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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 giugno 2024

Cassazione n. 31116/2024

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la seguente SENTENZA -3 O Lila 2524 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/1/2024 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], R visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni trasmesse in data 6/6/2024 dal Procuratore generale nella persona del sostituto dott.sa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza in data 12/1/2024, ha confermato la decisione con la quale, in data 19/12/2022, il Tribunale di Velletri aveva affermato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 74/2000, perché, nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ometteva di versare, entro il termine di legge, l'imposta sul valore aggiunto, dovuta per l'anno 2015, per un importo pari ad euro 984.255,00.

2. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, prospettando "l'insussistenza del reato per carenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo".

In particolare, il ricorso deduce che: l'imputato era stato nominato amministratore della società il 21/6/2016, quando già la "dichiarazione UNICO 2015 era stata redatta e inviata fotografando il debito IVA"; il 2/5/2018 Ghezzi aveva sottoscritto un piano di rateizzazione del debito tributario provvedendo al versamento dei bollettini MAV emessi sino al 22/3/2019; risolto il rapporto di affitto con la [OSCURATO:SOCIETA]. il 18/4/2019, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non aveva avuto la disponibilità delle risorse necessarie a far fronte al debito tributario; nessun addebito poteva essere mosso, a meno di ) non violare l'art. 27 della Costituzione, a Ghezzi essendo stata la consumazione del delitto di omesso versamento IVA determinata "da una condotta pregressa, realizzata da altri", cui l'imputato aveva cercato di porre rimedio adempiendo, fino a quando aveva potuto, agli impegni assunti con il piano di rateizzazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il ricorso presenta la medesima struttura dell'appello e si sofferma sostanzialmente sul merito della vicenda richiamando prove dichiarative ( testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]) e documentali ( bollettini MAV) al fine di contestare l' aderenza alle risultanze probatorie del percorso ricostruttivo dei giudici di merito per poi denunciare l'insussistenza del dolo contemplato dalla norma incriminatrice.

E', inoltre, omessa l'indicazione del vizio della sentenza che si intende far valere con l'impugnazione.

2. Siffatta tecnica redazionale determina l'inammissibilità dell'impugnazione non competendo al giudice di legittimità di individuare il vizio della sentenza che il ricorrente intendeva denunciare con le doglianze prospettate.

La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, pacifica nell'affermare che il ricorso per Cassazione è inammissibile quando l'interessato ometta di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall'art. 606 c.p.p., intende ricondursi (come nel caso in esame), sicché tale mancanza, qualora la specificazione delle ragioni di diritto non sia puntuale e chiara, si traduce in genericità dei motivi (Sez. 3, n. 1878 del 04/04/1991 - dep. 29/04/1991, Ziliani, Rv. 187010; Sez. 6, n. 3560 del 07/12/1991 - dep. 05/03/1991, Carbonella, Rv. 190040; più recentemente Sez. 7, ord. n.31913 del 14/10/2020, Errico; Sez. 2, n. 20159 del 18/4/2024, PM in proc. a carico di [OSCURATO:PERSONA]).

Proprio l'ultima delle sentenze richiamate, ha precisato che «il ricorso in cassazione è un mezzo d'impugnazione proponibile soltanto per motivi tassativamente previsti dalla legge (art. 524 cod. proc. pen. 1930 e 606 cod. proc. pen. 1988).

Ne consegue che, nel vigente sistema di diritto processuale, spetta soltanto all'interessato - a pena di aspecificità ex art. 581 c.p.p. dei motivi, e quindi d'inammissibilità del ricorso - di indicare, nel momento stesso in cui impugna un provvedimento, i motivi di gravame che intenda formulare, e che non può ammettersi una interpretazione d'ufficio della sua volontà in ipotesi inespressa o non chiara, in considerazione del fatto che i motivi hanno la funzione di precisare i limiti della devoluzione e le ragioni di doglianza».

3. Tale principio si attaglia perfettamente al caso di specie risultando il ricorso privo della necessaria indicazione delle ipotesi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. che si ritiene integrate e, al contempo, il vizio o i vizi denunciati non evincibili in maniera chiara e inequivoca dalle censure formulate, attesa la pluralità dei temi di valutazione proposti.

4. Oltre alla carenza di specificità, l'inammissibilità trova causa anche nella manifesta infondatezza del ricorso.

La prospettazione difensiva assume che l'imputato assunse la carica di amministratore sei mesi prima della scadenza del termine del 27/12/2016, data in cui giunse a consumazione il delitto contestato, e che l'accadimento che aveva "privato la società della necessaria liquidità alla debenza, sia tributaria sia di ogni altra tipologia di debiti" era rappresentato dalla risoluzione del contratto di affitto con la [OSCURATO:SOCIETA]., intervenuta il 18/4/2019.

Dalla sentenza del Tribunale, ancora, emerge che l'imputato era amministratore unico e legale rappresentante della società anche al momento della presentazione della dichiarazione che documentava il debito d'imposta rimasto inadempiuto.

La posizione di legale rappresentante della società alla scadenza del termine previsto per l'esecuzione del pagamento del debito d'imposta, quindi, avrebbe imposto alla difesa di indicare gli elementi probatori travisati o ignorati dai giudici di merito non adeguatamente valutati che dimostravano l'impossibilità per l'imputato di far fronte all'obbligazione tributaria per cause a lui non addebitabili.

Non è a questo superfluo ricordare che: "L'inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Sez. 3, n. 8352/2015 del 24/06/2014, Schirosi, Rv. 263128).

In particolare, nel reato di omesso versamento dell'IVA, ai fini dell'esclusione della colpevolezza è irrilevante la crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo (Sez. 3, n. 2614 del 06/11/2013, Rv. 258595), anche attingendo al patrimonio personale (Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, Mercutello, Rv. 258055; Sez. 3, n. 43599 del 09/09/2015).

Né la mancata riscossione di crediti costituisce circostanza idonea ad escludere il dolo, posto che si tratta di eventi che rientrano nel normale rischio di impresa (Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, Zanchi, in motivazione)" ( Sez. 3, n. 27202 del 19/5/2022, Rv 283347) La difesa ha inteso assolvere un tale onere valorizzando il piano di rateizzazione del 2/5/2018 e l'avvenuto pagamento delle prime nove rate.

Si tratta però di circostanze del tutto insufficienti a provare impossibilità per Ghezzi di rinvenire nel patrimonio sociale, alla data del 27/12/2016, giorno di scadenza del termine per effettuare il pagamento, le risorse necessarie a consentire l'adempimento dell'imposta rimasta inevasa, non ricorrendo una regola di esperienza che consenta di ricondurre la rateizzazione di un debito, avvenuta oltre diciassette mesi dopo la scadenza, all'impossibilità di farvi fonte tempestivamente.

E, anzi, nella sentenza di primo grado, il procedimento che l'imputato era riuscito ad "innescare" per il pagamento del debito maturato con l'Agenzia delle Entrate, in quanto "gradito al sistema bancario", era stato valorizzato quale prova che alla data di consumazione del reato il patrimonio sociale non era assolutamente incapiente.

5. L'argomento difensivo volto a contestare la sussistenza del dolo, ancora, confligge con il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale "risponde del reato di omesso versamento di IVA (art. 10-ter, d.lgs. 74 del 2000), quanto meno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto attraverso tale condotta lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze (così, tra le tante, Sez. 3, n. 34927 del 24/06/2015, Alfieri, Rv. 264882-01, e Sez. 3, n. 38687 del 04/06/2014, Decataldo, Rv. 260390-01; cfr. inoltre, Sez. 3, n. 3636 del 09/10/2013, dep. 2014, Stocco, Rv. 259092-01, la quale ha escluso che tale tipo di addebito abbia carattere "colposo", attesa la particolare semplicità delle verifiche che avrebbero consentito di appurare l'incombenza dell'obbligo tributario)" ( Sez. 3, n. 2057 del 14/11/2023 (dep. 2024), Ciceri).

Tale principio si attaglia con ancor maggiore evidenza alla vicenda in esame, avendo Ghezzi assunto la carica di amministratore della società ancor prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2015.

La sentenza richiamata ha inoltre sottolineato che l'imputato, "a fronte della assenza di liquidità e del rifiuto di concessione di crediti da parte delle banche" non poteva comunque "ritenersi impossibilitato a prendere iniziative utili ad escludere la propria responsabilità, perché avrebbe potuto anche, ben prima della scadenza penalmente sanzionata, chiedere la dichiarazione di fallimento della società".

Anche tale considerazione concorre alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, non essendo stato neppure dedotto che Ghezzi avesse assunto iniziativa alcuna per chiedere la liquidazione giudiziale della società quando si era reso conto che non avrebbe potuto tempestivamente assolvere al debito tributario.

6. E', quindi, palese che non vi sia alcun deficit motivazionale e che non sia ravvisabile alcuna violazione di legge nell'apparato argomentativo che sorregge il verdetto di condanna contestato.

7. Le considerazioni innanzi svolte, che precludono di configurare a carico dell'imputato la prospettata incolpevole impossibilità di far fronte all'obbligazione tributaria, rendono manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale prospettata.

8. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Ghezzi deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA -3 O Lila 2524 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/1/2024 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], R visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni trasmesse in data 6/6/2024 dal Procuratore generale nella persona del sostituto dott.sa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza in data 12/1/2024, ha confermato la decisione con la quale, in data 19/12/2022, il Tribunale di Velletri aveva affermato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 74/2000, perché, nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ometteva di versare, entro il termine di legge, l'imposta sul valore aggiunto, dovuta per l'anno 2015, per un importo pari ad euro 984.255,00. 2. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, prospettando "l'insussistenza del reato per carenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo". In particolare, il ricorso deduce che: l'imputato era stato nominato amministratore della società il 21/6/2016, quando già la "dichiarazione UNICO 2015 era stata redatta e inviata fotografando il debito IVA"; il 2/5/2018 Ghezzi aveva sottoscritto un piano di rateizzazione del debito tributario provvedendo al versamento dei bollettini MAV emessi sino al 22/3/2019; risolto il rapporto di affitto con la [OSCURATO:SOCIETA]. il 18/4/2019, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non aveva avuto la disponibilità delle risorse necessarie a far fronte al debito tributario; nessun addebito poteva essere mosso, a meno di ) non violare l'art. 27 della Costituzione, a Ghezzi essendo stata la consumazione del delitto di omesso versamento IVA determinata "da una condotta pregressa, realizzata da altri", cui l'imputato aveva cercato di porre rimedio adempiendo, fino a quando aveva potuto, agli impegni assunti con il piano di rateizzazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il ricorso presenta la medesima struttura dell'appello e si sofferma sostanzialmente sul merito della vicenda richiamando prove dichiarative ( testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]) e documentali ( bollettini MAV) al fine di contestare l' aderenza alle risultanze probatorie del percorso ricostruttivo dei giudici di merito per poi denunciare l'insussistenza del dolo contemplato dalla norma incriminatrice. E', inoltre, omessa l'indicazione del vizio della sentenza che si intende far valere con l'impugnazione. 2. Siffatta tecnica redazionale determina l'inammissibilità dell'impugnazione non competendo al giudice di legittimità di individuare il vizio della sentenza che il ricorrente intendeva denunciare con le doglianze prospettate. La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, pacifica nell'affermare che il ricorso per Cassazione è inammissibile quando l'interessato ometta di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall'art. 606 c.p.p., intende ricondursi (come nel caso in esame), sicché tale mancanza, qualora la specificazione delle ragioni di diritto non sia puntuale e chiara, si traduce in genericità dei motivi (Sez. 3, n. 1878 del 04/04/1991 - dep. 29/04/1991, Ziliani, Rv. 187010; Sez. 6, n. 3560 del 07/12/1991 - dep. 05/03/1991, Carbonella, Rv. 190040; più recentemente Sez. 7, ord. n.31913 del 14/10/2020, Errico; Sez. 2, n. 20159 del 18/4/2024, PM in proc. a carico di [OSCURATO:PERSONA]). Proprio l'ultima delle sentenze richiamate, ha precisato che «il ricorso in cassazione è un mezzo d'impugnazione proponibile soltanto per motivi tassativamente previsti dalla legge (art. 524 cod. proc. pen. 1930 e 606 cod. proc. pen. 1988). Ne consegue che, nel vigente sistema di diritto processuale, spetta soltanto all'interessato - a pena di aspecificità ex art. 581 c.p.p. dei motivi, e quindi d'inammissibilità del ricorso - di indicare, nel momento stesso in cui impugna un provvedimento, i motivi di gravame che intenda formulare, e che non può ammettersi una interpretazione d'ufficio della sua volontà in ipotesi inespressa o non chiara, in considerazione del fatto che i motivi hanno la funzione di precisare i limiti della devoluzione e le ragioni di doglianza». 3. Tale principio si attaglia perfettamente al caso di specie risultando il ricorso privo della necessaria indicazione delle ipotesi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. che si ritiene integrate e, al contempo, il vizio o i vizi denunciati non evincibili in maniera chiara e inequivoca dalle censure formulate, attesa la pluralità dei temi di valutazione proposti. 4. Oltre alla carenza di specificità, l'inammissibilità trova causa anche nella manifesta infondatezza del ricorso. La prospettazione difensiva assume che l'imputato assunse la carica di amministratore sei mesi prima della scadenza del termine del 27/12/2016, data in cui giunse a consumazione il delitto contestato, e che l'accadimento che aveva "privato la società della necessaria liquidità alla debenza, sia tributaria sia di ogni altra tipologia di debiti" era rappresentato dalla risoluzione del contratto di affitto con la [OSCURATO:SOCIETA]., intervenuta il 18/4/2019. Dalla sentenza del Tribunale, ancora, emerge che l'imputato era amministratore unico e legale rappresentante della società anche al momento della presentazione della dichiarazione che documentava il debito d'imposta rimasto inadempiuto. La posizione di legale rappresentante della società alla scadenza del termine previsto per l'esecuzione del pagamento del debito d'imposta, quindi, avrebbe imposto alla difesa di indicare gli elementi probatori travisati o ignorati dai giudici di merito non adeguatamente valutati che dimostravano l'impossibilità per l'imputato di far fronte all'obbligazione tributaria per cause a lui non addebitabili. Non è a questo superfluo ricordare che: "L'inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Sez. 3, n. 8352/2015 del 24/06/2014, Schirosi, Rv. 263128). In particolare, nel reato di omesso versamento dell'IVA, ai fini dell'esclusione della colpevolezza è irrilevante la crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo (Sez. 3, n. 2614 del 06/11/2013, Rv. 258595), anche attingendo al patrimonio personale (Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, Mercutello, Rv. 258055; Sez. 3, n. 43599 del 09/09/2015). Né la mancata riscossione di crediti costituisce circostanza idonea ad escludere il dolo, posto che si tratta di eventi che rientrano nel normale rischio di impresa (Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, Zanchi, in motivazione)" ( Sez. 3, n. 27202 del 19/5/2022, Rv 283347) La difesa ha inteso assolvere un tale onere valorizzando il piano di rateizzazione del 2/5/2018 e l'avvenuto pagamento delle prime nove rate. Si tratta però di circostanze del tutto insufficienti a provare impossibilità per Ghezzi di rinvenire nel patrimonio sociale, alla data del 27/12/2016, giorno di scadenza del termine per effettuare il pagamento, le risorse necessarie a consentire l'adempimento dell'imposta rimasta inevasa, non ricorrendo una regola di esperienza che consenta di ricondurre la rateizzazione di un debito, avvenuta oltre diciassette mesi dopo la scadenza, all'impossibilità di farvi fonte tempestivamente. E, anzi, nella sentenza di primo grado, il procedimento che l'imputato era riuscito ad "innescare" per il pagamento del debito maturato con l'Agenzia delle Entrate, in quanto "gradito al sistema bancario", era stato valorizzato quale prova che alla data di consumazione del reato il patrimonio sociale non era assolutamente incapiente. 5. L'argomento difensivo volto a contestare la sussistenza del dolo, ancora, confligge con il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale "risponde del reato di omesso versamento di IVA (art. 10-ter, d.lgs. 74 del 2000), quanto meno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto attraverso tale condotta lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze (così, tra le tante, Sez. 3, n. 34927 del 24/06/2015, Alfieri, Rv. 264882-01, e Sez. 3, n. 38687 del 04/06/2014, Decataldo, Rv. 260390-01; cfr. inoltre, Sez. 3, n. 3636 del 09/10/2013, dep. 2014, Stocco, Rv. 259092-01, la quale ha escluso che tale tipo di addebito abbia carattere "colposo", attesa la particolare semplicità delle verifiche che avrebbero consentito di appurare l'incombenza dell'obbligo tributario)" ( Sez. 3, n. 2057 del 14/11/2023 (dep. 2024), Ciceri). Tale principio si attaglia con ancor maggiore evidenza alla vicenda in esame, avendo Ghezzi assunto la carica di amministratore della società ancor prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2015. La sentenza richiamata ha inoltre sottolineato che l'imputato, "a fronte della assenza di liquidità e del rifiuto di concessione di crediti da parte delle banche" non poteva comunque "ritenersi impossibilitato a prendere iniziative utili ad escludere la propria responsabilità, perché avrebbe potuto anche, ben prima della scadenza penalmente sanzionata, chiedere la dichiarazione di fallimento della società". Anche tale considerazione concorre alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, non essendo stato neppure dedotto che Ghezzi avesse assunto iniziativa alcuna per chiedere la liquidazione giudiziale della società quando si era reso conto che non avrebbe potuto tempestivamente assolvere al debito tributario. 6. E', quindi, palese che non vi sia alcun deficit motivazionale e che non sia ravvisabile alcuna violazione di legge nell'apparato argomentativo che sorregge il verdetto di condanna contestato. 7. Le considerazioni innanzi svolte, che precludono di configurare a carico dell'imputato la prospettata incolpevole impossibilità di far fronte all'obbligazione tributaria, rendono manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale prospettata. 8. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Ghezzi deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur
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