. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto: - alla valutazione delle prove a sostegno dell'affermazione di responsabilità in ordine alla fattispecie associativa di cui al capo A), nel ruolo di custode della droga del gruppo criminale, e al reato fine di detenzione e spaccio di stupefacenti contestato nel capo A33); - all'ingiustificato disconoscimento delle ipotesi di lieve entità prefigurate dagli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, d.P.R. 309/90; - al complessivo trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al diniego delle attenuanti generiche. In data 6 ottobre 2021 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato "motivi aggiunti" con i quali ha ribadito le censure in punto di partecipazione all'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 e di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (capo A33). Ulteriori censure vengono ribadite con riguardo alla mancata riconduzione del reato di cui al capo A33) all'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e alla applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., nonché al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo all'ingiustificato diniego delle attenuanti generiche. 3.19. Ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], censurando la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata disapplicazione della recidiva e all'entità degli aumenti di pena fissati per la continuazione. 3.20. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto: - alla valutazione delle prove a sostegno dell'affermazione di responsabilità in ordine alla fattispecie associativa di cui al capo E); - all'ingiustificato disconoscimento delle ipotesi di lieve entità prefigurate dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90; - al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della speciale diminuente per la qualità di collaboratore di giustizia che avrebbe assunto nel tempo, ai sensi del comma 7 degli artt. 74 e 73 citt. 3.21. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto l'ingiustificato disconoscinnento della ipotesi di lieve entità prefigurata dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per gli episodi contestati di spaccio di droga, censure ribadite con la memoria depositata il 9 ottobre 2021. 3.22. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], con distinti ricorsi, hanno denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto: - alla qualificazione dell'imputato come capo, promotore e dirigente dell'associazione criminale contestata sub D), avendone solo finanziato l'unica fornitura di droga; - all'ingiustificato disconoscimento delle ipotesi di lieve entità prefigurate dagli artt. 74, comma 6, d.P.R. 309/90 e 73, comma 5, d.P.R. 309/90 in riferimento alla fattispecie associativa di cui al capo D) e ai singoli episodi di acquisto e spaccio di stupefacenti contestati. 3.23. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto all'ingiustificato disconoscimento dell'ipotesi di lieve entità prefigurata dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 in riferimento al singolo episodio di acquisto e spaccio di stupefacenti contestato nel capo D5); - al complessivo trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] per la sopravvenuta rinuncia al ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si palesano altresì inammissibili per difetto di specificità delle ragioni che li sorreggono i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aventi esclusivamente ad oggetto la dosimetria della pena, anche con riguardo agli aumenti fissati per la continuazione, all'applicazione della recidiva o all'apprezzamento di valenza delle attenuanti generiche, a fronte delle argomentate valutazioni esplicitate dai giudici di merito a sostegno delle relative statuizioni, tenuto conto dell'effettivo disvalore dei plurimi fatti criminosi e della personalità dei singoli imputati. 2. I motivi di ricorso degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Cosa (il quale aveva, tra l'altro, espressamente rinunciato al motivo di gravame sulla responsabilità, insistendo solo con riguardo al trattamento sanzionatorio), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in punto di pretesa violazione di legge e mancanza o illogicità della motivazione della sentenza impugnata, circa la ricostruzione probatoria dei fatti e il giudizio di attribuzione della responsabilità per i reati associativi e/o per i delitti fine ad essi rispettivamente ascritti, si palesano manifestamente infondati e per taluni versi aspecifici, siccome meramente riproduttivi delle censure da essi già svolte in sede di gravame e motivatamente disattese dalla Corte d'appello. Entrambi i giudici di merito hanno invero condiviso la ricostruzione delle vicende con un comune apparato argomentativo, caratterizzato da linearità espositiva e congruità logica. Il quadro probatorio attinente alla genesi e all'operatività delle tre, diverse e autonome, strutture associative succedutesi nel tempo (a causa di una grave frattura nei rapporti tra gli originari sodali per assenti ammanchi di denaro e droga) e alla consumazione dei singoli delitti fine, nei termini analiticamente illustrati dal giudice di primo grado con dovizia di dettagliati riferimenti, imputazione per imputazione, e sostanzialmente condivisi dalla Corte territoriale, risulta saldamente ancorato a un ampio ed esauriente coacervo di prove. Vengono posti in rilievo non solo gli esiti delle operazioni investigative (i servizi di osservazione, controllo e pedinamento, le rilevazioni del sistema GPS installato nell'auto di [OSCURATO:PERSONA] circa i numerosi viaggi fra Taranto e Napoli, funzionali all'approvvigionamento della droga dai coniugi [OSCURATO:PERSONA]), esitate nel sequestro di stupefacenti e negli arresti, ma anche l'inequivoco tenore delle conversazioni intercettate, rispetto alle quali neppure gli imputati hanno in realtà offerto valide spiegazioni alternative. Dei colloqui captati, già ampiamente richiamati nella sentenza di primo grado e il cui contenuto appare chiaro, sono stati trascritti in motivazione gli stralci più significativi, con puntuale riferimento alle imputazioni formulate nei confronti di ciascun imputato e agli specifici e stabili ruoli da essi svolti all'interno delle diverse e autonome associazioni dedite al narcotraffico, nella sistematica attività di approvvigionamento, deposito, custodia, confezionamento e spaccio di cocaina e marijuana sul mercato di Taranto, nonché nella realizzazione delle singole condotte di acquisto dai fornitori e di cessione ai vari acquirenti. 2.1. Con specifico riguardo ai motivi di ricorso formulati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla qualifica di capi e organizzatori delle associazioni criminali di rispettiva appartenenza (capi A-D- E), nonché da [OSCURATO:PERSONA] in merito al ruolo di partecipe dell'associazione sub A) e da [OSCURATO:PERSONA] come partecipe dell'associazione sub E), ne va rilevata la aspecificità - siccome meramente riproduttivi degli argomenti già proposti e disattesi dalla Corte di appello - e la manifesta infondatezza per le seguenti ragioni. Dai numerosi colloqui intercettati emerge non solo l'essenzialità della posizione apicale di [OSCURATO:PERSONA] per la gestione e la coesione dell'attività criminale dei vari gruppi succedutisi nel tempo, ai quali assicurava lo stabile approvvigionamento di stupefacente soprattutto da parte dei coniugi napoletani [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], ma anche il fondamentale ruolo organizzativo e decisionale di [OSCURATO:PERSONA] nella associazione sub A). Questi, in veste di "pacificatore" nella lite fra [OSCURATO:PERSONA] e il cognato [OSCURATO:PERSONA], offriva la sua "copertura" quale uomo più fidato del capo e si dichiarava pronto a proseguire il rapporto associativo, programmando le future operazioni di approvvigionamento della droga anche dopo l'estromissione di [OSCURATO:PERSONA]. Analoghi rilievi vanno svolti alla luce delle acquisite captazioni quanto alla qualifica attribuita a [OSCURATO:PERSONA] di "capo padrone" (come viene definito dai sodali) e organizzatore dell'associazione sub A), in posizione paritaria con il cognato [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA]: egli, infatti, dopo l'allontanamento di [OSCURATO:PERSONA], si attiva per riallacciare i rapporti col canale di approvvigionamento napoletano, recandosi personalmente più volte a Napoli per garantire le forniture di droga. Circa la posizione apicale assunta da [OSCURATO:PERSONA] nel gruppo criminale sub E) - il ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi di appello tranne quelli relativi al ruolo di capo e al trattamento sanzionatorio - ancora una volta dagli esiti delle indagini di polizia giudiziaria e dal preciso tenore delle plurime conversazioni intercettate emergono con chiarezza sia i termini dell'alleanza di affari instauratasi fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (questi procacciava acquirenti al primo dietro lauti compensi) dopo la dissociazione di [OSCURATO:PERSONA], sia la intensa prosecuzione dei rapporti con il tradizionale fornitore napoletano [OSCURATO:PERSONA] e con il nuovo fornitore barese [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di partite di droga da immettere sul mercato. Con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], la funzione direttiva nell'associazione sub D) costituita da [OSCURATO:PERSONA] dopo l'allontanamento di [OSCURATO:PERSONA], viene logicamente desunta, alla stregua dei colloqui captati e delle indagini di polizia giudiziaria, dalla concreta partecipazione dello stesso, unitamente al fratello Angelo, alle più importanti decisioni del gruppo criminale sulle modalità di consegna e immissione sul mercato e sul prezzo di consistenti quantitativi di cocaina. Il ruolo ascritto a [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], detenuto, e cognata di Nicola e [OSCURATO:PERSONA], quale "custode" dello stupefacente del gruppo sub A), è stato correttamente affermato dai giudici di merito, che hanno valorizzando probatoriamente - con un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità - il rinvenimento e il sequestro presso l'abitazione familiare di un consistente quantitativo di marijuana (gr. 1446), oltre a somme di denaro e alla composita attrezzatura per il confezionamento della droga, nonché i contenuti delle molteplici conversazioni intercettate fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e fra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché dei messaggi scambiati dalla [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto dei colloqui captati sono invero, oltre le circostanze della detenzione di un "pacco" con circa mezzo kg. di cocaina (capo 33), la pur criticata scelta del luogo di occultamento della droga presso l'unità abitativa della [OSCURATO:PERSONA], nella quale essa veniva portata o da cui veniva prelevata in rilevanti quantitativi e l'entità della retribuzione pretesa per lo stabile compito affidato all'imputata. Quanto, infine, alla contestata affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione al gruppo criminale sub E), in qualità di stabile fornitore dello stupefacente proveniente da Bari, osserva il Collegio che la conforme decisione di entrambi i giudici del merito è basata sull'inequivoco tenore delle conversazioni intercettate (confermate dalle rilevazioni del GPS circa gli spostamenti in autovettura), riferite alle non occasionali ma programmate trasferte di [OSCURATO:PERSONA] a Bari per approvvigionarsi da [OSCURATO:PERSONA], per conto del gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di notevoli partite di cocaina e per il pagamento del prezzo pattuito secondo consolidate modalità, in una relazione stabile di contiguità e continuità seppure per un breve arco temporale. 2.2. I giudici di merito, dopo avere preso in esame e disatteso ogni argomento richiamato dalle difese per destrutturare l'impianto accusatorio, hanno quindi tratto il concorde convincimento della responsabilità dei ricorrenti. Sicché è evidente la manifesta infondatezza delle doglianze degli stessi in punto di responsabilità, posto che l'intero apparato argomentativo delle sentenze dei giudici di merito muove attorno alla ricostruzione dei fatti offerta dagli elementi probatori valutati nel loro complesso. 3. Nello stesso tempo, sono state ritenute prive di pregio le tesi in subordine avanzate dai suddetti ricorrenti e in via principale dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Cellamare, Fagotti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (anch'esse già respinte dal primo giudice), in ordine alla pretesa qualificazione dei fatti come di lieve entità ex artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, d.P.R. 309/90. E ciò alla luce dei dati inconfutabili relativi alla consistenza quantitativa e alla frequenza dell'attività di spaccio, al vasto numero degli acquirenti e allo svolgimento dell'attività criminosa nello stabile contesto di gruppi organizzati per lo spaccio sistematico di droga nel territorio di Taranto, in contatto con vari canali di approvvigionamento, napoletani e baresi, nonché al ruolo rivestito da ciascuno dei ricorrenti nel sodalizio criminale. E poiché entrambi i giudici di merito hanno argomentato con considerazioni scevre da illogicità manifesta e corrette in linea di diritto, risulta evidente che i ricorrenti nella sostanza sollecitano una non consentita rilettura delle emergenze probatorie, pure a fronte di una motivazione - quella della Corte territoriale - puntualmente argomentata in fatto, perciò insindacabile da parte della Corte di legittimità. 4. Affatto generiche e quindi inammissibili si palesano infine le doglianze dei ricorrenti in punto di concreta dosimetria della pena, anche con riferimento ai criteri di determinazione degli aumenti per la continuazione, di valenza o addirittura diniego per taluni di essi delle attenuanti generiche, di applicazione o meno della recidiva. La concreta entità delle pene complessivamente inflitte a ciascun imputato è stata giudicata dalla Corte d'appello congrua e adeguata alla pluralità e gravità delle condotte, al ruolo apicale o meno rivestito nell'organizzazione, alla personalità e alla capacità a delinquere di ciascuno di essi, puntualmente delineata. Sicché, tutte le relative censure si palesano prive di pregio, a fronte delle motivate ragioni che i giudici di merito hanno concordemente addotto a sostegno delle relative statuizioni, tenuto conto dell'effettivo disvalore dei plurimi fatti criminosi e della personalità degli imputati, ritenuti giustificatamente e insindacabilmente immeritevoli di un più mite trattamento sanzionatorio. Va in particolare rimarcata l'inammissibilità della doglianza difensiva della [OSCURATO:PERSONA] circa l'omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., trattandosi di richiesta genericamente formulata e peraltro neppure dedotta fra i motivi di appello. Quanto allo specifico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], correttamente la Corte territoriale ne ha disatteso la pretesa che fosse riconosciuta la continuazione esterna dei delitti contestati nel presente procedimento rispetto al fatto di illecita detenzione di 1 kg. di cocaina commesso il 29 novembre 2014 e giudicato con sentenza di condanna del 17 aprile 2015 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, irrevocabile il 7 gennaio 2016. La distanza temporale di tale episodio rispetto alla consumazione dei reati fine contestati nel presente procedimento, con riguardo alla partecipazione a un'associazione dedita al narcotraffico chiusa un anno prima, nel novembre 2013, giustifica infatti il motivato e insindacabile apprezzamento negativo circa la sussistenza del presupposto della unitarietà della rappresentazione e della deliberazione criminosa. Come pure risulta affatto generica, siccome sprovvista di qualsiasi allegazione che la supporti, la pretesa azionata per la prima volta dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di un'ulteriore riduzione di pena, nella asserita qualità di collaboratore di giustizia, il quale si sia adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti (art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90), ovvero per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti (art. 73, comma 7, d.P.R. cit.). Basti considerare che le dichiarazioni di tipo asseritamente collaborativo sono state rese al P.M. il 10 luglio 2020, quindi in epoca ben successiva alla sentenza di appello del 23 settembre 2019. 5. Appare per contro fondata la censura avanzata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per la manifesta illogicità della motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche. Invero, la Corte di appello ha pretermesso di rilevare che l'imputato, presente in videoconferenza, aveva dichiarato di rinunziare a tutti i motivi di gravame ad esclusione di quello afferente al trattamento sanzionatorio (considerandolo viceversa come rinunciante per un mero errore materiale, poi corretto con ordinanza in data 8 ottobre 2020). Con la conseguenza che la delineata scelta processuale non è stata affatto presa in considerazione, né valorizzata dalla Corte territoriale, a differenza di quanto è avvenuto per gli altri appellanti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Nicola e [OSCURATO:PERSONA] ecc.), in termini di riconoscimento delle richieste attenuanti generiche e di mitigazione della pena. La sentenza impugnata va dunque annullata sul punto con rinvio ad altra sezione della medesima Corte. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi degli imputati - fatto salvo, come si è detto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - vanno dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno - ad esclusione del rinunciante Coccioli - della somma ritenuta equa di euro tremila alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine ai reati a lui ascritti. Dichiara inammissibile per intervenuta rinuncia il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]