CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 08992/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hi-ricorrente-controDi [OSCURATO:PERSONA], difeso da sé stesso-controricorrente-nonché controDi [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 351/2025 depositata il14/3/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/3/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 9549/2025Numero sezionale 1095/2026Numero di raccolta generale 8992/2026Data pubblicazione 09/04/2026Rilevato che:Il signor [OSCURATO:PERSONA] nel 2019 agiva avanti al ex articolo 2901 c.c. neiconfronti del signor [OSCURATO:PERSONA] - asseritamente suo debitore di euro545.579,12 in relazione a un decreto ingiuntivo del 2018 – e del signoraAntonella [OSCURATO:PERSONA], coniuge separata di quest’ultimo, chiedendo chefosse dichiarata l’inefficacia ex art. 2901 c.c. della vendita da parte delmarito alla moglie di diciannove immobili per adempiere agli obblighi dimantenimento assunti in sede di separazione consensuale omologata dalTribunale di Lucera poco tempo prima. I convenuti si costituivano,resistendo; all’udienza di prima comparizione interveniva [OSCURATO:PERSONA] LolloCapurso ex articolo 105 c.p.c., presentandosi come titolare di un ulteriorecredito - di euro 84.816, oltre interessi e spese, per aver ottenuto decretoingiuntivo - chiedendo la dichiarazione di inefficacia per azione paulianadel suddetto atto dispositivo anche nei suoi confronti.Con sentenza n. 788/2021 il Tribunale di Trani accoglieva le domande.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello; si difendevano rispettivamente il DiNardo e il [OSCURATO:PERSONA], rimanendo viceversa contumace il Ferrante.Con sentenza n. 351/2025 la Corte d’Appello di Bari rigettava il gravame.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la [OSCURATO:PERSONA] ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi illustrati damemoria.Resistono con separati controricorsi il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], ilquale ultimo ha depositato anche memoria.In data 25 ottobre 2025 è stata emessa PDA; la ricorrente ha depositatotempestiva istanza ex articolo 380 bis c.p.c.La causa è stata pertanto chiamata in adunanza camerale.Considerato che:1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primocomma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2901 eNumero registro generale 9549/2025Numero sezionale 1095/2026Numero di raccolta generale 8992/2026Data pubblicazione 09/04/20262740 c.c. nonché 115 e 116 c.p.c., con erronea valutazione deipresupposti per l’azione pauliana.1.1 Il giudice d’appello ha accolto l’azione ritenendo sussistenti i necessarirequisiti di eventus damni e consilium fraudis. A ciò sarebbe giunto,tuttavia, mediante un giudizio “erroneo nella sua struttura logico-giuridicae carente sul piano della valutazione delle risultanze processuali”, inquanto “la documentazione in atti (in particolare la perizia estimativaallegata da parte appellante) ha inequivocabilmente evidenziato come ilpatrimonio residuo del … Ferrante, anche dopo la cessione immobiliare allamoglie, ammontasse ad oltre due milioni e mezzo di euro”; e laconsistenza del patrimonio non sarebbe stata contestata neppure dal DiNardo. Quindi non si sarebbe creato un peggioramento della garanziapatrimoniale “tale da rendere più incerta o più difficile la soddisfazionecoattiva del credito”; e anche “la mera presenza di vincoli ipotecari, lacomunione dei beni o la titolarità di quote societarie non immediatamenteliquidabili” non sarebbero state, di per sé, causa di pregiudizio “se nonaccompagnate dalla prova dell’insufficienza globale del patrimonioresiduo”.1.2 Il motivo è inammissibile.Quel che si attribuisce al giudice d’appello è un accertamento fattuale chela ricorrente intende sostituire con uno diverso, nel senso di far dichiarareche la situazione economica del debitore Ferrante non avrebbe subito,nonostante la cessione dei beni de quibus, alcuna deminutio a sfavore deicreditori.2.1 Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primocomma, n.5 c.p.c., “omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussionetra le parti”.2.2 Il motivo è inammissibile.E’ esclusa l’utilizzabilità del motivo di cui all’articolo 360, primo comma n.5, c.p.c. nel caso in cui vi sia come nella specie conformitàNumero registro generale 9549/2025Numero sezionale 1095/2026Numero di raccolta generale 8992/2026Data pubblicazione 09/04/2026nell’accertamento fattuale compiuto dal primo e dal secondo giudice dimerito: regola, limitante l’impugnazione dinanzi al giudice di legittimità,un tempo inserita nell’articolo 348 ter c.p.c. e attualmente collocata nelnovellato articolo 360, quarto comma, c.p.c.3.1 Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione degli articoli 2901 c.c. e 132, secondo comma, n.4 c.p.c.nonché “inesistenza o contraddittorietà della motivazione su un puntodecisivo”.3.2 Il motivo è inammissibile.Nella prima parte del motivo risulta dalla ricorrente svolta una critica exarticolo 360, primo comma n.5, c.p.c. inammissibile per la ragioneillustrata in relazione al precedente motivo.3.3 Nella seconda parte la ricorrente deduce -peraltro come conseguenzadi quanto era stato già censurato nella prima parte (“dunque”)- esservi“una motivazione solo apparente, fondata su meri indizi privi dei requisitidi gravità, precisione e concordanza”, avendo il giudice d’appello utilizzatopersino la notifica di un atto giudiziario presso la residenza familiare come“prova della coabitazione post – separazione, fatto questo del tutto privodi riscontro documentale e anzi smentito dalla stessa documentazione in3.4 Anche questa parte del motivo attiene essenzialmenteall’accertamento dei fatti in relazione a un’implicita invocazionedell’articolo 360, primo comma, n. 5 c.p.c., che la conduceall’inammissibilità.Un pur conciso riferimento a una “motivazione solo apparente” rendetuttavia ammissibile la censura, in quanto riconducibile all’articolo 360,primo comma, n.4 c.p.c.La censura è tuttavia infondata.Essa attiene all’esposizione dell’accertamento dei fatti riversata in una piùche sufficiente struttura motivazionale.Numero registro generale 9549/2025Numero sezionale 1095/2026Numero di raccolta generale 8992/2026Data pubblicazione 09/04/20264. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia “violazione del diritto allatutela della famiglia e dei patti omologati in sede giudiziale (art. 29 Cost;art. 6 CEDU; art. 1322 c.c.)”.4.1 Argomenta in ordine al bilanciamento tra esigenze creditorie e tuteladell’ordine familiare e sul fatto che “la giurisprudenza della Corte EDU (siveda: Lombardi v. Italy, 2017) riconosce la necessità che gli ordinamentinazionali garantiscano stabilità e prevedibilità agli accordi familiarispecialmente quando omologati in sede giudiziale”.Lamenta essere pertanto necessario tenere in considerazione il valoregiuridico delle presunzioni: nella specie “gli indizi valorizzati dalla corted’appello ( come la partecipazione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ad alcuniincontri legali o la notifica di atti giudiziari presso la residenza familiare )non si appalesano invero gravi, poiché non rivelano alcuna consapevolezzaconcreta della situazione debitoria del marito; né precisi, perché noncollocano temporalmente con certezza la conoscenza del debito inprossimità dell’atto di disposizione; né concordanti, poiché si riferiscono acircostanze frammentarie … che possono ben avere una lettura alternativae innocua”.Si duole che il giudice d’appello, abbia altresì “violato il principio dell’oneredella prova, traslato sulla parte convenuta in revocatoria il compito didimostrare la propria buona fede, e sollevando in tal modo i creditorirevocanti dall’obbligo di fornire la prova piena degli elementi costitutividell’azione”, obbligo invero ai medesimi spettante, e nella specie nonsufficientemente assolto.4.2 Il motivo si appalesa eterogeneo.Esso attiene alla normativa costituzionale e sovranazionale sulla tutelafamiliare -senza che risulti peraltro indicato cosa risulterebbe nella specieviolato-, nonché alla valutazione delle presunzioni ( che, pur essendoqualificata come relativa al loro “valore giuridico”, viene rapidamentecondotta al vaglio fattuale, perché si sostiene che gli indizi di cui si èNumero registro generale 9549/2025Numero sezionale 1095/2026Numero di raccolta generale 8992/2026Data pubblicazione 09/04/2026avvalsa la corte territoriale non sarebbero gravi, precisi e concordanti, perpretese ragioni, appunto, di fatto ).Concerne infine la ripartizione dell’onere probatorio, sostanziandosiperaltro in una mera disamina dell’esito dell’accertamento fattuale operatodal giudice d’appello.5. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredi ciascuno dei controricorrenti, seguono la soccombenza.La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somme ex art. 96, 3°e 4° co., c.p.c., ricorrendone i rispettivi presupposti di legge. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredi ciascuno dei controricorrenti: a) delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in complessivi euro 9.200,00 (di cui euro 9.000,00 peronorari), oltre a spese generali e accessori di legge; b) della somma dieuro 9.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. Condanna la ricorrente alpagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleammende ex art. 96, 4° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 20 marzo 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]