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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1998

ECLI:EU:T:1998:200
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61995B0136 - IT Avis juridique important | 61995B0136 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 15 settembre 1998. - Industria del [OSCURATO:PERSONA] SA contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Polizia sanitaria - Misure di salvaguardia - Decisione 95/119/CE - Principio della certezza del diritto - Principio della tutela del legittimo affidamento - Principio di proporzionalità - Principio della parità di trattamento - Motivazione - Sviamento di potere. - [OSCURATO:PERSONA]136/95. raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-03301 [OSCURATO:PERSONA] chiave Agricoltura - Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria - Controlli veterinari dei prodotti provenienti da paesi terzi - Totale divieto d'importazione di lotti di prodotti della pesca in provenienza dal territorio giapponese - Violazione dei principi della certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità o di parità di trattamento - Motivazione insufficiente - Sviamento di potere - Insussistenza (Decisione della [OSCURATO:PERSONA] 95/119/ICE) [OSCURATO:PERSONA] decisione della [OSCURATO:PERSONA] 95/119, relativa a talune misure protettive nei confronti dei prodotti della pesca originari del Giappone, che impone, in seguito all'accertamento, da parte di una missione di esperti della [OSCURATO:PERSONA], di gravi mancanze in materia di igiene e di controllo delle condizioni di produzione e di magazzinaggio dei prodotti della pesca, un divieto totale di importazione di lotti di tali prodotti in provenienza da tutto il territorio giapponese, non viola il principio della certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità o di parità di trattamento, e neppure è viziata da una insufficiente motivazione o da uno sviamento di potere.

Per quel che riguarda più in particolare il principio della certezza del diritto, la decisione non ha effetto retroattivo, poiché non riguarda le importazioni nella Comunità effettuate prima della sua entrata in vigore.

A tal proposito, la circostanza che la decisione si applichi anche alle merci in viaggio verso la Comunità al momento della sua pubblicazione, e sulle quali essa ha pertanto effetti materiali, non la priva del suo carattere di decisione applicabile «ex nunc», cioé a tutte le merci importate dal giorno della sua pubblicazione.

Riguardo al principio di proporzionalità, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a prevedere un regime speciale per gli operatori aventi merci in viaggio, dato che, da un lato, il ricorso a controlli veterinari, svolti al momento dell'importazione, meno efficaci ed affidabili, è già previsto allorché siano soddisfatte all'origine le condizioni d'igiene e salubrità, e che, dall'altro, l'importanza dello scopo perseguito, cioè la tutela della salute pubblica, può giustificare restrizioni aventi conseguenze negative per taluni operatori economici.

Dal momento che la misura adottata non era più restrittiva per il commercio di quanto necessario per reggiungere il livello di tutela sanitaria o fitosanitaria appropriata e che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata su conclusioni affidabili elaborate da esperti, la decisione non viola, d'altra parte, le disposizioni applicabili del GATT.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61995B0136 - IT Avis juridique important | 61995B0136 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 15 settembre 1998. - Industria del [OSCURATO:PERSONA] SA contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Polizia sanitaria - Misure di salvaguardia - Decisione 95/119/CE - Principio della certezza del diritto - Principio della tutela del legittimo affidamento - Principio di proporzionalità - Principio della parità di trattamento - Motivazione - Sviamento di potere. - [OSCURATO:PERSONA]136/95. raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-03301 [OSCURATO:PERSONA] chiave Agricoltura - Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria - Controlli veterinari dei prodotti provenienti da paesi terzi - Totale divieto d'importazione di lotti di prodotti della pesca in provenienza dal territorio giapponese - Violazione dei principi della certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità o di parità di trattamento - Motivazione insufficiente - Sviamento di potere - Insussistenza (Decisione della [OSCURATO:PERSONA] 95/119/ICE) [OSCURATO:PERSONA] decisione della [OSCURATO:PERSONA] 95/119, relativa a talune misure protettive nei confronti dei prodotti della pesca originari del Giappone, che impone, in seguito all'accertamento, da parte di una missione di esperti della [OSCURATO:PERSONA], di gravi mancanze in materia di igiene e di controllo delle condizioni di produzione e di magazzinaggio dei prodotti della pesca, un divieto totale di importazione di lotti di tali prodotti in provenienza da tutto il territorio giapponese, non viola il principio della certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità o di parità di trattamento, e neppure è viziata da una insufficiente motivazione o da uno sviamento di potere. Per quel che riguarda più in particolare il principio della certezza del diritto, la decisione non ha effetto retroattivo, poiché non riguarda le importazioni nella Comunità effettuate prima della sua entrata in vigore. A tal proposito, la circostanza che la decisione si applichi anche alle merci in viaggio verso la Comunità al momento della sua pubblicazione, e sulle quali essa ha pertanto effetti materiali, non la priva del suo carattere di decisione applicabile «ex nunc», cioé a tutte le merci importate dal giorno della sua pubblicazione. Riguardo al principio di proporzionalità, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a prevedere un regime speciale per gli operatori aventi merci in viaggio, dato che, da un lato, il ricorso a controlli veterinari, svolti al momento dell'importazione, meno efficaci ed affidabili, è già previsto allorché siano soddisfatte all'origine le condizioni d'igiene e salubrità, e che, dall'altro, l'importanza dello scopo perseguito, cioè la tutela della salute pubblica, può giustificare restrizioni aventi conseguenze negative per taluni operatori economici. Dal momento che la misura adottata non era più restrittiva per il commercio di quanto necessario per reggiungere il livello di tutela sanitaria o fitosanitaria appropriata e che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata su conclusioni affidabili elaborate da esperti, la decisione non viola, d'altra parte, le disposizioni applicabili del GATT.
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