CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19170/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 485 e 491 cod. pen., per avere i giudici di merito affermato la responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato di ricettazione, nonostante la depenalizzazione della condotta di falsità in scrittura privata, assunta a delitto presupposto, risulta manifestamente infondato, essendo in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «La ricettazione di un assegno bancario con clausola di non trasferibilità oggetto di falsificazione conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del presupposto reato di falso in scrittura privata, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa» (Sez. 2, n. 32775 del 30/06/2021, Briglia, Rv. 281859 - 01); che, peraltro, il reato presupposto è costituito, a ben vedere, dal furto del titolo di credito; ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in relazione alla omessa applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 , Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610) ha congruamente indicato le ragioni poste a base del diniego (si veda pag. 4, sull'assenza di elementi positivamente valorizzabili come sintomo di resipiscenza e rivalutazione, le modalità della condotta e il cospicuo ammontare dell'assegno oggetto di ricettazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIl Consigliere Estensore La PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] - 1-1-1" p,P ¦ DEPO. ° • -- , • IN C' 27 2026 i va Mor