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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33974/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'appello di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito per l’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza del 7 Aprile 2026 la Corte di appello di Roma, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza del condannato MassimilianoCirelli di rideterminazione della pena da eseguire indicata nell'ordine diesecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica diCivitavecchia il 26 novembre 2025.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore, con i seguenti motivi.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento al calcolo contenuto nel primo dei cumuli parziali, in cui concorronouna revoca dell'indulto e l'applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 delquintuplo della pena più grave; l'indulto avrebbe dovuto essere applicato dopo ilcriterio moderatore, e non prima, perché altrimenti il condannato finisce con ilnon beneficiarne in alcun modo.Con il secondo motivo deduce, con riferimento al secondo cumulo parziale,che non è stato considerato che con una precedente ordinanza del giudicedell'esecuzione era stato riconosciuto, per i reati contenuti all'interno di questocumulo parziale, l’esistenza di un periodo di carcerazione pregressa pari ad 1anno 4 mesi e 9 giorni, che avrebbe dovuto essere computato nella pena ancorada espiare.3.

Le parti hanno concluso come in intestazione.Considerato in dirittoIl ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.1.

Dalla lettura del certificato penale aggiornato emerge che, dopo laproposizione del ricorso e prima della sua decisione, la Procura generale diRoma, divenuta competente ai sensi del primo comma dell’art. 655 cod. proc.pen. per effetto del passaggio in giudicato di una ulteriore sentenza di condanna,ha emesso un nuovo provvedimento di cumulo, datato 16 giugno 2026, che ilcollegio ha acquisito d’ufficio.Poiché, conformemente ai principi generali, il nuovo cumulo sostituisce ilprecedente nel regolare la situazione dell’espiazione della pena del ricorrente,quest’ultimo non ha più alcun beneficio dall’eventuale accoglimento del ricorsoche annullerebbe un provvedimento di cumulo che ormai non è più la fonte dellaespiazione.In una situazione di questo tipo difetta l’interesse del ricorrente a coltivareulteriormente l’impugnazione, atteso che, secondo la giurisprudenza dilegittimità, l’interesse a ricorrere deve essere “inteso come pretesaall'eliminazione della lesione attuale di un diritto o di altra situazione soggettiva,dell'impugnante tutelata dalla legge non già quale pretesa all'affermazione di unastratto principio giuridico o all'esattezza teorica della decisione, che nonrealizzano il vantaggio pratico cui deve tendere ogni impugnazione” (Sez. 1, n.3431 del 06/06/1995, PG in proc.

Furnari, Rv. 202923).Neanche può essere esaminato il ricorso per affermare il principionell’interesse della legge perchè “nelle ipotesi in cui il ricorso è dichiaratoinammissibile, la Corte di cassazione non può enunciare d'ufficio il principio didiritto nell'interesse della legge, anche quando tale pronuncia non abbia alcuneffetto sul provvedimento del giudice di merito, poichè nel sistema processualepenale non è applicabile per analogia la disposizione di cui all'art. 363 cod. proc.civ., che disciplina l'esercizio del corrispondente potere nell'ambito del processocivile” (Sez.

U, Sentenza n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj,Rv. 251692).Ne consegue che il ricorso non può essere valutato nel merito e deve esseredichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.2.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non consegue la condannadella ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento della sanzionepecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto essa non configura unaipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez.

U, n. 7 del25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep.2018, Rezmuves, Rv. 272308).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesseCosì è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito per l’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 7 Aprile 2026 la Corte di appello di Roma, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza del condannato MassimilianoCirelli di rideterminazione della pena da eseguire indicata nell'ordine diesecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica diCivitavecchia il 26 novembre 2025.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore, con i seguenti motivi.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento al calcolo contenuto nel primo dei cumuli parziali, in cui concorronouna revoca dell'indulto e l'applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 delquintuplo della pena più grave; l'indulto avrebbe dovuto essere applicato dopo ilcriterio moderatore, e non prima, perché altrimenti il condannato finisce con ilnon beneficiarne in alcun modo.Con il secondo motivo deduce, con riferimento al secondo cumulo parziale,che non è stato considerato che con una precedente ordinanza del giudicedell'esecuzione era stato riconosciuto, per i reati contenuti all'interno di questocumulo parziale, l’esistenza di un periodo di carcerazione pregressa pari ad 1anno 4 mesi e 9 giorni, che avrebbe dovuto essere computato nella pena ancorada espiare.3. Le parti hanno concluso come in intestazione.Considerato in dirittoIl ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.1. Dalla lettura del certificato penale aggiornato emerge che, dopo laproposizione del ricorso e prima della sua decisione, la Procura generale diRoma, divenuta competente ai sensi del primo comma dell’art. 655 cod. proc.pen. per effetto del passaggio in giudicato di una ulteriore sentenza di condanna,ha emesso un nuovo provvedimento di cumulo, datato 16 giugno 2026, che ilcollegio ha acquisito d’ufficio.Poiché, conformemente ai principi generali, il nuovo cumulo sostituisce ilprecedente nel regolare la situazione dell’espiazione della pena del ricorrente,quest’ultimo non ha più alcun beneficio dall’eventuale accoglimento del ricorsoche annullerebbe un provvedimento di cumulo che ormai non è più la fonte dellaespiazione.In una situazione di questo tipo difetta l’interesse del ricorrente a coltivareulteriormente l’impugnazione, atteso che, secondo la giurisprudenza dilegittimità, l’interesse a ricorrere deve essere “inteso come pretesaall'eliminazione della lesione attuale di un diritto o di altra situazione soggettiva,dell'impugnante tutelata dalla legge non già quale pretesa all'affermazione di unastratto principio giuridico o all'esattezza teorica della decisione, che nonrealizzano il vantaggio pratico cui deve tendere ogni impugnazione” (Sez. 1, n.3431 del 06/06/1995, PG in proc. Furnari, Rv. 202923).Neanche può essere esaminato il ricorso per affermare il principionell’interesse della legge perchè “nelle ipotesi in cui il ricorso è dichiaratoinammissibile, la Corte di cassazione non può enunciare d'ufficio il principio didiritto nell'interesse della legge, anche quando tale pronuncia non abbia alcuneffetto sul provvedimento del giudice di merito, poichè nel sistema processualepenale non è applicabile per analogia la disposizione di cui all'art. 363 cod. proc.civ., che disciplina l'esercizio del corrispondente potere nell'ambito del processocivile” (Sez. U, Sentenza n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj,Rv. 251692).Ne consegue che il ricorso non può essere valutato nel merito e deve esseredichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non consegue la condannadella ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento della sanzionepecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto essa non configura unaipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep.2018, Rezmuves, Rv. 272308). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesseCosì è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]