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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 giugno 2021

Cassazione n. 37807/2022

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 23447 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e dife so in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Aci (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avversola sentenza de lla [OSCURATO:PERSONA] del l a Sicilia n.5784/10/21 depositata i n data 11 / 0 6 /20 2 1 , notificata il 29/06/2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 9 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: accertamento fondato su indagini finanziarie Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava l ’avviso di accertamento notificatogli a seguitodi indagini finanziarie per IRPEF, IRAP e IVA 2006; - la CTP rigettava il ricorso; appellava i l contribuente ; - la CTR con la se ntenza qui gravata , per quanto ora di interesse, accoglieva l’impugnazione annullando parzialmente l’atto impugnato; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso che illustracon memoria ; Consideratoche: - l’unica censura dedotta si duole della violazione e /o falsa applicazionedell’art. 6 del d.

L. n. 193 del 2016 convertito in L. n. 172 del 2017 nonché dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art.51 del d.P.R. n. 633 del 1972 in rel azione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR da un lato erroneamente deciso in ordinealla defin izione della cartella di pagamento ex art. 6 del d.

L.n. 193 del 2016 come convertito in legge, in quanto stante la definizionenon era possibile per il giudice entrare nel merito della quotadi pretesa tributaria così ormai definita e dall’altro per aver e la CTR per avere reso motivazione apodittica, meramente elencando le singole movimentazioni bancarie contestate dall’Ufficioe giustificate dal contribuente; - il motivo è fondato sotto entrambi i profili formulati , decidendo il Collegioin difformità dall a proposta del Consigliere Relatore (Cass.

SS.UU.

Sent. N. 8999 del 2009) ; - quanto al primo profilo, si evince dalla pronuncia impugnata come laCTR abbia, quanto alla cartella in parola, unicamente preso atto delladefinizione ex d.

L. n. 193 del 2016, con ciò riferendo (appare a leggersi la pronuncia gravata) la definizione perfezionata all’intera pretesa, mentre avrebbe dovuto decidere unicamente riguardoall’ammontare di 1/3 escluso dalla definizione; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - quanto al secondo profilo , effettivamente la CTR h a indicato in sentenza(ultima pag. nn. ri 1, 3, 3 e pag. precedente) l’avvenuta giustificazione da parte del contribuente di “tutte le operazioni attenzionate nell’avviso di accertamento”; con ciò essa ha mancatodi dar conto analiticamente delle stesse, genericamente limitandosia ricomprende rle in un gruppo indistinto di operazioni senza quindi esaminare e dar conto, una per una, delle singole operazioni, in modo analitico, ponendo a confronto il contenuto dell’operazione,il rilievo dell’Ufficio e la gi ustificazione opposta dal contribuente; - e ciò risulta evidente in quanto la CTR, poi, ha invece indicato 16 movimentiper la complessiva somma di euro 28.360,00 per i quali invecetale giustificazione ha ritenuto non fornita; - pertanto, la motivazione della CTR non è in linea con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sent. Sez. 5 Num. 26111/2015) secondo la quale - a fronte delle contestazioni dell’Ufficio-debbono essere indicati e dimostrati dal contribuente la provenienza e la destinazione dei singoli p agamenti con riferimentotanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti e dei prelievi (cfr. anche C ass .

Sez. 5, Sentenza n. 26692 del 06/12/2005;Cass.

Sez. 5, Sentenza n. 20199 del 24/09/2010; id.

Sez. 5, Sentenza n. 16650 del 29/07/2011; Cass. Sez. 5, Sentenzan. 26173 del 06/12/2011 con riferimento all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 19 73 in materia di imposte sui redditi; ancora Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15217 del 12/09/2012; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1418 del 22/01/2013; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6595 del 15/03/2013; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21303 del 18/09/2013;Cass.

Sez. 5, Sentenza n. 20668 del 01/10/2014); a fronte di tale anal iticità nella deduzione del mezzo di prova da parte del contribuente , volta a paralizzare la contestazione dell’Amministrazione, deve corrispondere speculare analiticità da partedel giudice nell'esaminare quanto dedotto e documentato; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - per tali ragioni, il ricorso è accolto; la sentenza è cassata con rinvio algiudice dell’appello per nuovo esame; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 23447 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e dife so in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Aci (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avversola sentenza de lla [OSCURATO:PERSONA] del l a Sicilia n.5784/10/21 depositata i n data 11 / 0 6 /20 2 1 , notificata il 29/06/2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 9 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: accertamento fondato su indagini finanziarie Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava l ’avviso di accertamento notificatogli a seguitodi indagini finanziarie per IRPEF, IRAP e IVA 2006; - la CTP rigettava il ricorso; appellava i l contribuente ; - la CTR con la se ntenza qui gravata , per quanto ora di interesse, accoglieva l’impugnazione annullando parzialmente l’atto impugnato; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso che illustracon memoria ; Consideratoche: - l’unica censura dedotta si duole della violazione e /o falsa applicazionedell’art. 6 del d. L. n. 193 del 2016 convertito in L. n. 172 del 2017 nonché dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art.51 del d.P.R. n. 633 del 1972 in rel azione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR da un lato erroneamente deciso in ordinealla defin izione della cartella di pagamento ex art. 6 del d. L.n. 193 del 2016 come convertito in legge, in quanto stante la definizionenon era possibile per il giudice entrare nel merito della quotadi pretesa tributaria così ormai definita e dall’altro per aver e la CTR per avere reso motivazione apodittica, meramente elencando le singole movimentazioni bancarie contestate dall’Ufficioe giustificate dal contribuente; - il motivo è fondato sotto entrambi i profili formulati , decidendo il Collegioin difformità dall a proposta del Consigliere Relatore (Cass. SS.UU. Sent. N. 8999 del 2009) ; - quanto al primo profilo, si evince dalla pronuncia impugnata come laCTR abbia, quanto alla cartella in parola, unicamente preso atto delladefinizione ex d. L. n. 193 del 2016, con ciò riferendo (appare a leggersi la pronuncia gravata) la definizione perfezionata all’intera pretesa, mentre avrebbe dovuto decidere unicamente riguardoall’ammontare di 1/3 escluso dalla definizione; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - quanto al secondo profilo , effettivamente la CTR h a indicato in sentenza(ultima pag. nn. ri 1, 3, 3 e pag. precedente) l’avvenuta giustificazione da parte del contribuente di “tutte le operazioni attenzionate nell’avviso di accertamento”; con ciò essa ha mancatodi dar conto analiticamente delle stesse, genericamente limitandosia ricomprende rle in un gruppo indistinto di operazioni senza quindi esaminare e dar conto, una per una, delle singole operazioni, in modo analitico, ponendo a confronto il contenuto dell’operazione,il rilievo dell’Ufficio e la gi ustificazione opposta dal contribuente; - e ciò risulta evidente in quanto la CTR, poi, ha invece indicato 16 movimentiper la complessiva somma di euro 28.360,00 per i quali invecetale giustificazione ha ritenuto non fornita; - pertanto, la motivazione della CTR non è in linea con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sent. Sez. 5 Num. 26111/2015) secondo la quale - a fronte delle contestazioni dell’Ufficio-debbono essere indicati e dimostrati dal contribuente la provenienza e la destinazione dei singoli p agamenti con riferimentotanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti e dei prelievi (cfr. anche C ass . Sez. 5, Sentenza n. 26692 del 06/12/2005;Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20199 del 24/09/2010; id. Sez. 5, Sentenza n. 16650 del 29/07/2011; Cass. Sez. 5, Sentenzan. 26173 del 06/12/2011 con riferimento all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 19 73 in materia di imposte sui redditi; ancora Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15217 del 12/09/2012; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1418 del 22/01/2013; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6595 del 15/03/2013; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21303 del 18/09/2013;Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20668 del 01/10/2014); a fronte di tale anal iticità nella deduzione del mezzo di prova da parte del contribuente , volta a paralizzare la contestazione dell’Amministrazione, deve corrispondere speculare analiticità da partedel giudice nell'esaminare quanto dedotto e documentato; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - per tali ragioni, il ricorso è accolto; la sentenza è cassata con rinvio algiudice dell’appello per nuovo esame; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di
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